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Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 - 10 dicembre 2020 [9520567]

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[doc. web n. 9520567]

Parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 - 10 dicembre 2020

Registro dei provvedimenti
n. 261 del 10 dicembre 2020

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vice presidente, il dott. Agostino Ghiglia, l’avv. Guido Scorza, componenti e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE” (di seguito “Codice”);

VISTO il d.lgs. 6 settembre 1989, n. 322, recante le “Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica” e in particolare, l’art. 6- bis del medesimo decreto;

VISTE le “Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale”, Allegato A.4 al Codice (di seguito “Regole deontologiche”) e in particolare, gli artt. 4-bis e 6, comma 2, delle medesime Regole deontologiche;

VISTA la richiesta di parere sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022, trasmessa dall’Istituto Nazionale di Statistica con la nota del 11 settembre 2020 (prot. n. 1786720);

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell’art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore l’avv. Guido Scorza;

PREMESSO

Con nota dell’11 settembre 2020, l’Istituto nazionale di statistica (“Istat” o “Istituto”) ha trasmesso lo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022 (“PSN” o “Programma”) per la formulazione del parere di competenza del Garante, ai sensi dell’art. 6- bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989. Nella documentazione in atti sono stati forniti altresì i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, del 15 gennaio 2020, e della Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica (Cogis), del 22 giugno 2020 (art. 13, comma 13 del d.lgs. 322 del 1989; art. 9 del d. lgs.  28 agosto 1997, n. 281).

Con successiva nota del 17 novembre 2020, prot. n. 2288816, l’Istat ha trasmesso una versione parzialmente aggiornata dello schema di PSN che tiene conto, nelle modalità di seguito illustrate, di alcuni dei rilievi anticipati dall’Ufficio nel corso dell’attività istruttoria.

Premessa

Il PSN è l’atto nel quale sono indicate le rilevazioni statistiche di interesse pubblico affidate al Sistema statistico nazionale (Sistan) e i relativi obiettivi. Esso ha durata triennale e viene aggiornato annualmente (art. 13 d.lgs. 322 del 1989).

In conseguenza dell’entrata in vigore del Regolamento e della novella del Codice, è stata apportata una significativa modifica alla disposizione relativa alla formulazione del PSN, quale atto idoneo a legittimare i trattamenti di dati personali svolti da parte dell’Istat e dagli altri soggetti che fanno parte o partecipano al Sistan per la realizzazione delle rilevazioni statistiche di interesse pubblico. Ciò, in particolare, ha comportato l’abrogazione dell’art. 6-bis, comma 2 del d.lgs. 322 del 1989 e la successiva introduzione dell’art. 6-bis, comma 1-bis del medesimo decreto (art. 8-bis, comma 1, lett. a) del d.l. 31 agosto 2013, n. 101, nel testo integrato dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125; del d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 marzo 2019, n. 26).

Tale ultima disposizione normativa prevede che “per i trattamenti di dati personali, compresi quelli di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in conformità all'articolo 108 del medesimo codice, nel programma statistico nazionale sono specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le misure adottate per tutelare i diritti fondamentali e le libertà degli interessati, qualora non siano individuati da una disposizione di legge o di regolamento. Il programma statistico nazionale, adottato sentito il Garante per la protezione dei dati personali, indica le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la liceità e la correttezza del trattamento, con particolare riguardo al principio di minimizzazione dei dati, e, per ciascun trattamento, le modalità, le categorie dei soggetti interessati, le finalità perseguite, le fonti utilizzate, le principali variabili acquisite, i tempi di conservazione e le categorie dei soggetti destinatari dei dati. Per i trattamenti dei dati personali di cui all'articolo 10 del citato regolamento (UE) 2016/679 effettuati per fini statistici di interesse pubblico rilevante ai sensi del citato articolo 2-sexies, comma 2, lettera cc), del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 trova applicazione l'articolo 2-octies del medesimo codice”.

Successivamente all’entrata in vigore di tale disposizione, l’Istat ha presentato al Garante due schemi di PSN, di aggiornamento del PSN 2017-2019, adeguando, solo marginalmente, il contenuto di tali atti alla richiamata novella e, più in generale, al rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali, in quanto ancorato a un impianto metodologico già applicato da svariati anni; ciò in particolare tenuto conto della complessità dell’iter di approvazione di tale atto. L’Istituto ha manifestato, tuttavia, anche informalmente nell’ambito della costante collaborazione istituzionale con gli Uffici del Garante, l’impegno ad apportare una riforma più organica e sostanziale del PSN, a partire dal triennio 2020-2022 e soprattutto per il successivo triennio 2023-2025. Ciò, soprattutto nell’ottica di una maggiore chiarezza ed intellegibilità di tale corposo documento che, come previsto dalle Regole deontologiche, funge da informativa agli interessati “quando il trattamento riguarda dati personali non raccolti presso l´interessato e il conferimento delle informazioni a quest´ultimo richieda uno sforzo sproporzionato rispetto al diritto tutelato in base a quanto previsto dall´art. 14, par. 5, lett. b) del Regolamento” (art. 6, comma 2, delle Regole Deontologiche).

In tale ottica l’Istat, nella predisposizione dello schema di PSN in esame, è parzialmente intervenuto sull’impianto dell’atto nel senso di una maggiore razionalizzazione dello stesso (art. 15, comma 1, lett. a) del d.lgs. 322 del 1989).

In particolare, la parte introduttiva del Volume 2, dedicata ai trattamenti di dati personali, è stata modificata secondo le puntuali indicazioni formulate dall’Ufficio, risultando adesso più completo e maggiormente aderente ai requisiti di chiarezza e intellegibilità propri di un documento che funge altresì da informativa agli interessati.

In tale ambito, particolare rilievo assume l’evidenza accordata all’esercizio della funzione di coordinamento statistico, di competenza dell’Istituto, in base alla quale esso raccoglie, dai titolari dei trattamenti di dati personali connessi ai lavori inseriti nel PSN, dichiarazioni sull’”ottemperanza agli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali in attuazione del principio di responsabilizzazione (accountability) dagli altri soggetti” (cfr. par. 1.2 del vol. 2)”.

Al paragrafo 1.4. del medesimo Volume è stata, inoltre, data chiara evidenza delle particolari modalità con le quali gli interessati possono esercitare i diritti connessi al trattamento dei loro dati personali raccolti per la realizzazione dei lavori statistici inseriti nel PSN e delle eventuali deroghe e limitazioni ammesse in tale ambito, conformemente a quanto previsto dall’art. 89 del Regolamento (cfr. infra par. 1.2.1).

È stata data, infine, specifica evidenza al sistema di raccolta dei dati presso fonti amministrative, alla logica di gestione degli stessi e alle misure tecniche e organizzative implementate da parte dell’Istat, con ciò dando effettiva applicazione al principio di trasparenza, tenuto conto della sostanziale riduzione di indagini cd dirette.

Si prende, inoltre, favorevolmente atto del fatto che l’Istat abbia accorpato i lavori statistici presentati da ogni singolo titolare, avendo così modo di indicare, all’inizio di ogni sezione, i contatti del responsabile della protezione dei dati e che, come richiesto dal Garante, abbia nuovamente indicato i tempi di conservazione dei dati nell’ambito del prospetto informativo relativo ad ogni singolo lavoro statistico. Inoltre, come già previsto a partire dagli ultimi due schemi di PSN, sono riportate, in uno specifico allegato, le misure di sicurezza, tecniche e organizzative assunte da ogni soggetto Sistan per i trattamenti di dati personali necessari alla realizzazione dei lavori inclusi nel PSN.

Cionondimeno, deve rilevarsi che le misure e le migliorie apportate necessitano ancora di ulteriori e più specifiche implementazioni. Il PSN continua, infatti, a essere un documento molto eterogeneo, disarmonico e di difficile comprensione. Queste circostanze contrastano con la specifica previsione per cui la base giuridica o la misura legislativa su cui si fonda un trattamento di dati personali dovrebbe essere chiara e precisa e la sua applicazione prevedibile per le persone che vi sono sottoposte (cons. 41 del Regolamento). Tale criticità risulta ancora più grave se si considera che, come sopra richiamato, il PSN funge da informativa agli interessati, in caso di raccolta dei dati presso terzi. Ciò, in quanto, non si rinvengono i requisiti di intellegibilità e semplicità di esposizione richiesti per gli atti volti a informare gli interessati rispetto al trattamento dei loro dati personali (art. 12 del Regolamento).

Più nello specifico, se la parte introduttiva, anche alla luce degli ultimi interventi correttivi, -benché più di forma - risultino, come detto, maggiormente conformi ai richiamati requisiti necessari ad assicurare l’effettiva applicazione del principio di trasparenza, non ci si può esprimere negli stessi termini in relazione ai prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici.

Ci si riferisce, in particolare, come di seguito meglio evidenziato, all’indicazione degli obiettivi, quindi delle specifiche finalità del lavoro statistico, delle modalità di conservazione dei dati, dei diritti spettanti agli interessati, dei tempi di conservazione, delle tecniche di anonimizzazione e pseudonimizzazione dei dati, delle basi normative citate rispetto a ciascun lavoro statistico -che andrebbero meglio contestualizzate- e alla individuazione dell’ulteriore conservazione dei dati trattati per la realizzazione dei singoli lavori.

Sotto altro profilo, deve considerarsi che l’aderenza del PSN al dettato dell’art. 6-bis, comma 1 bis del d.gs 322 del 1989 e, più in generale, alle nuove regole e principi in materia di protezione dei dati personali, lungi dal soddisfare un aspetto meramente formale, comporta delle implicazioni sostanziali di estremo rilievo, potendo costituire l’occasione per l’Istat (e per ogni singolo altro titolare) di rivalutare le scelte rispetto al trattamento dei dati personali, adeguandole al rinnovato contesto giuridico di riferimento, in omaggio al principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2 e 24 del Regolamento).

Sono queste le principali ragioni per le quali il Garante ha inteso, quest’anno, concentrare la sua attenzione sulle tematiche che riguardano trasversalmente tutti i lavori statistici inseriti nel PSN, tenuto conto che si tratta del primo documento della nuova programmazione triennale della statistica Ufficiale, non affiancando, come per gli anni passati, all’esercizio dei poteri consultivi, specifici approfondimenti istruttori legati ai trattamenti svolti nell’ambito dei singoli lavori statistici. Ciò, considerato anche che la formulazione del presente parere non esaurisce i poteri di indagine dell’Autorità che si riserva quindi di valutare l’opportunità di avviare specifici accertamenti, rispetto a singoli lavori, anche in occasione dell’esame degli aggiornamenti annuali del PSN (cfr. punto 2 provv.to del 9 maggio 2018, doc. web 9001732).

Tale approccio metodologico si rende ancor più necessario tenuto conto che risultano ancora sospesi numerosi lavori statistici (sia di titolarità dell’Istat che di altri soggetti Sistan), a causa -come per altro evidenziato dalla stessa Cogis nel parere sopra richiamato- della mancato o non tempestivo invio da parte dei titolari del trattamento degli elementi di chiarimento e della documentazione richiesta dall’Autorità con i provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione nonché nell’ambito delle specifiche istruttorie avviate (cfr. provv.to del 9 maggio 2018, doc. web 9003425 e relativi lavori statistici sospesi). Rileva, inoltre, anche l’istruttoria in corso sulla complessa documentazione presentata dall’Istituto in ottemperanza al provvedimento sul Piano generale di censimento, del 23 gennaio 2020 (doc. web 9261093), in relazione alle tecniche di pseudonimizzazione. 

Ancora in via preliminare, si intende rappresentare come, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento, tenuto conto che l’Istat costituisce un unicum nel panorama delle pubbliche amministrazioni per la straordinaria concentrazione di dati personali dallo stesso detenuta per il perseguimento della propria funzione istituzionale, l’Ufficio del Garante ha intrapreso un complesso percorso volto a supportare l’Istat nell’adozione di tecniche di gestione dei dati mediante l’adozione di avanzate tecniche di minimizzazione e pseudominizzazione dei dati che potrebbero rappresentare, ove adottate, un modello per la gestione delle grandi banche dati pubbliche e come l’esame del PSN abbia costituito, in questo ambito, l’occasione per approfondire ulteriormente gli aspetti di maggiore interesse. 

Diversamente da quanto riportato nel parere della Cogis, la protezione dei dati personali e la ricerca statistica sono due discipline che si fondano su valori e principi assolutamente compatibili e convergenti (si pensi al segreto statistico, al c.d. divieto di ricadute amministrative sugli interessati, alla natura necessariamente anonima dei risultati statistici destinati alla diffusione, vedi art. 105 del Codice, cons. 162 del Regolamento, artt. 6 bis, comma 5 e 9 del d. lgs. n. 322 del 1989). Laddove però i valori costituzionali della tutela della protezione dei dati personali e della ricerca statistica, per essere perseguiti contestualmente, necessitano di un bilanciamento, esso, in omaggio al principio di proporzionalità, va individuato secondo le regole stabilite dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali (cons. 4 e art. 89 del Regolamento).

Il primo e principale elemento di armonizzazione tra questi due ambiti, in base al Regolamento, risiede nella corretta applicazione del principio di minimizzazione, in particolare, attraverso tecniche di pseudonimizzazione. Tale misura costituisce un elemento fondamentale per la liceità del trattamento dei dati personali per scopi di statistica, anche in ragione delle ampie deroghe riconosciute in tale ambito alla disciplina di carattere generale (cfr. artt. 5, par. 1 lett. b) e e); 9, par. 2 lett. j); 14, par. 5 lett. b), 17, par. 3 lett. d); 21, par. 6; 89 del Regolamento).

È quindi l’effettiva applicazione del principio di minimizzazione dei dati, attraverso l’uso di tecniche di pseudonimizzazione, a poter salvaguardare, da una parte, l’esigenza dell’Istat di trattare informazioni “granulari” (ossia anche relative ad un singolo individuo), dall’altra, quella di escludere che tutti gli attributi relativi ad una singola unità statistica siano agevolmente riconducibili a una specifica identità. Ciò, tenuto soprattutto conto delle attuali esigenze statistiche che si fondano, a livello globale, sull’incremento dello sfruttamento di fonti amministrative, sempre più varie e tra loro integrate, per consentire una comprensione maggiore, più rapida ed esauriente dei fenomeni sociali analizzati. La statistica tende dunque a valorizzare il crescente patrimonio informativo già disponibile, minimizzando i costi di ottenimento dei dati, delle informazioni e soprattutto l’onere dei rispondenti, il cd. “fastidio statistico”. Questo trend, avallato dalla strategia di lungo termine di Eurostat  e dal “Codice delle Statistiche europee”, si pone perfettamente in linea con il favor previsto dal legislatore comunitario per gli usi ulteriori dei dati personali per scopi statistici, nonché per l’uso dei registri (cons.157, 159, art. 5, par. 1 lett. b) e e) art. 9, par. 2, lett. j) del Regolamento).

La ricerca statistica che il Regolamento favorisce è però quella che si accompagna a un adeguato sistema di tutele per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati che, dato il richiamato contesto, deve fondarsi, in particolare, sull’applicazione del principio di minimizzazione dei dati, di correttezza e trasparenza, di limitazione delle finalità e della conservazione dei dati, elementi chiave per la creazione di un clima di fiducia nei rapporti con i cittadini (cons.7 del Regolamento). Se l’incremento dell’uso delle fonti amministrative porta con sé i predetti vantaggi, d’altro canto tale nuova modalità operativa rischia però di compromettere il diritto all’autodeterminazione informativa degli interessati e di conoscere, anche con riferimento a questo ambito, le logiche e le modalità di trattamento applicate.

Tutto ciò premesso, si rappresentano di seguito le principali criticità rilevate sui prospetti informativi dei lavori statistici inseriti nel PSN.

1. Osservazioni di carattere generale

1.1. Finalità del trattamento

Il prospetto informativo relativo a ogni singolo lavoro statistico si apre con l’indicazione, nella sezione “informazioni di base”, dello specifico obiettivo statistico perseguito e della relativa descrizione sintetica. Come indicato numerose volte anche nelle interlocuzioni tra gli Uffici, tali descrizioni continuano a non essere sempre chiare e di facile comprensione; in taluni casi addirittura le finalità perseguite sembrano essere molteplici (es. INV-00001 Rilevazione apprendimenti Scuola Primaria; INV-00003 Rilevazione delle competenze al termine del biennio comune di II grado di istruzione; INV-00004 Indagine OCSE PISA; INV-00005 Indagine TIMSS; INV-00006 Indagine PIRLS; INV-00007 Rilevazione delle competenze al termine del Primo ciclo di istruzione; INV-00008 Rilevazione delle competenze al termine del Secondo ciclo di istruzione; Statistiche da fonti amministrative organizzate; IST-02605 La presenza straniera in Italia: le condizioni di vita attraverso l'integrazione di archivi amministrativi; SAL-00055 Analisi della mortalità extraospedaliera in Italia; MAR-00007 Elaborazioni su dati di mortalità, ricovero, esiti dei concepimenti e link con dati da anagrafi comunali e/o anagrafi sanitarie regionali per finalità di supporto alla programmazione regionale e locale ).

In tale sezione vi sono anche indicati dei riferimenti normativi che tuttavia non appaiono sempre pertinenti. Essi, invero, talvolta riguardano la norma che prevede espressamente il trattamento statistico di cui si tratta, altre invece si riferiscono più genericamente al settore oggetto di analisi statistica (SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute; FIN-00001 Statistiche sugli studi di settore; FIN-00003 Analisi statistiche dei dati derivanti dal processo tributario; ISS-00063 ISS_ Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI)).

La mancanza di un criterio univoco sulla ratio del riferimento normativo mina la comprensione del prospetto e quindi, in ultima istanza, si pone in contrasto con il principio di chiarezza della base giuridica del trattamento e riduce la comprensibilità del documento che svolge una funzione informativa nei confronti degli interessati (cons. 41 e art. 12 del Regolamento). 

A tale riguardo, deve, altresì, evidenziarsi che vi sono numerosi lavori statistici di titolarità dell’Istituto Superiore di Sanità e di talune Regioni che, nel descrivere lo specifico obiettivo statistico perseguito, evidenziano anche l’intenzione di costituire un osservatorio, un sistema di sorveglianza, un registro ovvero realizzare uno studio epidemiologico o di svolgere attività di “follow up” (cfr.: ISS-00052 SENTIERI - Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento; ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio (già sospeso con il provv.to del 9 maggio 2018, doc. web 9001732); ISS-00058 Sorveglianza di laboratorio delle infezione trasmesse da alimenti e acqua – EnterNet (verificare la normativa richiamata nello studio); ISS-00060 Registro Nazionale della malattia celiaca e delle complicanze; ISS-00061 Registro Italiano della Sindrome Emolitico-Uremica (SEU); Osservatorio Nazionale per il Monitoraggio della iodoprofilassi in Italia (OSNAMI); ISS-00064 Implementazione di un flusso informativo alla base della raccolta dati per il Registro Nazionale delle artroprotesi; ISS-00066 Sorveglianza della mortalità materna; LAZ-00006 Studio longitudinale romano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; *PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; *RSI-00004 Studio longitudinale siciliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; TOS-00013 Studio longitudinale toscano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; VEN-00006 Studio longitudinale veneto: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; CAM-00001 Studio longitudinale campano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche; EMR-00019 Studio longitudinale emiliano: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche).

Sul punto, deve evidenziarsi che resta inteso che il trattamento di dati personali per la realizzazione di ricerche scientifiche in ambito medico, biomedico e epidemiologico debba essere effettuato nel rispetto della specifica disciplina di cui all’art. 110 del Codice.

Rilevano, inoltre, in tale ambito, le Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica adottate dal Garante, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, con provvedimento n. 515, del 19 dicembre 2018 (doc. web n. 9069637) e le Prescrizioni relative al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, allegato n. 5 al Provvedimento che individua le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice, del 13 dicembre 2018 (doc. web 9068972).

Parimenti, l’istituzione di nuovi sistemi di sorveglianza e registri può avvenire solo nel rispetto della specifica normativa di settore per le finalità ivi richiamate (art. 12, commi da 10 a 14 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, d.P.C.M. 3 marzo 2017), potendo il PSN indicare unicamente i trattamenti di dati personali svolti per il perseguimento di scopi statistici (art. 6-bis, comma 1 bis d.lgs.322 del 1989). Sotto altro profilo, si evidenzia come l’ISS inserisca nel PSN taluni dei registri e dei sistemi di sorveglianza già istituiti presso l’Istituto medesimo, ai sensi del richiamato d.P.C.M. 3 marzo 2017.

Nelle more del completamento della disciplina relativa all’istituzione dei registri di patologia e dei sistemi di sorveglianza, ancora mancante del regolamento di cui agli artt. 12, comma 13 del d.l. 179 del 2012 e 6 del d.P.C.M. 3 marzo 2017-deputato all’individuazione dei soggetti che possono aver accesso ai sistemi di sorveglianza e ai registri, dei dati che possono conoscere e delle relative operazioni, nonché delle misure per la custodia e la sicurezza dei dati-, si rappresenta la necessità che vengano chiaramente distinte le finalità di statistica ufficiale, le uniche da doversi indicare all’interno del PSN, da quelle di cui al richiamato art. 12, comma 10 del d.l. 179 del 2012 e all’art. 1 del d.P.C.M. 03 marzo 2017. Ciò, tenuto anche conto che ciascuna di queste differenti finalità può, e talvolta deve, richiedere, in omaggio al principio di minimizzazione dei dati e di limitazione della finalità, differenti modalità di trattamento degli stessi.

Tutto ciò premesso, si avverte l’Istituto della necessità che nei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici, lo specifico obiettivo del trattamento statistico venga indicato in maniera chiara e facilmente comprensibile, senza fare riferimento a finalità di natura non statistica (amministrativa, di cura della salute, di sorveglianza o monitoraggio di specifiche patologie) e che venga individuato e  indicato, nella parte introduttiva del PSN, un criterio univoco per la indicazione del riferimento normativo richiamato all’interno di in ogni prospetto (cfr. infra punto 3).

1.2 Obbligo di risposta

Il prospetto informativo dei lavori statistici prosegue con l’indicazione della presenza o meno dell’obbligo di risposta da parte del soggetto al quale il titolare del trattamento richiede dati per scopi statistici, ciò in quanto in base all’art. 7 del d.lgs. 322 del 1989 “1. è fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, individuate ai sensi dell'articolo 13. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. 2. Non rientrano nell'obbligo di cui al comma 1 i dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675”. 3. Coloro che, richiesti di dati e notizie ai sensi del comma 1, non li forniscano, ovvero li forniscono scientemente errati o incompleti, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria, nella misura di cui all'art. 11, che è applicata secondo il procedimento ivi previsto”.

La corretta rappresentazione, ai rispondenti e soprattutto agli interessati, quando i dati sono raccolti presso di loro, della sussistenza, o meno, dell’obbligo di risposta incide in maniera determinante sull’effettiva applicazione dei principi di trasparenza e correttezza che devono informare i trattamenti di dati personali (art. 4, par. 1 lett. a) del Regolamento).

Rispetto a tale indicazione, il Garante si è già espresso numerose volte,  anche nel corso dell’istruttoria relativa al PSN in esame, rilevando, ad esempio, una criticità rispetto all’indicazione della facoltatività dell’adesione al lavoro statistico da parte dell’interessato quando le informazioni sono raccolte presso soggetti terzi, nell’ambito delle statistiche da fonti amministrative organizzate, ovvero quando l’interessato è defunto (SAL-00054 WHIP-salute: un data base integrato per il monitoraggio delle relazioni tra lavoro e salute; PUG-00001 Studio longitudinale pugliese: disuguaglianze di salute determinate da differenze socio-economiche, IST-00095 Indagine su Decessi e Cause di morte; provv.to del 26 giugno 2014, doc. web n. 3320710).

Tanto premesso, sulla base delle interlocuzioni occorse e della documentazione da ultimo trasmessa con nota, del 17 novembre 2020, si prende favorevolmente atto della scelta dell’Istituto di omettere, anche in un’ottica di semplificazione, l’indicazione di tale voce nei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici che prevedono la raccolta di dati presso “tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici”. L’obbligatorietà del conferimento dei dati all’Istat da parte di questa categoria di rispondenti sussiste infatti per legge ed è sufficiente che sia rappresentata nella parte introduttiva del PSN (cfr. art. 7, d. lgs. 322/1989; punto 1.5 del Capitolo 1 del Volume 2 del PSN).

L’obbligo di risposta grava, invece, in capo ai rispondenti privati, solo se coinvolti nelle rilevazioni individuate nel d.P.C.M. di approvazione del PSN. Si prende favorevolmente atto quindi della scelta dell’Istituto di indicare nei prospetti informativi, solo per tale categoria di soggetti, la sussistenza o meno dell’obbligo di risposta, accompagnata dall’indicazione, come già previsto in precedenza, se al mancato conferimento dei dati corrisponde o meno l’applicazione di una sanzione amministrativa.

I prospetti informativi, correttamente indicano le ipotesi in cui, per esplicito dettato normativo, l’interessato è obbligato a fornire anche dati inerenti alle particolari categorie di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento, laddove in linea generale, come pure indicato nei prospetti, in assenza di una specifica previsione normativa tale obbligo per queste categorie di dati non sussiste.

Inerisce il tema della trasparenza anche la nuova modalità di realizzazione della statistica che, come sopra richiamato, si avvale sempre di più di fonti amministrative. Tale rinnovato modus operandi ha infatti inciso sulle modalità di realizzazione delle c.d. statistiche da indagine che prevedono la raccolta di dati direttamente presso gli interessati. Sovente in esse, infatti, il titolare (che nella maggior parte dei casi è l’Istat) non si limita all’esame delle informazioni che il rispondente ha conferito nell’ambito di un’intervista, nella misura in cui tali dati vengono poi interconnessi o elaborati con ulteriori informazioni riferite all’interessato, raccolte presso altre basi dati (IST-00199 Matrimoni; IST-00204 Multiscopo sulle famiglie: aspetti della vita quotidiana; IST-00706 Indagine sui percorsi di studio e di lavoro dei diplomati delle scuole secondarie di II grado; IST-00925 Rilevazione sulle forze di lavoro (Rfl); IST-01203 Rilevazione sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro; IST-02816 Indagine "Formazione degli adulti (AES)).

Tenuto conto che la logica di tali integrazioni di dati non è allo stato perfettamente comprensibile dalla mera analisi del PSN, l’Autorità si riserva di svolgere specifici approfondimenti, al fine di verificare se tali operazioni costituiscano un aspetto del trattamento rilevante per l’interessato, al punto da poterne condizionare la volontarietà della adesione ai lavori statistici e che per tale ragione, potendo non essere prevedibili necessitano di essere meglio rappresentati. Ciò al fine di garantire l’effettiva applicazione del principio di autodeterminazione informativa, eventualmente rappresentando tale modalità di trattamenti nell’informativa resa agli interessati ai sensi degli artt. 13 del Regolamento, soprattutto nei casi in cui la rilevazione sia accompagnata dall’obbligo di risposta o preveda il trattamento di particolari categorie di dati.

1.2.1 Esercizio dei diritti

Si correla alle questioni sopra richiamate il tema dell’esercizio dei diritti spettanti agli interessati in ambito statistico rispetto ai quali il Regolamento, tenuto conto della peculiarità della finalità in esame e in presenza di adeguate garanzie a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, ammette specifiche limitazioni e deroghe.

Ci si riferisce, in particolare, al già richiamato obbligo di fornire l’informativa in relazione ai dati raccolti presso soggetti terzi, al diritto di cancellazione e al diritto di opposizione (artt. 14, par. 5) lett. b), 17, par. 3 lett. d), 21 par. 6, del Regolamento). In maniera più ampia poi l’art. 89, par. 2 del Regolamento, prevede che “se i dati personali sono trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, il diritto dell'Unione o degli Stati membri può prevedere deroghe ai diritti di cui agli articoli 15, 16, 18 e 21, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nella misura in cui tali diritti rischiano di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità specifiche e tali deroghe sono necessarie al conseguimento di dette finalità”.

In base al combinato disposto di tale ultima diposizione con quanto previsto dal Codice, le Regole deontologiche costituiscono la fonte deputata, dall’ordinamento interno, a individuare se e come tali deroghe debbano declinarsi in concreto (cfr. art. 105 comma 2 lett. f) del Codice).

Nelle more che, in base all’art. 2-quater del Codice, le vigenti regole deontologiche siano integrate con questi elementi, nel corso dell’istruttoria preliminare relativa allo schema di PSN in esame, l’Ufficio del Garante ha evidenziato quanto previsto dall’art. 21, comma 6 del Regolamento in relazione al diritto di opposizione. Tale disposizione, infatti, prevede che “qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico”.

Considerato, quindi, che i trattamenti di dati personali svolti dai soggetti Sistan per la realizzazione dei lavori statistici inseriti nel PSN sono effettuati nel perseguimento dell’interesse pubblico, finalizzato alla realizzazione dell’informazione statistica ufficiale, in tale ambito non spetta quindi agli interessati il diritto di opposizione.

Posta tale premessa, si prende favorevolmente atto dell’impegno dell’Istituto di riformulare la locuzione, talvolta inserita nei prospetti statistici, “No, l'interessato non può opporsi al trattamento statistico dei propri dati afferenti a particolari categorie e/o a quelli relativi a condanne penali e reati”. Essa infatti, può generare incertezze negli interessati tra la rappresentazione della facoltatività ovvero obbligatorietà della adesione ai lavori statistici e quella dei diritti spettanti agli interessati

In secondo luogo, è stato evidenziato come questa eccezione non abbia carattere assoluto ma sia, per esplicito dettato normativo, subordinata alla presenza di “garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato, in conformità del presente regolamento. Tali garanzie assicurano che siano state predisposte misure tecniche e organizzative, in particolare al fine di garantire il rispetto del principio della minimizzazione dei dati. Tali misure possono includere la pseudonimizzazione, purché le finalità in questione possano essere conseguite in tal modo. Qualora possano essere conseguite attraverso il trattamento ulteriore che non consenta o non consenta più di identificare l'interessato, tali finalità devono essere conseguite in tal modo” (art. 89, par. 1 del Regolamento).

La deroga al diritto di opposizione, in omaggio ai principi di correttezza e trasparenza, comporta infine specifici oneri informativi nei confronti degli interessati i quali, infatti, non solo hanno il diritto di conoscere la facoltatività o meno dell’adesione alla rilevazione statistica e la previsione o meno di  sanzioni amministrative in caso di mancato conferimento dei dati, ma devono, al fine di poter correttamente esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione informativa, ben sapere che aderendo ad una rilevazione inserita nel PSN non gli è riconosciuto in seguito il diritto di opposizione.

Si avverte, quindi, l’Istat della necessità che tale circostanza venga puntualmente indicata nelle informative fornite direttamente agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, e nel PSN (cfr. infra punto 3).

1.3. Modalità di trattamento dei dati

In base all’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del l989 nel PSN, per ciascun lavoro statistico sono indicate, tra le altre cose, le modalità di conservazione dei dati.

Questa indicazione è attualmente resa in maniera eccessivamente confusa e non omogenea nei singoli prospetti informativi. In particolare, si rileva che vi sono solo taluni prospetti che specificano che i dati sono trattati in forma pseudonimizzata, con ciò lasciando il dubbio sulla presenza della medesima cautela nella realizzazione dei lavori statici il cui prospetto informativo non reca tale precisazione.

A tale riguardo, si evidenzia che l’Istituto ha però dichiarato che “l’informazione relativa alla pseudonimizzazione, al momento presente solo nei prospetti dei lavori per i quali sia stata espressamente dichiarata dal titolare, sarà estesa ad ogni lavoro Sistan in cui essa è utilizzata a partire dalla prossima programmazione, a seguito di apposite modifiche all’applicativo PSN” (cfr. allegato 2 alla nota del 17 novembre 2020).

In secondo luogo, i prospetti riportavano una distinzione -che per le ragioni di seguito illustrate può considerarsi oramai superata- tra “dati personali” e “dati identificativi diretti” talvolta con la precisazione che “I dati che identificano direttamente gli interessati sono cancellati al termine del trattamento”, senza però nulla dire rispetto all’attitudine delle residue informazioni, seppure pseudonimizzate, di essere ricollegate ad un singolo interessato.

A tale riguardo, deve osservarsi come, da un lato, il concetto di dato personale sia riferibile tanto a dati c.d. “in chiaro” quanto a quelli pseudonimizzati e, dall’altro, che i criteri per la valutazione del rischio di reidentificazione degli interessati, indicati nel considerando 26 del Regolamento, rendano superata la distinzione tra dato personale e dato identificativo diretto. In questi termini, per altro, si è già espresso il Garante al punto 2 della premessa del provvedimento recante le Regole deontologiche. L’Autorità ha, infatti, ritenuto incompatibile con il Regolamento la precedente indicazione per la definizione dei criteri di identificabilità di un interessato laddove si faceva riferimento a “dati indentificativi della medesima” unità statistica; ciò in quanto la definizione di “dati identificativi” di cui all’art. 4, comma 1 del Codice, è stata abrogata dal d. lgs. n. 101/2018 e non è più prevista nel Regolamento.

Si prende quindi favorevolmente atto del fatto che l’Istituto abbia rimosso dalle schede identificative dei lavori statistici ogni distinzione tra dati personali e dati direttamente identificativi degli interessati.

1.4. Tempi di conservazione dei dati

I prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici devono, poi, indicare i tempi di conservazione dei dati trattati per la realizzazione degli stessi, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1-bis del d.lgs. 322 del 1989 e ai sensi degli art. 14, par. 2, lett. a) del Regolamento.

Sul punto il Garante aveva rilevato (cfr. punto 1.1 provv.to del 13 febbraio 2020, doc. web 9283929) specifiche criticità nella scelta dell’Istituto di indicare, oltre al termine di conservazione dei dati in relazione al lavoro statistico di riferimento, anche i tempi di conservazione delle diverse variabili acquisite in relazione ciascuna fonte amministrativa di provenienza. Tale impostazione comportava che per un singolo lavoro statistico fossero indicati molteplici tempi di conservazione, talvolta anche forieri di incongruenze laddove i diversi periodi di conservazione non risultavano coincidenti (ex multis IST-00138 Capacità degli esercizi ricettivi; IST-02463 Analisi degli aspetti socio-sanitari legati al fenomeno dell'incidentalità stradale attraverso il Record Linkage con altre fonti informative; IST-02514 Indagine sui consumi energetici delle famiglie;  IST-02607 Indagine su bambini e ragazzi: comportamenti, atteggiamenti e progetti futuri;  PBO-00004 Sistema informativo provinciale sulla popolazione; IST-00163 Macellazione mensile ed annuale del bestiame a carni rosse e bianche).

A tale riguardo, è stato ribadito, anche in sede istruttoria, che, in base al principio di limitazione della conservazione, i dati personali possono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (art. 5, par. 1 lett. e) del Regolamento).

L’indicazione da rendere agli interessati concerne pertanto unicamente il tempo di conservazione delle informazioni ritenuto necessario al perseguimento dello scopo statistico indicato nella sezione obiettivo del medesimo prospetto informativo. La circostanza che talune di queste informazioni possano essere cancellate prima del decorso di tale termine attiene invece all’applicazione del principio di minimizzazione, ma non vale ad escludere che il titolare conservi informazioni personali per lo scopo prefissato.

Si prende quindi favorevolmente atto dell’intenzione dell’Istituto di indicare, nei prospetti informativi, unicamente il tempo di conservazione delle informazioni ritenuto di volta in volta necessario al perseguimento dello scopo statistico rappresentato nella sezione “obiettivo” del medesimo prospetto.

Si apprezza, inoltre come detto, la scelta di indicare il tempo di conservazione all’interno di ogni singolo prospetto e non, come avvenuto per PSN 2017-2019 – Aggiornamento 2019 -, in uno specifico allegato.

In base al Regolamento i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi, a condizione che siano trattati solo per alcune specifiche finalità, tra le quali quelle statistiche, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato.

Sul punto rileva, altresì, la specifica disciplina di settore in base alla quale i dati personali raccolti specificamente per uno scopo statistico possono essere trattati dai soggetti che fanno parte (o partecipano) al Sistan per altri scopi statistici di interesse pubblico e previsti da una specifica base normativa, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata. Tale eventualità è chiaramente rappresentata agli interessati al momento della raccolta o, quando ciò non è possibile, è resa preventivamente nota al pubblico e al Garante nei modi e nei termini previsti dalla Regole deontologiche (art.6-bis, comma 4 del d.lgs. 322 del 1989; provv.to del 19 maggio 2020, doc. web 9370217).  

L’ulteriore conservazione dei dati per scopi statistici dovrà trovare una più compiuta regolazione nelle regole deontologiche di settore che verranno adottate ai sensi dell’art. 2-quater del Codice; ciò in quanto nel provvedimento recante le Regole deontologiche, l’Autorità ha ritenuto incompatibile l’ art. 11 del previgente  codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifici effettuati nell’ambito del Sistema statistico nazionale, allegato A.3 al Codice, che indicava i casi in cui si ritenevano ammissibili ulteriori periodi di conservazione dei dati (art. 106 par. 2 lett. b, del Codice).

Tanto premesso, deve rilevarsi che nella maggior parte dei casi le motivazioni relative alla ulteriore conservazione indicate nei prospetti informativi, che fanno ancora riferimento all’articolo 11 dell’abrogato Codice di deontologia, non sempre soddisfano i requisiti di specificità richiesi dal rinnovato quadro normativo. Essi, infatti, in talune circostanze, riportano come motivo dell’ulteriore conservazione lo stesso della raccolta; in altre si fa invece riferimento a operazioni di trattamento (record linkage) senza specificarne però lo scopo e sovente si richiama la necessità di conservare ulteriormente i dati per la costituzione di archivi informativi statistici o per ulteriori trattamenti statistici del titolare non individuati né nel PSN né altrove; quando poi l’indagine condotta ha una natura longitudinale, non è quasi mai rappresentato l’arco temporale considerato per l’esame comparativo del fenomeno osservato; così come quando si fa riferimento a specifiche ulteriori finalità perseguite, esse non sono mai adeguatamente motivate; taluni lavori indicano tempi di conservazione pari a zero; altri, tempi di conservazione estremamente elevati, senza tuttavia indicare alcuna motivazione atta a giustificare tempi di conservazione così elevati (ad es. IPS-00082 Trattamenti di fine servizio/fine rapporto; IPS-00081 Prestazioni pensionistiche e beneficiari del sistema previdenziale italiano; IPS-00086 Cittadini extracomunitari; IST-00167 Distribuzione, per uso agricolo, dei fertilizzanti (concimi, ammendanti e correttivi); IST-00306 Rilevazione sui condannati per delitto e contravvenzione con sentenza irrevocabile; IST-00566 Demografia d'impresa e indicatori di imprenditorialità; ISS-00054 L'indagine sul dolore cronico in Italia a partire dai dati dell'EHIS 2019).

Nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento, la definizione e la conseguente corretta rappresentazione dei tempi di ulteriore conservazione dei dati devono quindi essere definiti sulla base del combinato disposto delle richiamate disposizioni normative (art. 5, par. 2 lett. e) del Regolamento e art.6-bis, comma 4 del d.lgs. 322 del 1989).

Nel PSN, così come nelle informative agli interessati, deve essere pertanto espressamente indicato per quale altra specifica finalità statistica si intende conservare i dati raccolti e per quanto tempo, in alternativa tale ipotesi deve essere resa preventivamente nota al Garante.

Tutto ciò premesso, nel prendersi favorevolmente atto dell’impegno dell’Istituto di integrare i prospetti con l’informazione “relativa ai tempi di conservazione per gli ulteriori trattamenti contestualmente alla programmazione del triennio 2023-25, a seguito di un’apposita riformulazione dei quesiti sulla conservazione dei dati contenuti nella scheda PSN compilata dai titolari dei lavori.” si avverte l’Istat, della necessità che le finalità statistiche e i tempi di ulteriore conservazione  siano indicate in maniera chiara e determinata all’interno dei prospetti relativi ai singoli lavori statistici contenuti nel PSN e nelle informative rese agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, e che quando ciò non sia possibile tale ipotesi sia  resa preventivamente nota al Garante.

2. Sistemi informativi e registri

Il Garante ha più volte evidenziato la sussistenza di specifiche criticità rispetto alla costituzione, all’incremento e alle modalità di trattamento dei dati all’interno dei c.d. “sistemi informativi statistici” e dei Registri statistici. Le anomalie rilevate hanno riguardato, in particolare, il volume e la tipologia di dati trattati nonché i tempi e le modalità di conservazione degli stessi e talvolta hanno determinato la formulazione di pareri negativi in relazione a specifici lavori (cfr. provv.to del 29 ottobre 2015, doc. web n. 4476104, del 2 marzo 2017 doc. web n. 6239992, del 9 maggio 2018 doc. web n. 9001732 e del 13 febbraio 2020 doc. web n. 9283929).

Ciò premesso, le attività in corso presso l’Istituto per dare ottemperanza alle prescrizioni del Garante sulle misure di pseudonimizzazione potranno contribuire a fornire maggiore trasparenza e ad adeguare al Regolamento le modalità di trattamento dei dati all’interno di tali sistemi e registri (provv.to del 23 gennaio 2020 doc. web 9261093).

Parimenti utili a una più corretta gestione dei dati all’interno dei sistemi informativi e registri sono le sopra richiamate indicazioni in ordine ai presupposti per l’ulteriore conservazione dei dati.

Ciò premesso, in questa sede, si intende evidenziare come il PSN continui a fare riferimento al c.d. “sistema integrato dei registri” (SIR) (che dovrebbe comporsi di almeno 4 Registri statistici di base) senza però specificare cosa si intenda con tale locuzione. Ciò posto, il Garante si riserva di approfondire la natura e le modalità di funzionamento di tale sistema, anche nell’ambito delle istruttorie relative ai lavori sospesi con i richiamati provvedimenti e all’adizione di adeguate tecniche di pseudonimizzazione.

Sotto altro profilo, si evidenzia come il riferimento a sistemi e modalità di trattamento dei dati in nessun modo esplicati e che si fondano sulla presunzione di specifiche conoscenze da parte del lettore, che tuttavia non gli competono, costituisca un ulteriore elemento di criticità rispetto alla necessaria chiarezza espositiva dell’atto che sovente rende di fatto imprevedibili per gli interessati le tipologie di trattamenti di dati personali effettuati (cons. 41 del Regolamento (cfr. a titolo esemplificativoIST-02729 Registro statistico di base degli edifici e delle unità abitative; IST-02738 Utilizzo a fini statistici delle Comunicazioni Obbligatorie (CO); IST-02812 Registro statistico di base delle Unità Economiche (o Produttive) IST-02585 Registro statistico di base delle imprese e delle unità locali (ASIA) ).

A tale riguardo, si avverte l’Istat della necessità che le modalità di trattamento dei dati nell’ambito dei sistemi informativi statistici siano rappresentate, nei richiamati prospetti informativi, in maniera chiara e comprensibile per gli interessati.

3. Considerazioni conclusive

I rilievi sopra formulati evidenziano la persistenza di talune criticità in relazione allo schema di PSN. Ciò premesso, tenuto conto del complesso e lungo processo di redazione e approvazione di tale atto, che peraltro vede coinvolto un numero molto elevato di attori, sia interni che esterni all’Istituto, si ritiene necessario avvertire l’Istituto che il PSN debba essere quanto prima modificato in linea con le indicazioni sopra richiamate, preferibilmente già a partire dai prossimi aggiornamenti, anche secondo una logica di gradualità, al fine di potersi pervenire per la prossima programmazione triennale (2023-2025) a un documento maggiormente in linea con la rinnovata disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, si avverte l’Istituto della necessità che:

a) nei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici, lo specifico obiettivo del trattamento statistico sia indicato in maniera chiara e comprensibile, senza fare riferimento anche finalità di natura non statistica (ad esempio amministrativa, di cura della salute, di sorveglianza sanitaria o monitoraggio di specifiche patologie) (cfr. punto 1.1);

b) venga selezionato e indicato, nella parte introduttiva del PSN, un criterio univoco per la indicazione del riferimento normativo richiamato in ogni prospetto (cfr. punto 1.1);

c) nelle informative rese agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e nel PSN, sia evidenziato che, con specifico riguardo ai trattamenti svolti per la produzione della statistica ufficiale, non sussiste per gli interessati il diritto di opposizione, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21, par. 6 del Regolamento (cfr. punto 1.2.1);

d) le finalità statistiche e i tempi di ulteriore conservazione dei dati siano indicati in maniera chiara e determinata all’interno dei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici e nelle informative rese agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e che quando ciò non sia possibile tale ipotesi sia resa preventivamente nota al Garante (cfr. punto 1.4);

e) le modalità di trattamento dei dati nell’ambito dei sistemi informativi statistici siano rappresentate, nei prospetti informativi, in maniera chiara e comprensibile per gli interessati (cfr. punto 2).

Si segnala, infine, che l’Ufficio del Garante si è reso disponibile a collaborare con i corrispondenti Uffici dell’Istituto per l’individuazione di formulazioni che rendano i prospetti informativi dei lavori statistici inseriti nei PSN più chiari e coerenti con il rinnovato quadro normativo in materia di protezione dei dati personali e che a tale riguardo l’Istituto si è impegnato formalmente a trasmettere una proposta di revisione da adottare a partire dal 2023-2025.

4. Questioni relative a specifici statistici

Come sopra evidenziato, sono ancora in corso le istruttorie relative ai lavori statistici sui quali il Garante non ha espresso parere favorevole, con i provvedimenti del 9 maggio 2018 e del 23 febbraio 2020. Ne consegue che essi debbano considerarsi ancora sospesi anche laddove inclusi nel PSN in esame. Tra essi rilevano in particolare, IST-02638-Integrazione dati e registro redditi, consumi e ricchezza; IST-02726 - Indagine sulle discriminazioni; 02066-Indagine sulla condizione degli stranieri; IST 2645 - Popolazione insistente in aree potenzialmente a rischio; IST-02748: Archivio sulla disabilità; IST-02742 Registro del lavoro; IST-02634 Registro esteso dell’occupazione nelle imprese (Asia occupazione); IST-01382 Registro Annuale su retribuzioni, ore e Costo del Lavoro Individuale- RACLI; IST-02589 - Uso a fini statistici dei Big Data, trattamento di dati di telefonia mobile; ISS-00053 Osservatorio epidemiologico sui suicidi e tentativi di suicidio; ALM-00001 Razionalizzazione e valorizzazione delle Indagini sugli esiti occupazionali dei laureati, al fine di realizzare una base-dati integrata sul tema dell'istruzione universitaria e ALM-00002 Indagine AlmaLaurea sul Profilo dei Laureati; CRE-00022 IV Studio sui Consumi Alimentari in Italia (IV SCAI) - programma EU-MENU (EFSA), popolazione 10-74 anni; IAP-00019 European Social Survey; MUR-00026 “Istruzione universitaria (I-II-III ciclo) .

Con specifico riferimento a quelli di titolarità del Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, si evidenzia che quest’ultimo ha presentato nel PSN una nuova statistica da indagine -ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni- che condivide lo stesso approccio metodologico dei richiamati lavori sospesi. Pertanto, al fine di assicurare che tutti i trattamenti dei dati personali svolti dal Consorzio siano conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, non si ritiene di potersi esprimere favorevolmente in relazione a tale nuovo lavoro statistico presentato dal predetto Consorzio.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL GARANTE

1. ai sensi dell’art. 58, par. 3, lett. b) del Regolamento, dell’art. 6- bis del d.lgs. 322 del 1989 e dell’art. 4-bis delle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica effettuati nell’ambito del Sistema Statistico nazionale, Allegato A.4 al Codice, esprime parere favorevole sullo schema di Programma statistico nazionale 2020-2022;

2. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. a) del Regolamento, al fine di potersi pervenire per la prossima programmazione triennale (2023-2025) a un documento coerente con la disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali, avverte l’Istituto della necessità che:

a) nei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici, lo specifico obiettivo del trattamento statistico sia indicato in maniera chiara e comprensibile, senza fare riferimento anche finalità di natura non statistica (amministrativa, di cura della salute, di sorveglianza o monitoraggio di specifiche patologie) (cfr. punto 1.1);

b) venga selezionato e indicato, nella parte introduttiva del PSN, un criterio univoco per la indicazione del riferimento normativo richiamato in ogni prospetto (cfr. punto 1.1);

c) nelle informative rese agli interessati, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e nel PSN, sia evidenziato che, con specifico riguardo ai trattamenti svolti per la produzione della statistica ufficiale, non sussiste per gli interessati il diritto di opposizione, ai sensi e nei limiti di cui all’art. 21, par. 6 del Regolamento (cfr. punto 1.2.1);

d) le finalità statistiche e i tempi di ulteriore conservazione dei dati siano indicati in maniera chiara e determinata all’interno dei prospetti informativi relativi ai singoli lavori statistici e nelle informative rese agli interessati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento e che quando ciò non sia possibile tale ipotesi sia resa preventivamente nota al Garante (cfr. punto 1.4);

e) le modalità di trattamento dei dati nell’ambito dei sistemi informativi statistici siano rappresentate, nei prospetti informativi, in maniera chiara e comprensibile per gli interessati (cfr. punto 2);

3. ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f) del Regolamento, dispone la limitazione di tutti i trattamenti di dati personali correlati al lavoro statistico di -ALM-00003 Indagine Almalaurea sulla condizione occupazionale dei laureati a dieci anni (cfr. punto 4).

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinnanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, il 10 dicembre 2020

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Scorza

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

Scheda

Doc-Web
9520567
Data
10/12/20

Argomenti


Tipologie

Parere del Garante