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Il fotografo che si tiene i negativi non viola la privacy - 17 gennaio 2000

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Il fotografo che si tiene i negativi non viola la privacy

Non viola la privacy il fotografo che non restituisce i negativi delle fotografie. Lo ha ribadito il Garante rispondendo ad un cittadino che aveva chiesto se fosse legittimo il comportamento di un fotografo che si era rifiutato di restituire i negativi di alcune fotografie che gli erano state commissionate.

Il Garante ha spiegato che la legge sulla privacy non ha modificato le norme in materia di diritto d´autore, ed in particolare la legge 22 aprile 1941, n. 633, che prevede un´apposita disciplina relativa ai diritti del fotografo sulle fotografie effettuate (articoli 87, 88, 89). Il fotografo può, quindi, detenere questi particolari dati personali. La persona interessata ha, comunque, la facoltà di esercitare i diritti di accesso, previsti dalla legge sulla privacy, ai dati che lo riguardano.

Restano ovviamente fermi gli obblighi da parte del fotografo di utilizzare i negativi in conformità alle prescrizioni di legge e di non farne un uso improprio (articolo 96 della legge 633/1941).

Roma, 17 gennaio 2000

Scheda

Doc-Web
47131
Data
17/01/00

Tipologie

Comunicato stampa