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Provvedimento del 10 agosto 2023 [9990602]

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[doc. web n. 9990602]

Provvedimento del 10 agosto 2023

Registro dei provvedimenti
n. 355 del 10 agosto 2023

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/4/2016, «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito “RGPD”);

VISTO l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30/6/2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

VISTO l’art. 5, del d. lgs. n. 33 del 14/3/2013, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

VISTA la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. serie generale n. 7 del 10/1/2017 e in https://www.anticorruzione.it/-/determinazione-n.-1309-del-28/12/2016-rif.-1 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

VISTO il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

VISTA la richiesta di parere del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Pescara, presentata ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

CONSIDERATO che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

RITENUTO che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permette allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

RITENUTO quindi che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del Garante, nella parte in cui è previsto che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno» (in www.gpdp.it, doc. web, n. 1098801);

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) del Comune di Pescara ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013, in ordine a una richiesta di riesame su un provvedimento di diniego di un’istanza accesso civico.

Dall’istruttoria è emerso che è stata presentata una richiesta di accesso civico generalizzato (ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d. lgs. n. 33/2013) avente a oggetto copia delle concessioni riguardanti due stabilimenti balneari identificati in atti.

L’amministrazione ha negato l’accesso civico, richiamando la necessità di «evitare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.» e un precedente parere del Garante n. 179 del 2/10/2019 (in www.gpdp.it, doc. web n. 9162546) avente a oggetto copia delle concessioni marittime, complete di planimetrie e allegati. Il Comune ha invitato il soggetto istante a «presentare […] istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 con la precisazione che è necessaria una puntuale indicazione degli atti e/o documenti di cui si richiede la produzione», «anche considerando che la richiesta di accesso risulta generica e non circoscritta ai presenti fini perché ha ad oggetto un volume di dati e informazioni riferiti a un arco di tempo tendenzialmente pluriennale».

OSSERVA

Oggetto di accesso civico è un’ampia documentazione che – come meglio descritto dal Servizio competente del Comune in una nota integrativa – riguardano «atti autorizzatori e, in particolare, […] una concessione regionale cui fanno seguito una serie di concessioni suppletive (variazioni al contenuto della concessione demaniale marittima) di competenza comunale» riferiti a due stabilimenti balneari.

In proposito, occorre evidenziare in via preliminare che i profili di competenza di questa Autorità, sono limitati alla tutela dei dati personali e per «dato personale» si intende «qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»)» (art. 4, par. 1, n. 1, del RGPD). Di conseguenza, sono sottratte dall’ambito di applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali le società, le persone giuridiche, gli enti e le associazioni, che non possono beneficiare della tutela di cui al citato art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 (cfr. anche considerando n. 14 del RGPD). Fanno eccezione le informazioni relative alle imprese individuali, che possono costituire dati personali se consentono l’identificazione di una persona fisica.

Dall’istruttoria emerge che gli atti inerenti alle concessioni oggetto di accetto civico riguardano due società titolari di concessioni demaniali marittime. In relazione al riscontro dell’accesso civico, il Servizio competente ha precisato nella citata nota integrativa che il rifiuto sarebbe stato giustificato dal fatto che «la richiesta di accesso risulta[va[ generica e non circoscritta perché [aveva] ad oggetto un volume di dati e informazioni riferiti a un arco di tempo tendenzialmente pluriennale» e che, inoltre, «è stato ritenuto che [fosse] più corretto ricondurre il regime giuridico dell’istanza di accesso a quello dell’accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e segu. della Legge n. 241/1990 con puntuale indicazione degli atti e/o documenti di cui si richiede la produzione». Il Servizio ha precisato che i dati personali contenuti nei documenti richiesti (e che giustificherebbero il rifiuto dell’accesso civico) sarebbero stati firme autografe, planimetrie, risultanze di notizie di reato relative a occupazioni abusive e atti consequenziali.

Il RPCT ha provveduto ad allegare – ai fini delle valutazioni del Garante – gli atti oggetto di accesso messi a disposizione dall’amministrazione, che risultano privi di elaborati grafici di progetto, relazioni tecniche, planimetrie o fotografie.

Ciò precisato, si evidenzia che nel caso in esame non risulta che i soggetti controinteressati abbiano presentato opposizione all’accesso e nel provvedimento di diniego dell’accesso vengono richiamati generici motivi di protezione dei dati personali di cui non viene fornita una descrizione neanche di tipo generale. Ciò impedisce di comprendere i motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta può provocare «un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia ai sensi dell’art. 5 bis, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.».

In ogni caso, a seguito dell’analisi della documentazione relativa alle concessioni trasmessa ai fini istruttori, emerge che i dati ivi contenuti sono essenzialmente riferiti alle società controinteressate per le quali non può essere richiamato il limite di cui all’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. Nei documenti sono altresì presenti circoscritti dati personali relativi a nominativi, date di nascita, domicili, residenze, codici fiscali riferiti a titolare, legale rappresentate, amministratori, progettisti e professionisti, ditte individuali, firme autografe e limitate informazioni riguardanti controversie giudiziarie o occupazioni non conformi e poi rimosse, che potrebbero essere oscurati in caso di ostensione.

Al riguardo, pertanto, si invita l’amministrazione a una rivalutazione della motivazione, fornendo nel provvedimento di riscontro dell’accesso civico una congrua e completa spiegazione in ordine alla effettiva esistenza – fermo restando ogni altra valutazione circa l’esistenza di ulteriori limiti all’accesso civico previsti dalla disciplina statale di settore con specifico riferimento alle società (cfr. art. 5-bis, comma 2, lett. c, del d. lgs. n. 33/2013) che non rientrano nella competenza di questa Autorità e che potrebbero portare a rifiutare per altro verso l’accesso civico – di motivi per i quali l’ostensione della documentazione richiesta potrebbe eventualmente determinare un pregiudizio alla protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013. In caso contrario, si invita a tenere in considerazione la possibilità di concedere un accesso parziale nel procedimento in esame secondo l’art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 omettendo i dati personali ivi presenti e sopra descritti.

Rimane, in ogni caso, salva la possibilità che la documentazione per la quale sia stato negato l’accesso civico possa essere resa ostensibile, laddove il soggetto istante, riformulando l’istanza ai sensi della diversa disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. 22 ss. della l. n. 241 del 7/8/1990), motivi nella richiesta l’esistenza di un interesse “qualificato”, ossia di «un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso».

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Pescara, ai sensi dell’art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 10 agosto 2023

IL PRESIDENTE
Stanzione