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Parere su una istanza di accesso civico - 26 febbraio 2020 [9309442]

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[doc. web n. 9309442]

Parere su istanza di accesso civico - 26 febbraio 2020

Registro dei provvedimenti
n. 39 del 26 febbraio 2020

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito RGPD);

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Visto l’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Acquedotto Pugliese S.p.A. ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego parziale di un accesso civico.

Nello specifico, oggetto dell’accesso risulta essere documentazione afferente a selezioni pubbliche del personale effettuate dalla predetta società dal 2019 alla data della richiesta di accesso, e precisamente:

a) «l’elenco anagrafico nominativo delle assunzioni effettuate con relativa mansione/inquadramento»;

b) «le graduatorie delle selezioni pubbliche effettuate con l’indicazione nominativa dei partecipanti».

Nell’istanza è fatta inoltre richiesta di ricevere anche «l’elenco anagrafico nominativo di ogni altra assunzione a tempo indeterminato effettuata, a qualunque titolo, nello stesso periodo».

Dagli atti risulta che diversi soggetti controinteressati si sono opposti all’accesso e che Acquedotto Pugliese S.p.A. ha accolto parzialmente l’accesso civico, fornendo «l’elenco meramente nominativo (in formato PDF) di tutto il personale assunto tra il 2019 e l’attualità, con esclusione dei controinteressati che hanno opposto il diniego».

La società ha, inoltre, rappresentato che «l’ostensione degli ulteriori dati richiesti non [è] conforme alle prescrizioni di legge, potendo gli stessi rivelare, in via diretta o indiretta, elementi personali e sensibili che meritano tutela, concretizzandosi un’interferenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti e sulla libertà delle persone cui tali dati si riferiscono».

OSSERVA

Acquedotto Pugliese S.p.A. è una società partecipata al cento per cento dalla Regione Puglia a cui è applicabile la normativa statale in materia di trasparenza, secondo quanto previsto dall’art. 2-bis, del d. lgs. n. 33/2013.

In tale quadro, la questione sottoposta all’attenzione del Garante ha a oggetto la possibilità di rendere ostensibili, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato documenti relativi alle assunzioni a tempo indeterminato e alle selezioni del personale effettuate dalla predetta società dal 2019.

Quanto alle selezioni del personale, si evidenzia in via preliminare che recenti modifiche normative hanno previsto l’obbligo, per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti elencati dall’art. 2-bis del d. lgs. n. 33/2013, di pubblicare, sul sito web istituzionale, con riferimento ai bandi di concorso per il reclutamento – a qualsiasi titolo – di personale, «le graduatorie finali, aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori» (art. 19, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, così come modificato dall’art. 1, comma 145, lett. a, della l. n. 160 del 27/12/2019).

Pertanto, anche se la citata disposizione è entrata in vigore a decorrere dall’1/1/2020, si ritiene che nulla osta, con le precisazioni di cui si dirà, all’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso civico generalizzato, delle graduatorie finali con i nominativi dei vincitori (aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori) relativo alle selezioni del personale dell’anno precedente (2019).

È tuttavia necessario rispettare, in ogni caso, i principi del RGPD di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati», in base ai quali i dati devono essere «raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità», nonché «adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati» (art. 5, par. 1, lett. b e c). Questo significa, nel caso di specie, che è necessario evitare di fornire ulteriori dati personali eccedenti e sproporzionati rispetto alla finalità dell’accesso civico di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, par. 2, d. lgs. n. 33/2013) e , in particolare, quelli che potrebbero favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente, quali, ad esempio data di nascita, codice fiscale, recapiti degli interessati (si pensi alle utenze di telefonia fissa o mobile), indirizzo di residenza o di posta elettronica (cfr. quanto riportato, con riferimento alla pubblicazione delle graduatorie nel provv. n. 243 del 15/5/2014 recante le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, par. 3.b).

Inoltre, sono “esclusi” dall’accesso civico i dati e le informazioni per i quali è previsto un divieto di diffusione, come ad esempio, quelli relativi alla salute (cfr. art. 4, par. 1, n. 15, del RGPD, art. 2-septies, comma 8, del Codice; art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, non possono essere forniti, con l’accesso civico generalizzato, dati personali (compreso i nominativi) dei lavoratori disabili eventualmente assunti ai sensi della legge n. 68 del 12/3/1999.

Quanto agli ulteriori dati personali richiesti, quali l’indicazione della mansione o dell’inquadramento, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Acquedotto Pugliese S.p.A. nella richiesta di parere al Garante ha evidenziato che al soggetto istante sono già stati forniti, oltre i nominativi degli assunti, anche i relativi bandi di selezione (che peraltro sono pubblicati anche nella sezione “Società trasparente” del sito web istituzionale). Tali informazioni, unite alla graduatoria finale dei vincitori della selezione, è, pertanto, di per sé idonea a portare a conoscenza il soggetto istante anche della posizione lavorativa ricoperta dal vincitore.

In relazione, invece, alla richiesta di accedere ai nominativi di tutti i partecipanti a selezioni della Società (anche se non vincitori), dall’anno 2019 alla data della richiesta di accesso, che dagli atti risultano essere più di 5000, si evidenzia quanto segue.

L’accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) va rifiutato «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a, ivi).

Al riguardo, deve essere ricordato che – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.

In tale quadro, si ritiene che Acquedotto Pugliese S.p.A. – seppur con una succinta motivazione – abbia correttamente negato l’accesso civico agli ulteriori dati personali richiesti.

Ciò in quanto l’accoglimento dell’accesso civico generalizzato ai dati e informazioni personali di oltre 5000 soggetti che hanno partecipato a una selezione per una posizione lavorativa all’interno della Società, senza risultare vincitori, unito alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, comporterebbe un’interferenza sproporzionata nei diritti e libertà dei controinteressati rispetto alle finalità proprie dell’accesso civico (in violazione dei principi di «limitazione della finalità» e di «minimizzazione dei dati» di cui all’art. 5, par. 1, lett. b e c, del RGPD), potendo  causare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui i dati e le informazioni fornite possono essere utilizzati da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali dei controinteressati, previsto dall’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Tale pregiudizio consisterebbe  in particolare nelle ripercussioni negative che potrebbero ripercuotersi sugli interessati, sia all’interno che all’esterno di eventuali altri contesti lavorativi, con possibili interferenze anche sullo sviluppo di carriera, considerate anche le ragionevoli aspettative di confidenzialità degli interessati e la non prevedibilità delle conseguenze derivanti dalla conoscibilità da parte di chiunque dei dati e delle informazioni personali richieste (cfr. par. 8.1 delle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico, cit.).

Infine, in ordine alla richiesta di accesso civico all’elenco relativo a «ogni altra assunzione a tempo indeterminato effettuata, a qualunque titolo, nello stesso periodo», al di fuori quindi di una selezione pubblica, è emerso che Acquedotto Pugliese S.p.A ha già fornito l’elenco di tutti gli assunti nel periodo di riferimento richiesto, non ritenendo sussistenti limiti derivanti dalla protezione dei dati personali. Al riguardo, dagli atti dell’istruttoria non emergono elementi che consentano di capire a quale tipologia di assunzione effettivamente ci si riferisca e la tipologia di dati personali coinvolti, con la conseguenza di impedire all’Autorità di esprimersi nel merito. Si rinvia, pertanto, per tali profili, alle indicazioni generali fornite nelle Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico in relazione alle valutazioni da effettuare in materia di accesso civico con riferimento ai limiti derivanti dalla protezione dei dati personali (cfr. in particolare par. 8.1).

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Acquedotto Pugliese S.p.A., ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 26 febbraio 2020

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Bianchi Clerici

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia