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Ordinanza ingiunzione - 12 maggio 2022 [9789409]

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[doc. web n. 9789409]

Ordinanza ingiunzione - 12 maggio 2022

Registro dei provvedimenti
n. 180 del 12 maggio 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla quale hanno preso parte il prof. Pasquale Stanzione, presidente, la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente, il dott. Agostino Ghiglia e l’avv. Guido Scorza, componente e il cons. Fabio Mattei, segretario generale;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (di seguito “Regolamento”);

VISTO il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, di seguito “Codice”) come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il verbale delle operazioni compiute redatto il 23 settembre 2021 dal Corpo di Polizia locale - Aggregazione della Polizia locale della Vallesabbia (Provincia di Brescia), con il quale veniva accertata la presenza di un impianto di videosorveglianza presso l’esercizio commerciale denominato “Singh Market S.r.l.”, non conforme alle disposizioni di cui all’art. 13 del Regolamento;

ESAMINATA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Ginevra Cerrina Feroni;

PREMESSO

1. L’accertamento del Corpo di Polizia locale.

Con nota pervenuta il 30 settembre 2021, il Corpo di Polizia locale - Aggregazione della Polizia locale della Vallesabbia (Provincia di Brescia) trasmetteva copia del verbale delle operazioni compiute, in data 23 settembre 2021, presso i locali dell’esercizio commerciale denominato “Singh Market S.r.l.”, sito in Gavardo (BS), Piazza Giuseppe Zanardelli nn. 3-5, e ivi avente sede legale. Il verbale riferisce la presenza di 8 telecamere funzionanti poste all’interno dell’esercizio commerciale suddetto e la mancanza dei cartelli informativi della presenza delle telecamere.

Nel corso dell’accertamento veniva infatti rilevata la presenza di un sistema di videosorveglianza, composto da 8 telecamere attive e funzionanti, ovvero idonee a identificare gli interessati. A fronte del trattamento dei dati personali realizzato per mezzo del suddetto impianto posto all’interno del locale, veniva accertata l’assenza di idonea informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento.

Con nota del 25 gennaio 2022, l’Ufficio, sulla base degli accertamenti eseguiti di cui alla predetta relazione di servizio, provvedeva a notificare a Singh Market S.r.l., l’avvio del procedimento per l’adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 58, par. 2, e 83 del Regolamento, in conformità a quanto previsto dall’art. 166, comma 5, del Codice, in relazione alla violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

La Società, nonostante sia stata informata della possibilità di produrre scritti difensivi o documenti in relazione al procedimento sanzionatorio a suo carico, non ha fatto pervenire alcuna documentazione al riguardo.

2. Il quadro giuridico del trattamento effettuato

L’utilizzo di sistemi di videosorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali contenuti nell’art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza (art. 5, par. 1, lett. a) del Regolamento) che presuppone che “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata” (cfr., in tal senso, punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, doc. web n. 1712680).

A questo scopo, quindi, il titolare del trattamento deve apporre idonei cartelli informativi secondo le indicazioni contenute al punto 3.1. del provvedimento in materia di videosorveglianza dell’8 aprile 2010 sopra citato (cfr., in tal senso, anche le Faq in materia di videosorveglianza pubblicate sul sito web dell’Autorità, doc. web n. 9496574).

Analogamente le “Linee Guida n. 3/2019 sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video”, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, al punto 7) specificano che “per quanto riguarda la videosorveglianza, le informazioni più importanti devono essere indicate [dal titolare] sul segnale di avvertimento stesso (primo livello), mentre gli ulteriori dettagli obbligatori possono essere forniti con altri mezzi (secondo livello)”. Nelle Linee Guida si prevede, inoltre, che “tali informazioni possono essere fornite in combinazione con un’icona per dare, in modo ben visibile, intelligibile e chiaramente leggibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del RGPD). Il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni”. Le informazioni dovrebbero essere posizionate in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente le circostanze della sorveglianza, prima di entrare nella zona sorvegliata (approssimativamente all’altezza degli occhi) “per consentire all’interessato di stimare quale zona sia coperta da una telecamera in modo da evitare la sorveglianza o adeguare il proprio comportamento, ove necessario”.

3. L’esito dell’istruttoria e del procedimento sanzionatorio.

Sulla base dell’accertamento effettuato dal personale della Corpo di Polizia locale - Aggregazione della Polizia locale della Vallesabbia (Provincia di Brescia) è emerso che Singh Market S.r.l., in qualità di titolare, ha posto in essere un trattamento di dati personali, attraverso un impianto di videosorveglianza installato presso la propria attività di vendita al pubblico, risultato attivo e funzionante all’atto dell’accertamento. È stato altresì accertato che la Società non ha predisposto, essendovi invece tenuta, un’informativa idonea, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento, per rendere edotti gli interessati sul trattamento dei loro dati, non tenendo conto pertanto delle indicazioni formulate negli atti di orientamento sopra riportati.

Risulta quindi comprovato in atti che la Società ha effettuato un trattamento di dati personali, per mezzo di un impianto di videosorveglianza, in assenza della prescritta previa informativa. Tale condotta si pone in contrasto con quanto stabilito dai principi generali in materia di protezione dei dati personali di cui all’art. 5, par. 1, lett. a) e dall’art. 13 del Regolamento, secondo cui il titolare è tenuto a fornire all’interessato tutte le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del trattamento.

4. Ordinanza di ingiunzione.

Il Garante, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento e dell’art. 166 del Codice, ha il potere di infliggere una sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, mediante l’adozione di una ordinanza ingiunzione (art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689), in relazione al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società, per mezzo dell’impianto di videosorveglianza, in violazione dell’art. 5, par. 1, lett. a) e dell’art. 13 del Regolamento, in quanto in assenza di idonea informativa.

Con riferimento agli elementi elencati dall’art. 83, par. 2, del Regolamento ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria e della relativa quantificazione, tenuto conto che la sanzione deve essere “in ogni singolo caso effettiva, proporzionata e dissuasiva” (art. 83, par. 1 del Regolamento), si rappresenta che, nel caso di specie, sono state tenute in considerazione le circostanze sotto riportate:

con riguardo alla natura, gravità e durata della violazione, è stata presa in considerazione la condotta del titolare del trattamento, nonché la responsabilità connessa all’inadempimento dell’obbligo di rendere l’informativa agli interessati;

l’assenza di precedenti specifici a carico della società relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

la circostanza che la Società non ha cooperato con l’Autorità nel corso del procedimento né ha dato dimostrazione di aver adempiuto all’obbligo di legge.
In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, si ritiene di determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 2.000,00 (duemila) per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento.

In tale quadro, anche in considerazione della tipologia di violazione accertata, si ritiene che, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, si debba procedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Garante.

Si rileva, infine, che ricorrono i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento dei compiti e all’esercizio dei poteri demandati al Garante.

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

dichiara, ai sensi degli artt. 57 par. 1, lett. a) e 83 del Regolamento, l’illiceità del trattamento effettuato da Singh Market S.r.l. attraverso l’utilizzo del sistema di videosorveglianza installato presso l’esercizio commerciale sito in Gavardo (BS), Piazza Giuseppe Zanardelli nn. 3-5, nei termini di cui in motivazione, per la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 13 del Regolamento;

ORDINA

ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. i) del Regolamento, a Singh Market S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Gavardo (BS), Piazza Giuseppe Zanardelli nn. 3-5, (P.I. 04208850984), di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione indicata in motivazione;

INGIUNGE

quindi alla medesima Società di pagare la somma di euro 2.000,00 (duemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, pena l’adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall’art. 27 della legge n. 689/1981. Si rappresenta che ai sensi dell’art. 166, comma 8 del Codice, resta salva la facoltà per il trasgressore di definire la controversia mediante il pagamento – sempre secondo le modalità indicate in allegato – di un importo pari alla metà della sanzione irrogata entro il termine di cui all’art. 10, comma 3, del d. lgs. n. 150 del 1° settembre 2011 previsto per la proposizione del ricorso come sotto indicato.

DISPONE

ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16, comma 1, del regolamento del Garante n. 1/2019, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Garante e ritiene che ricorrano i presupposti di cui all’art. 17 del regolamento n. 1/2019.

Ai sensi dell’art. 78 del Regolamento, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Roma, 12 maggio 2022

IL PRESIDENTE
Stanzione

IL RELATORE
Cerrina Feroni

IL SEGRETARIO GENERALE
Mattei