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Parere su istanza di accesso civico - 14 novembre 2022 [9831454]

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[doc. web n. 9831454]

Parere su istanza di accesso civico - 14 novembre 2022

Registro dei provvedimenti
n. 380 del 14 novembre 2022

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, nell’ambito del procedimento relativo a una richiesta di accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che con la medesima istanza è stata presentata contemporaneamente una richiesta di accesso ai documenti amministrativi (ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990) e una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) – avente a oggetto «copia integrale degli atti formati e detenuti dal Segretario generale, compresa la valutazione comparativa effettuata ai sensi della disciplina contrattuale di riferimento e le schede di autovalutazione trasmesse da tutti i dirigenti quale rendiconto dell’attività svolta nell’anno 2021, relativamente ai fascicoli trasmessi all’adunanza del Consiglio [indicata in atti riferita alla valutazione di due soggetti identificati nell’istanza]», nonché «copia degli atti valorizzati al fine dell’espressione del giudizio riportato dal Consiglio nella Scheda di valutazione […]»

ANAC ha fornito un diniego parziale limitatamente alle schede di rendicontazione dei comportamenti organizzativi «non riconoscendo alcuna valenza di natura pubblica nella conoscenza di tali informazioni» e alle schede di valutazione finalizzate al premio di risultato, richiamando il «parere del Garante privacy n. 147/2020» laddove viene negato l’accesso alle schede di valutazione compilate da un sindaco e relative ai comportamenti organizzativi di dirigenti e direttori dell’amministrazione. Quanto invece ai documenti inerenti alla valutazione del Segretario generale, il rigetto è stato motivato dall’inesistenza di un interesse qualificato ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990.

Il soggetto istante, non concordando con la decisione dell’amministrazione, ha quindi inoltrato una richiesta di riesame del provvedimento al RPCT dell’ANAC.

OSSERVA

La questione sottoposta all’attenzione del Garante dal RPCT dell’ANAC riguarda l’ostensione, tramite l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi (ai sensi degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990) o dell’accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013), di documenti inerenti alla valutazione del personale, fra cui schede di rendicontazione e di autovalutazione dei dirigenti e del Segretario generale.

Al riguardo, si rappresenta, in via preliminare, come indicato anche da ANAC nelle proprie Linee guida in materia di accesso civico, che non bisogna confondere i due tipi di accesso disciplinati dal d. lgs. n. 33/2013 e dalla l. n. 241/1990, in quanto «l’accesso generalizzato deve essere […] tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 [che] continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi. Tenere ben distinte le due fattispecie è essenziale per calibrare i diversi interessi in gioco allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento è, infatti, ben diverso nel caso dell’accesso 241 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all’operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni» (par. 2.3.).

Ciò chiarito, occorre precisare che questa Autorità non è competente a pronunciarsi sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (l. n. 241/1990) e sull’esistenza di un eventuale interesse qualificato dell’istante, le cui valutazioni rimangono di competenza dell’amministrazione adita e sindacabili di fronte alle competenti autorità, ai sensi dell’art. 25 della citata legge)

Quanto all’accesso civico, si rappresenta che la disciplina di settore contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede che tale istituto è preordinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» e che, in tale contesto, «chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è “rifiutato”, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)).

Si ricorda, in proposito, che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b, del Codice).

In relazione al procedimento relativo all’accesso civico, è previsto che il Garante per la protezione dei dati personali fornisca parere al RPCT nel caso di richiesta di riesame, laddove l’accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, commi 7 e 8; 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013).

Nel caso in esame, risulta che ANAC ha rifiutato l’accesso civico richiamando motivi che esulano dalla competenza di questa Autorità, quali l’inesistenza di una «valenza di natura pubblica nella conoscenza [delle] informazioni» richieste o di un interesse qualificato, e si è limita a citare – per i profili in materia di protezione dei dati personali – un precedente orientamento del Garante in materia con una mera formula di stile.

Così inquadrata la fattispecie, occorre pertanto rilevare che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego dell’accesso civico adottato da ANAC – a causa della sua sinteticità sul punto – non consente al soggetto istante di comprendere le effettive ragioni per le quali dall’ostensione della documentazione richiesta può derivare un pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali dei soggetti controinteressati che possa giustificare il rifiuto dell’istanza ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Per tali motivi – fermo restando ogni diversa valutazione in ordine alla sussistenza di ulteriori limiti che potrebbero in ogni caso portare a negare l’accesso civico – si invita ANAC a fornire, ai sensi delle Linee guida in materia, «una congrua e completa» motivazione del provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico, rispetto all’effettiva esistenza del limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In relazione a tale operazione, si considera che possano essere utili elementi di valutazione anche le osservazioni contenute nei precedenti pareri di questa Autorità in materia di accesso civico alle valutazioni dei dipendenti o alle progressioni economiche e di carriera dei lavoratori di seguito indicati, a cui si rinvia integralmente: n. 147 del 29/7/2020, in www.gpdp.it, doc. web n. 9445796; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web 7658152; n. 466 dell’11/10/2018, ivi, doc. web n. 9063969; n. 421 dell’11/7/2018, ivi, doc. web n. 9037343; n. 142 dell’8/3/2018, ivi, doc. web n. 8684742; n. 574 del 29/12/2017, ivi, doc. web n. 7658152.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

In Roma, 14 novembre 2022

IL PRESIDENTE
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