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Regolamenti privacy: il Garante sollecita la P.A - 15 dicembre 1999

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Regolamenti privacy: il Garante sollecita la P.A

In riferimento alla circolare inviata ai Ministeri dalla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, al fine di adeguare il trattamento dei dati sensibili da parte della P.A. alle norme sulla privacy, il Prof. Ugo De Siervo, componente del collegio del Garante, ha dichiarato: "E´ bene che la Presidenza del Consiglio abbia inviato una circolare sugli adempimenti delle pubbliche amministrazioni per utilizzare i dati sensibili, nell´ambito delle finalità pubbliche definite dalla legge. Peraltro vi è un punto importante di dissenso, che è bene esternare subito: la Presidenza suggerisce di individuare i dati sensibili che potranno essere trattati e le operazioni eseguibili mediante semplici atti amministrativi e non mediante appositi regolamenti (salvo il settore della sanità). Ciò perché questi atti dovrebbero identificare semplicemente questi dati, mentre spetterebbe semmai alla legge fissare criteri di trattamento dei dati.

Ma ciò equivale - ha affermato De Siervo - o a bloccare tutto (dato che le leggi in materia non specificano quasi nulla) o, più probabilmente, a lasciare alla discrezionalità delle singole amministrazioni ministeriali tutte le scelte in materia, senza neppure quei controlli che vi sono sui regolamenti. Facciamo solo due esempi, per capirci: il decreto 135 del 1999 considera di rilevante interesse pubblico l´intero settore tributario e quello dell´istruzione, senza specificare neppure quali categorie di dati sensibili potranno essere a tal fine trattati. Ma allora un semplice atto amministrativo potrà specificare quali dati sensibili dei cittadini possono essere raccolti ed utilizzati a questi fini, potendo stabilire anche quali usi se ne potranno fare?

Inoltre la circolare non si occupa di un altro problema delicato ed urgente: l´elenco delle finalità pubbliche il cui perseguimento legittima l´utilizzazione di dati sensibili, non copre in realtà tutta l´amministrazione statale e, tanto più, quella locale. Basti pensare che risulterebbero scoperti settori delicati come, ad esempio, l´edilizia residenziale pubblica o l´attività dei servizi di assistenza sociale.

Ma allora - ha continuato il membro dell´Authority - occorre che le amministrazioni interessate chiedano un´ urgente integrazione legislativa; ove ciò non sia immediatamente possibile, occorre affrettarsi a chiedere al Garante l´autorizzazione prevista dal terzo comma dell´art. 22 della legge 675. Occorre perciò che le amministrazioni statali provvedano, con massima urgenza, a svolgere questo preliminare compito ricognitivo.

Un´ultima osservazione: la circolare riguarda l´amministrazione statale, ma in tutto il grande settore dell´amministrazione regionale, provinciale e locale, domina l´immobilismo (salvo qualche isolata eccezione) malgrado che i problemi siano sotto vari profili ancora più complessi (il decreto 135 sembra non aver preso in considerazione con sufficiente attenzione l´amministrazione locale, gli enti territoriali sono tanti e i loro organismi associativi sembrano purtroppo assenti su questo tema).

Allora è bene ricordare - ha concluso De Siervo - che il quarto comma dell´art. 5 del decreto 135 dice che i soggetti pubblici devono iniziare l´adeguamento al nuovo sistema entro fine dicembre e che, in assenza di una disciplina di legge, i trattamenti possono proseguire oltre tale data solo in presenza di una richiesta di autorizzazione al Garante di legittimare queste attività".

Roma, 15 dicembre 1999