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MEF altre spese sanitarie nella precompilata 2017 - Parere al Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato in materia di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie - 28 luglio 2016 [5407516]

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[doc. web n. 5407516]

MEF altre spese sanitarie nella precompilata 2017- Parere al Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato in materia di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute, a partire dal l° gennaio 2016, presso strutture autorizzate (e non accreditate) per l´erogazione dei servizi sanitari - 28 luglio 2016

Registro dei provvedimenti
n. 333 del 28 luglio 2016

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito Codice);

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante "Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata" e, in particolare, l´art. 3, comma 3, il quale prevede, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, l´obbligo di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (di seguito Sistema TS) dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate dal 2015 da parte di aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, policlinici universitari, farmacie, pubbliche e private, presidi di specialistica ambulatoriale, strutture per l´erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, altri presidi e strutture accreditati per l´erogazione dei servizi sanitari e iscritti all´Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ad esclusione di quelle previste dal comma 2 del medesimo art. 3, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 marzo 2008, e che le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati siano rese disponibili sul sito internet del Sistema TS;

Visto il provvedimento n. 103408 del 31 luglio 2015 del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata", attuativo dell´art. 3, comma 5 del predetto decreto legislativo n. 175 del 2014, concernente le modalità tecniche di utilizzo dei dati di cui ai precedenti commi 2 e 3 del medesimo art. 3 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160102);

Visto il decreto del Ministero dell´economia e delle finanze (di seguito Mef) del 31 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 dell´11 agosto 2015, attuativo del summenzionato art. 3, comma 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 (cfr. parere del Garante del 30 luglio 2015, doc. web n. 4160058);

Visto l´art. 1, comma 949, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito legge di stabilità 2016), che ha modificato il predetto art. 3, comma 3, estendendo l´obbligo di trasmissione al Sistema TS dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate;

Visto, altresì, l´art. 1, comma 949, lettera b), della legge di stabilità 2016 che ha aggiunto al predetto art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014 il comma 3-bis, il quale prevede che tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema TS;

Visto il nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle entrate, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall´anno d´imposta 2016", attuativo dell´art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, come modificato dall´art. 1, comma 949, lettera a), della legge di stabilità 2016, che sostituisce il precedente, sottoposto al parere del Garante con nota dell´Agenzia delle entrate del 25 luglio 2016, prot. n. 0118010;

Vista la richiesta di parere del 25 luglio 2016, prot. n. 62621, del Mef sullo schema di decreto della Ragioneria dello Stato, con relativo allegato disciplinare tecnico (Allegato A), attuativo dall´art. 1, comma 949, lettera a) della legge di stabilità 2016, predisposto congiuntamente con l´Agenzia delle entrate, il Ministero della salute, il Ministero dell´interno e le Regioni, per le parti di rispettiva competenza, al fine di prevedere l´estensione della trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute, a partire dal l° gennaio 2016, anche da parte delle strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate, sulla base di quanto indicato dal nuovo schema di provvedimento del Direttore dell´Agenzia delle Entrate, attuativo dell´art. 3, comma 5 del decreto legislativo n. 175 del 2014, che costituisce il necessario presupposto per lo schema di decreto in esame;

Visto che lo schema di decreto in esame, individua, in particolare, le modalità per:

• la trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie inviati dai soggetti autorizzati sopra richiamati al Sistema TS;

• l´opposizione da parte dell´assistito alla trasmissione dei suddetti dati;

• il trattamento dei medesimi da parte del Sistema TS;

• la messa a disposizione dei dati all´Agenzia delle entrate;

• la conservazione dei dati delle spese sanitarie, trasmessi anche ai sensi del citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, nel Sistema TS per le finalità di consultazione da parte di chiunque dei dati relativi alle proprie spese sanitarie (cfr. il nuovo art. 3, comma 3-bis del decreto legislativo n. 175 del 2014), nonché per la messa a disposizione dei medesimi dati all´Agenzia delle entrate per i successivi adempimenti connessi all´applicazione delle sanzioni previste dall´art. 23 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158 e l´art. 1, comma 949, lettera e) della legge stabilità 2016, per il mancato rispetto degli obblighi di trasmissione di cui al citato art. 3 del decreto legislativo n. 175 del 2014;

Visto il disciplinare tecnico, allegato A, al predetto schema di decreto, riguardante la trasmissione di dati delle spese sanitarie al Sistema TS da parte dei soggetti autorizzati;

Rilevato che le modalità di trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie da parte dei predetti soggetti nonché il trattamento degli stessi da parte del Sistema TS sono conformi a quanto già previsto dal citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, su cui il Garante si è espresso favorevolmente con il parere del 30 luglio 2015 (doc. web n. 4160058);

Considerato che lo schema di decreto in esame è coordinato con il predetto nuovo schema di provvedimento, recante "Modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata a decorrere dall´anno d´imposta 2016", predisposto dall´Agenzia dell´entrate sul quale l´Autorità esprime in data odierna il proprio parere;

Considerato che la versione dello schema di decreto in esame tiene conto degli approfondimenti condotti dall´Ufficio del Garante con i rappresentanti del Mef, dell´Agenzia delle entrate e della società Sogei S.p.a., volti ad assicurare il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, nonché della dignità degli stessi, relativi, in particolare:

• all´introduzione di misure idonee ad assicurare il rispetto della volontà dell´interessato in merito alla trasmissione dei dati al Sistema TS ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, con riferimento alle spese sanitarie sostenute presso i soggetti autorizzati nell´anno 2016;

• alla corretta definizione, nell´ambito del disciplinare tecnico, della tipologia di informazioni personali oggetto di trasmissione, al fine di assicurare il rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza, esattezza e indispensabilità nel trattamento dei dati anche idonei a rivelare lo stato di salute;

• all´eliminazione delle disposizioni relative all´utilizzo da parte dell´Agenzia delle entrate ai fini del c.d. spesometro (cfr. art. 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) delle informazioni sulle spese sanitarie trasmesse al Sistema TS anche ai sensi del decreto del Mef del 31 luglio 2015, che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti, con particolare riferimento al necessario rispetto dei principi di pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati personali e alle opportune cautele da introdurre, attesa la natura e la delicatezza delle informazioni trasmesse, anche idonee a rivelare lo stato di salute;

• all´individuazione del tempo di conservazione dei dati relativi alle spese sanitarie trasmessi al Sistema TS, anche ai sensi del citato decreto del Mef del 31 luglio 2015, trascorso il quale i dati saranno cancellati;

Considerato che sono in corso le verifiche da parte dell´Autorità sull´adeguatezza delle modalità tecniche per consentire l´accesso alle dichiarazioni precompilate rese disponibili in via telematica, in attuazione del decreto legislativo n. 175 del 2014, oggetto del presente parere, al fine di valutare, congiuntamente al Mef e all´Agenzia, nonché con gli intermediari, un ulteriore incremento delle misure di sicurezza per l´accesso alle dichiarazioni precompilate;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Antonello Soro;

TUTTO CIO´ PREMESSO, IL GARANTE:

ai sensi dell´art. 154, comma 4, del Codice, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministero dell´economia e delle finanze relativo alle modalità di trasmissione telematica dei dati delle spese sanitarie sostenute a partire dal l° gennaio 2016 anche da parte delle strutture autorizzate per l´erogazione dei servizi sanitari e non accreditate da rendere disponibili all´Agenzia delle entrate ai fini dell´elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata in attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 175 del 2014.

Roma, 28 luglio 2016

IL PRESIDENTE
SORO

IL RELATORE
SORO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA