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Accesso ai documenti amministrativi - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - Consenso - 16 febbraio 1999 [42320]

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 [doc. web n. 42320]

Accesso ai documenti amministrativi  - Accesso agli atti delle amministrazioni locali - Consenso - 16 febbraio 1999

Le imprese partecipanti a gare pubbliche possono comunicare dati, quali gli importi ed i destinatari di analoghi servizi prestati in precedenti circostanze, alle amministrazioni richiedenti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale, laddove, come avviene nella prevalenza dei casi, vengano in considerazione dati relativi allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e) legge n. 675/1996). Ciò rende superflua per le medesime imprese l´ acquisizione del consenso.

Roma, 16 febbraio 1999

Comune di Pescara
Piazza Italia, 1
65100 Pescara

OGGETTO: Notizie richieste alle imprese partecipanti a gare pubbliche

Codesto Comune ha chiesto di conoscere se contrasti con la normativa sulla protezione dei dati personali la richiesta (diretta alle imprese partecipanti a gare pubbliche ai fini di una copertura assicurativa) di indicare alcuni dati quali gli importi ed i destinatari di analoghi servizi prestati in precedenti circostanze; ha precisato al riguardo che la richiesta alle imprese è motivata dall´ esigenza per la stazione appaltante di verificare la capacità tecnica delle imprese concorrenti.

Quesiti analoghi sono stati posti da altre amministrazioni, anche in riferimento agli appalti di forniture e di lavori, nonché da imprese che hanno chiesto di chiarire se occorra acquisire il consenso dei clienti ai quali si riferiscono le informazioni fornite alle amministrazioni appaltanti.

In proposito, si osserva che la disciplina di riferimento per il trattamento da parte di soggetti pubblici dei dati diversi da quelli "sensibili" è contenuta nell´art. 27 della legge n. 675, il quale prevede, nel comma 1, che tali soggetti possano trattare dati solo per lo svolgimento di funzioni istituzionali, rispettando, inoltre, eventuali limiti specifici stabiliti da leggi e regolamenti.

I comuni, al pari di altri soggetti pubblici (e a differenza dei privati e degli enti pubblici economici) non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare dati riferiti a persone fisiche o giuridiche; devono verificare piuttosto che i singoli trattamenti siano riconducibili - al pari dei dati trattati- alle proprie finalità istituzionali e siano posti in essere rispettando le specifiche limitazioni eventualmente previste dalle norme speciali di riferimento.

Nei casi in esame non si rinvengono ostacoli di principio alla raccolta dei dati relativi ai servizi prestati in precedenza dalle imprese che concorrono all´appalto.

La normativa anche comunitaria in materia di appalti pubblici di beni e di servizi prevede inoltre che le amministrazioni possano richiedere ai concorrenti di dimostrare le proprie capacità tecniche mediante la produzione di un elenco dei principali servizi o forniture prestati negli ultimi tre anni, con l´ indicazione degli importi, delle date e dei destinatari (art. 14 d.lg n. 157/1995).

Analoghe previsioni sono contenute nella disciplina in materia di appalti di forniture (art. 14 d.lg n. 358/1992) e di lavori (art. 5 d.P.R.), per i quali valgono le considerazioni espresse nella presente nota.

Dal canto loro, le imprese partecipanti possono comunicare tali dati alle amministrazioni richiedenti nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale, laddove, come avviene nella prevalenza dei casi, vengano in considerazione dati relativi allo svolgimento di attività economiche (artt. 12, comma 1, lett. f) e 20, comma 1, lett. e) legge n. 675/1996).

Ciò rende superflua per le medesime imprese l´ acquisizione del consenso. Resta ferma, però, la necessità di modellare le informazioni ai rispettivi clienti, con un succinto riferimento all´ eventualità che alcuni dati siano forniti a richiesta, ad esempio ad amministrazioni appaltanti.

Va sottolineata infine, per le amministrazioni appaltanti, la necessità di rispettare le disposizioni che tutelano (anche al di fuori della legge n. 675, ovvero nell´ambito della disciplina sugli appalti) la riservatezza o altri diritti delle società partecipanti alle gare e che prescrivono, tra l´ altro, di chiedere le sole informazioni non eccedenti l´ oggetto dell´ appalto (verificando, ad esempio, l´ effettiva necessità di acquisire copie di varie fatture in luogo di altra documentazione equipollente), tenendo inoltre in considerazione "gli interessi legittimi del concorrente relativi alla protezione di interessi tecnici e commerciali" (art. 14, comma 3, d. lg. 358/1992 e art. 14, comma 3, d.lg. 157/1995).

Una specifica attenzione va assicurata infine in riferimento a particolari prestazioni che siano dichiarate segrete in conformità alla disciplina sugli appalti o la cui esecuzione richieda speciali misure di sicurezza ai fini della protezione di interessi considerati essenziali per la sicurezza dello Stato.

IL PRESIDENTE
Rodotà