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Green pass, ok solo "temporaneo". Stanzione : troppi dati personali, bastava il colore. Il Parlamento Ue dà il via libera - Intervista a Pasquale Stanzione su "Avvenire"

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Green pass, ok solo "temporaneo"
Stanzione : troppi dati personali, bastava il colore. Il Parlamento Ue dà il via libera
Intervista a Pasquale Stanzione, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali
(di Daniela Fassini, Avvenire, 9 giugno 2021)

II Garante aveva bocciato il pass vaccinale della Campania perché "viola la privacy".

L'ordinanza della Regione Campania, che regola autonomamente il certificato verde è una fonte inidonea alla disciplina di tali misure, incidenti su materie (in particolare: la profilassi internazionale e la protezione dei dati personali) soggette a riserva di legge statale. Inoltre, le difformità della disciplina regionale rispetto a quella statale, in ordine all'ambito di utilizzo del pass, alle modalità di rilascio (con una smart-card di cui vanno accertate le garanzie di sicurezza) e gestione dei dati, rappresentano delle criticità suscettibili di rendere il relativo trattamento dei dati personali (anche "sensibili") privo di un valido presupposto di liceità. Il Garante si è limitato a segnalare quest'anomalia, anche in ragione dell'implicazione principale (inutilizzabilità dei dati) conseguente a un eventuale trattamento illegittimo delle informazioni cosi acquisite.

Come deve essere quindi un green pass per poter rispettare la privacy ed essere immediato e facilmente utìlìzzabìle?

La soluzione preferibile sarebbe quella di prevedere unicamente la scadenza del pass, naturalmente diversa in ragione del titolo abilitante, senza informazioni (quali appunto quelle relative alla "causa" della negatività - vaccino, tampone e malattia superata, ndr) ulteriori e dalle quali possano anche inferirsi dati sulla salute. Il pass dovrebbe, insomma, limitarsi a rappresentare un "semaforo" con luce, appunto, verde evitando di includere al suo interno dati eccedenti le finalità proprie di tale tipo di documento.

Quello europeo avrà il via libera delle Autorità Privacy UE?

Come abbiamo illustrato in audizione al Senato, questo testo ha ricevuto già il parere favorevole del Comitato delle Autorità di protezione dei dati e del Garante europeo che, pur suggerendo alcuni perfezionamenti, ha complessivamente apprezzato il bilanciamento, sotteso alla bozza, tra privacy, libertà di circolazione e sanità pubblica.

Il pass europeo è consigliato ma non imposto, ogni Paese decide se utilizzarlo o no... l'Italia va verso il suo utilizzo

La bozza di regolamento europeo è funzionale alla mobilità intraeuropea, come dimostra il suo fondamento normativo (art. 21 Tfue), correlato alla libertà di circolazione appunto all'interno dell'Unione. Le discipline nazionali riguardano, invece, la mobilità intranazionale (ad esempio tra regioni a diverso indice epidemico) ma, come nel caso italiano, sono spesso concepite come misure prodromiche all'entrata in funzione del sistema europeo, dovendo garantire ad esempio l'interoperabilità con il gateway dell'Unione. Proprio in ragione di tale continuità con la disciplina europea è, dunque, ulteriormente importante garantire - come già sottolineato in audizione alla Camera - la conformità della normativa interna a quella unionale, allineando il più possibile la prima alla seconda, anche sotto il profilo privacy.

Intanto Israele ha tolto l'obbligatorietà di esibire il Green pass per entrare negli uffici pubblici. Quindi tutta questa discussione rischia poi alla fine di avere vita breve?

Tutte le misure adottate in fase pandemica sono destinate a perdere efficacia con il venir meno delle condizioni, più o meno emergenziali, che le hanno determinate. Per il green pass vale lo stesso; la bozza di regolamento europeo sottolinea la temporaneità della misura. Il pass nazionale è concepito, parimenti, come misura transitoria. Non spetta certo al Garante valutare, nel merito, le scelte di politica legislativa sottese all'introduzione del pass nazionale. Ciò che possiamo richiedere è che sia sempre rispettato quel principio di proporzionalità tra i beni giuridici in gioco (privacy, libertà di circolazione, sanità pubblica, iniziativa economica) senza il quale un diritto rischia di divenire, inammissibilmente, tiranno sull'altro.