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Reti telematiche e Internet - Invio di corrispondenza promozionali ad un indirizzo e-mail solo previo consenso - 22 settembre 2003 [1081811]

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[doc. web. n. 1081811]

Reti telematiche e Internet - Invio di corrispondenza promozionali ad un indirizzo e-mail solo previo consenso - 22 settembre 2003

  


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Esaminato il ricorso presentato da Paolo Emidio Baruffa

nei confronti di

Ital-Fin Mutui Edilizi s.r.l.;

Visti gli articoli 13 e 29 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e gli articoli 18, 19 e 20 del d.P.R. 31 marzo 1998, n. 501;

Viste le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

PREMESSO:

Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad una istanza formulata ai sensi dell´art. 13 della legge n. 675/1996 con la quale, nel contestare l´invio di un messaggio di posta elettronica a contenuto promozionale (relativo a finanziamenti rivolti specificamente ad imprese di costruzione), aveva chiesto conferma dell´esistenza di dati personali che lo riguardano, la comunicazione in forma intelligibile del loro contenuto e della relativa origine, e la cancellazione degli stessi. Con la medesima istanza l´interessato aveva altresì chiesto di conoscere gli estremi identificativi del responsabile del trattamento eventualmente designato e si era opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario.

Nel ricorso proposto ai sensi dell´art. 29 della legge n. 675/1996, l´interessato, nel contestare la liceità del trattamento effettuato dalla resistente, ha ribadito la propria richiesta relativa al responsabile del trattamento (in merito alla quale il titolare non aveva fornito riscontro) ed ha chiesto di porre a carico di controparte le spese sostenute per il procedimento.

All´invito ad aderire formulato da questa Autorità in data 10 luglio 2003, ai sensi dell´art. 20 del d.P.R. n. 501/1998, la resistente, con nota inviata via fax in data 15 luglio 2003, nel precisare quanto aveva comunicato in sede di riscontro all´istanza proposta ai sensi dell´art. 13, ha specificato di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali.

Con fax in data 23 luglio 2003, il ricorrente ha ribadito le proprie richieste.

CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA:

Il ricorso verte sul trattamento dei dati personali attraverso l´invio di corrispondenza per finalità promozionali ad un indirizzo di posta elettronica, che non risulta effettuato lecitamente sulla base del previo consenso dell´interessato o di uno dei presupposti di cui all´art. 12 della citata legge, dell´art. 10 del d.lg. 13 maggio 1998, n. 171 e dell´art. 10 del d.lg. 22 maggio 1999, n. 185.

Va dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998. In relazione a tale trattamento per il quale, anteriormente al ricorso, è stato fornito riscontro in ordine alle altre istanze formulate dal ricorrente ai sensi dell´art. 13, anche in ordine all´avvenuta cancellazione dei dati, la resistente ha poi comunicato di non aver designato alcun responsabile del trattamento dei dati personali (la cui nomina, ai sensi dell´art. 8 della legge n. 675/1996, è facoltativa).

L´ammontare delle spese sostenute nel presente procedimento è determinato nella misura forfettaria di euro 250, di cui euro 25,82 per diritti di segreteria, tenuto conto degli adempimenti connessi alla redazione e presentazione del ricorso al Garante. Il medesimo ammontare è posto in misura di 100 euro a carico di Ital-Fin Mutui Edilizi s.r.l., previa compensazione della restante parte per giusti motivi legati al contenuto dei riscontri alle richieste dell´interessato, forniti anche a seguito del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:

a) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 501/1998;

b) determina in misura forfettaria ai sensi dell´art. 20, commi 2 e 9, del d.P.R. n. 501/1998, in euro 250, di cui 25,82 per diritti di segreteria, l´ammontare delle spese e dei diritti del presente procedimento che pone, previa parziale compensazione della restante parte per giusti motivi, in misura pari a 100 euro a carico della società resistente, la quale dovrà liquidarlo direttamente a favore del ricorrente.

Roma, 22 settembre 2003

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli