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Intercettazioni, prove illegittime - Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante privacy - 9 settembre

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Intercettazioni, prove illegittime
Intervento di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
("Il Messaggero", 9 settembre 2015)

Sembrerebbero trovare conferma, anche in giurisprudenza, le preoccupazioni da noi espresse, a proposito della vicenda Hacking Team, circa l´inutilizzabilità degli elementi di prova ottenuti con tecniche investigative atipiche, non circondate da sufficienti garanzie. Con il rischio ulteriore di vanificare mesi di indagini, per eccezioni processuali fondate sull´illegittimità del mezzo di prova utilizzato.

Di questi temi si sono occupati la Cassazione italiana e il Tribunale costituzionale portoghese, che con due sentenze recenti ridefiniscono, in termini anche innovativi, l´equilibrio tra libertà e sicurezza; diritto e tecnologia; privacy, giustizia e intelligence. Confermando, ancora una volta, la centralità del diritto alla protezione dei dati personali nella società digitale; un diritto d´inviolata personalità la cui compressione rischia di renderci tutti schiavi della logica totalitaria dell´uomo di vetro.

Il 27 agosto, dopo un solo mese dalla sua approvazione, la legge anti-terrorismo portoghese è stata dichiarata incostituzionale nella parte in cui autorizza gli organi di intelligence ad acquisire, per esigenze di contrasto del terrorismo, i tabulati telefonici e telematici in base a una mera autorizzazione giudiziale (un po´ come da noi). Secondo i giudici portoghesi, a tutela dei cittadini i cui dati siano acquisiti sono necessarie garanzie maggiori, che solo un controllo giurisdizionale più forte, analogo a quello previsto per il processo penale,  può garantire. È un´affermazione importante, perché assicura al cittadino una tutela procedurale effettiva, pur in un settore, quale quello dell´intelligence, caratterizzato tradizionalmente dalla prevalenza degli interessi collettivi sui diritti individuali e dalla tendenziale assenza di un sindacato, sull´esercizio del potere, diverso dalla (discrezionalissima) responsabilità politica.

Il Tribunale richiama la sentenza con cui, un anno fa, la Corte di giustizia europea ha annullato la direttiva sulla conservazione dei dati di traffico per violazione del principio di proporzionalità tra privacy ed esigenze investigative, esigendo tra l´altro un vaglio forte - giurisdizionale o di un´Autorità indipendente - sul trattamento di questi dati. Il diritto all´intangibilità della sfera privata può dunque essere limitato, nella misura strettamente indispensabile, solo in presenza di esigenze investigative effettivamente accertate, da parte di un organo terzo, con idonee garanzie.

Proprio dell´adeguatezza di queste garanzie si occupa la Cassazione italiana, che il 26 giugno scorso ha dichiarato illegittime (e dunque inutilizzabili) le intercettazioni ambientali realizzate mediante immissione di virus informatici in uno smartphone, capaci di attivare in ogni momento la videocamera del telefono. Questa tecnica investigativa consentirebbe, in violazione di Costituzione e codice, un controllo totale dell´indagato, esteso ad ogni luogo e contesto, talmente pervasivo da non avere più alcun limite né, del resto,  possibilità di riscontro effettivo. Come sembrerebbe dimostrare la vicenda Hacking Team, infatti, alcuni dispositivi utilizzati per le intercettazioni da remoto sarebbero in grado non solo di "concentrare", in un unico atto, una pluralità di strumenti investigativi (perquisizioni del contenuto del pc, pedinamenti con il sistema satellitare, intercettazioni di ogni tipo, acquisizioni di tabulati) ma anche di eliminare le tracce delle operazioni effettuate, a volte anche alterando i dati acquisiti. Salterebbero così, chiaramente, tutte le garanzie stabilite dal codice di rito a tutela dell´indagato: dal riscontro effettivo del giudice sugli atti compiuti dagli inquirenti al contraddittorio sulla prova, che presuppone ovviamente la possibilità per l´indagato di contestare la veridicità degli elementi addotti contro di lui.

Questi rischi erano stati da noi sottolineati proprio in relazione all´emendamento proposto al decreto-legge anti-terrorismo di febbraio scorso, che avrebbe legittimato le intercettazioni da remoto, in assenza di garanzie adeguate. È stato certamente un atto di saggezza lo stralcio di quella norma, come anche di quelle (in materia di  intercettazioni preventive e conservazione dei tabulati), che avrebbero alterato eccessivamente il rapporto tra privacy e sicurezza, così faticosamente ridefinito tra il Datagate e Charlie Hebdo. Con il rischio di rendere la tecnologia non uno sviluppo della libertà ma, per essa, un´insidia. E di dimenticare quanto, riprendendo la giurisprudenza costituzionale tedesca, ci ricordano le due sentenze citate: la sola percezione di poter essere continuamente controllati è essa stessa perdita di libertà.

Scheda

Doc-Web
4237164
Data
09/09/15

Argomenti


Tipologie

Interviste e interventi

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