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Deliberazione del 27 gennaio 2021 - Modifiche all’art. 11, commi 1 e 2 del Regolamento n. 1/2000, sull’organizzazione e funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali [9538537]

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[doc. web n. 9538537]

Deliberazione del 27 gennaio 2021 - Modifiche all’art. 11, commi 1 e 2 del Regolamento n. 1/2000, sull’organizzazione e funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2021)

Registro dei provvedimenti
n. 38 del 27 gennaio 2021

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stazione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componenti, e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (di seguito, “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (di seguito “Codice”) ed in particolare il disposto dell’articolo 156, comma 5;

VISTO Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito “Garante”), approvato con deliberazione n. 15 del 28 giugno 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 162 del 13 luglio 2000, e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che il quadro normativo vigente, come modificato dalla disciplina in materia di protezione dei dati personali di matrice anche europea, ha incrementato i compiti delle autorità nazionali di controllo, alle quali sono attribuiti ulteriori funzioni in ambito sia nazionale, sia internazionale, anche alla luce dell’evoluzione della tecnologia, al fine di garantire una efficace protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone;

RITENUTO che le crescenti competenze istituzionali rendono indispensabile un potenziamento degli uffici di diretta collaborazione dei componenti il Collegio del Garante di cui all’art. 6, comma 3, del citato regolamento 1/2000, al fine di esercitare, con maggiore efficacia ed efficienza, le competenze istituzionali attribuite dalle disposizioni in materia;

PRESO ATTO dell’esigenza di apportare alcune modifiche al medesimo regolamento n. 1/2000, al fine di migliorare l’efficienza e la funzionalità dei predetti gli uffici di diretta collaborazione dei componenti nei termini di cui sopra;

VISTA la deliberazione del Collegio del Garante del 22 ottobre 2020;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal Segretario generale ai sensi dell'art. 15 del citato regolamento n. 1/2000 del Garante;

RELATORE il prof. Pasquale Stanzione;

DELIBERA

1. nei termini di cui in premessa, di apportare al regolamento n. 1/2000 le modifiche elencate nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. le modifiche di cui all’allegato A entrano in vigore il giorno stesso della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Stanzione

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei

 

ALLEGATO A

Al Regolamento n. 1/2000 sull'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati personali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell’art. 11, la parola "due" è sostituita dalla parola "tre";

b) al comma 1-bis dell’art. 11, la parola "due" è sempre sostituita dalla parola "tre".

Scheda

Doc-Web
9538537
Data
27/01/21

Tipologie

Deliberazione