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Provvedimento del 13 marzo 2008 [1504449]

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[doc. web n. 1504449]

Provvedimento del 13 marzo 2008

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

VISTO il ricorso, pervenuto in data 10 dicembre 2007, proposto nei confronti di Banca Popolare di Verona–Banco S. Geminiano e S. Prospero S.p.A. da XY s.n.c., rappresentata e difesa dall´avv. Marco Lenti Livraghi, con il quale la ricorrente ha chiesto la cancellazione dei dati personali che la riguardano censiti, su segnalazione del predetto istituto di credito, presso la Centrale dei rischi della Banca d´Italia; ciò, ritenendo che la posizione di "sofferenza" sarebbe stata segnalata in modo non corretto, anche in ragione del piano di rientro dall´esposizione debitoria sottoscritto dalla ricorrente previo accordo con la banca resistente;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 17 dicembre 2007 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149, comma 1, del Codice, ha invitato il titolare del trattamento a fornire riscontro alle richieste della società interessata, nonché la successiva nota del 30 gennaio 2008 con la quale questa Autorità ha disposto la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata via fax il 2 gennaio 2008 con la quale la banca resistente ha dichiarato che la ricorrente, "con lettera datata 26 luglio 2007, prendeva atto del debito…e chiedeva di poter rimborsare l´importo con versamenti mensili o mediante accrediti…";

RILEVATO che con la medesima nota la banca ha sostenuto che "dalle evidenze in Centrale rischi, non risultano … effettuate segnalazioni in stato di sofferenza, ma viene evidenziato l´utilizzo nella categoria rischi a revoca, per l´importo residuo del debito …";

VISTA la nota datata 4 febbraio 2008 con la quale la Banca d´Italia– Servizio informazioni sistema creditizio-, su richiesta di questa Autorità, ha confermato che "dalle ricerche effettuate, non risultano segnalazioni a sofferenza" a nome della ricorrente;

RILEVATO che il trattamento dei dati della ricorrente riferiti alla citata segnalazione non risulta, dagli atti, essere stato effettuato in modo illecito, in quanto volto a ottemperare agli obblighi di segnalazione (per una posizione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non è classificata a "sofferenza") previsti dal testo unico in materia bancaria e dalle relative disposizioni di attuazione (art. 53, comma 1, lett. b), del d.lg. 385/1993; deliberazione Cicr del 29 marzo 1994; provv. Banca d´Italia 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti);

RILEVATO, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato, allo stato degli atti, infondato;

VISTA la documentazione in atti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

dichiara infondato il ricorso;

Roma, 13 marzo 2008  

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli