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Parere su istanza di accesso civico - 14 agosto 2023 [9929110]

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[doc. web n. 9929110]

Parere su istanza di accesso civico - 14 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 356 del 14 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero dell’Università e della Ricerca, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Ministero dell’Università e della Ricerca ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) avente a oggetto copia della domanda di accreditamento/abilitazione di una Scuola di Specializzazione in Psicoterapia - Indirizzo Cognitivo-Comportamentale indicata in atti.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha negato l’accesso civico ritenendo che l'istanza in questione fosse “riconducibile nell'alveo dei casi di esclusione” previsti dalla specifica normativa in materia di accesso civico.

OSSERVA

Oggetto dell’istanza di accesso civico in esame è un’ampia documentazione che, riguardando la domanda di abilitazione “completa” presentata dalla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia– Indirizzo Cognitivo-Comportamentale, comprensiva “tutti i relativi allegati”, “senza escludere il soggetto e la qualità dell’istante l’abilitazione poi concessa”.

Ai fini delle valutazioni del Garante, il RPCT ha trasmesso la richiesta di accesso civico dell’istante, l’atto di diniego del Ministero, la richiesta di riesame e la nota integrativa del Ministero, ma non anche gli atti oggetto dell’accesso civico.

In proposito, occorre evidenziare in via preliminare che i profili di competenza di questa Autorità sono limitati alla tutela dei dati personali e che per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Di conseguenza, sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le società, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del RGPD). Fanno eccezione le informazioni relative alle imprese individuali, che possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.

Ciò precisato, si evidenzia che nel caso in esame non risulta presentata opposizione all’accesso dal controinteressato, e che nel provvedimento di diniego dell’accesso non sono indicati, neppure in termini generali, i motivi di protezione dei dati personali per i quali è stato escluso l’accesso, limitandosi, il predetto provvedimento ad indicare i casi di esclusione riportando il contenuto degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. n. 33/2013.

In relazione al predetto diniego dell’accesso civico, il Ministero, nella citata nota integrativa trasmessa al RPCT, ha poi precisato che il rifiuto sarebbe stato giustificato dal fatto che “la trasmissione della domanda "completa" [all’istante] contenente tutti i relativi allegati, potesse pregiudicare concretamente la protezione dei dati personali di un ingente numero di soggetti, nonché gli interessi economici e commerciali degli stessi, in considerazione della circostanza per la quale, unitamente alla predetta domanda vengono inoltrati altresì: atto costitutivo e statuto del gestore, documenti di identità e curricula di gestore, legale rappresentante e di tutti i docenti, bilanci e previsioni economiche di guadagno della Scuola in connessione dunque agli stipendi dei docenti, nonché contratti di locazione stipulati per l'attività formativa di specializzazione in psicoterapia, da cui si evincono chiaramente dati economici privati”.

In ogni caso, dall’esame della documentazione trasmessa dal RPTC a fini istruttori, emerge che i documenti oggetto dell’accesso, per come indicati dal Ministero, sembrano prevalentemente riferiti a persone giuridiche (“atto costitutivo e statuto del gestore”, “bilanci e previsioni economiche di guadagno della Scuola in connessione dunque agli stipendi dei docenti, nonché contratti di locazione stipulati per  l'attività formativa”), soggetti per i quali non può essere richiamato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Nei documenti indicati sono, tuttavia, presenti i dati personali contenuti nei “documenti di identità e curricula di gestore, legale rappresentante e di tutti i docenti”, o nei “contratti di locazione stipulati per l'attività formativa" (ove il locatore sia persona fisica), che potrebbero essere rimossi o oscurati in caso di ostensione.

Al riguardo, pertanto, si invita l’amministrazione a una rivalutazione della motivazione, fornendo nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico una congrua e completa spiegazione in ordine alla effettiva esistenza – fermo restando ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico previsti dalla disciplina statale di settore con specifico riferimento agli “interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica” (cfr. art. 5-bis, comma 2, lett. c, del d. lgs. n. 33/2013) che non rientrano nella competenza di questa Autorità e che potrebbero portare a rifiutare, per altro verso, l’accesso civico – di motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In caso contrario, si invita a tenere in considerazione la possibilità di concedere un accesso parziale nel procedimento in esame, secondo l’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013, omettendo i dati personali ivi presenti.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che la documentazione per la quale sia stato negato l’accesso civico possa essere resa ostensibile, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato”, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Ministero dell’Università e della Ricerca, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 14 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione