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Provvedimento del 10 ottobre 2013 [2898508]

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[doc. web n. 2898508]

Provvedimento del 10 ottobre 2013

Registro dei provvedimenti
n. 453 del 10 ottobre 2013

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

VISTO il ricorso al Garante regolarizzato il 22 maggio 2013 con il quale XY, in relazione alla pubblicazione sull´edizione del quotidiano "La Stampa" del 28 luglio 2010, nella Cronaca di Torino, di un articolo dal titolo "KW" e alla pubblicazione sul blog "Cattivi pensieri" ad opera della CGIL di Alessandria del comunicato "ZZ del 7 settembre 2010 (che riprendeva le medesime notizie giornalistiche), articoli consultabili anche attraverso i comuni motori di ricerca esterni ai siti digitando semplicemente il nome e cognome della ricorrente e contenenti dati personali che la riguardano riferiti ad una vicenda che l´aveva vista coinvolta nell´estate 2010 in qualità di HH, ha chiesto all´Editrice La Stampa S.p.A. e alla CGIL Funzione Pubblica di Alessandria la "cancellazione sui motori di ricerca" esterni degli articoli in questione; ciò, in quanto tali articoli avrebbero un contenuto diffamatorio e lesivo della sua reputazione e non terrebbero conto degli sviluppi della vicenda in questione (essendo stata la ricorrente reintegrata nelle proprie funzioni di HH a seguito del Lodo del Collegio dei Probiviri Nazionali della Cisl emesso nel dicembre 2010); rilevato che la ricorrente ha chiesto al Garante la quantificazione del danno subito alla propria immagine e alla propria salute ed ha chiesto anche la liquidazione in proprio favore delle spese del procedimento;

VISTI gli ulteriori atti d´ufficio e, in particolare, la nota del 28 maggio 2013 con la quale questa Autorità, ai sensi dell´art. 149 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196; di seguito "Codice"), ha invitato le parti resistenti a fornire riscontro alle richieste dell´interessata, nonché la nota del 18 luglio 2013 con cui è stata disposta la proroga del termine per la decisione sul ricorso;

VISTA la nota inviata in data 20 giugno 2013 con la quale il Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di Alessandra ha sostenuto: a) "che il blog "Cattivi Pensieri" è autonomamente gestito dalla RSU CGIL del Comune di Alessandria e che lo scrivente non decide i contenuti che vengono immessi e nemmeno dispone delle chiavi di accesso per rimuoverli"; b) "di aver provveduto a consegnare alla RSU Cgil del Comune di Alessandria copia dell´istanza redatta dalla Sig.ra XY e che i responsabili del blog hanno risposto che si faranno immediatamente parte attiva per dare positivo riscontro alle richieste, compatibilmente con le possibilità tecniche di cui dispongono";

VISTA la nota datata 21 giugno 2013 con la quale l´Editrice La Stampa S.p.A., pur sostenendo la liceità del trattamento svolto in relazione alla pubblicazione sopra citata del 28 luglio 2010 a firma del giornalista JH, ha dichiarato che "al solo fine di manifestare la propria disponibilità conciliativa, si sta attivando per richiedere a Google la de-indicizzazione dell´articolo in questione";

VISTA la memoria datata 26 giugno 2013 con la quale l´Editrice La Stampa S.p.A. ha ribadito che "l´articolo in questione è stato redatto nel legittimo esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito, rispettando i relativi requisiti di verità, continenza e pertinenza", e non avrebbe alcun contenuto diffamatorio così come confermato dal G.I.P. del Tribunale di Torino che ha disposto l´archiviazione del procedimento penale aperto a seguito di denuncia-querela per diffamazione a mezzo stampa sporta dalla ricorrente nei confronti del giornalista che ha redatto l´articolo in questione; rilevato, inoltre, che, a parere dell´editore resistente, la ricorrente non può chiedere la cancellazione dei propri dati personali perché i dati in questione non sono stati trattati in violazione di legge; inoltre, nel caso di specie, non solo non può essere invocato dalla ricorrente il diritto all´oblio, essendo trascorsi meno di tre anni dalla contestata pubblicazione, ma neppure si è trattato di ripubblicazione dell´articolo, bensì del suo mero inserimento all´interno dell´archivio on-line del quotidiano "La Stampa" la cui integrità va preservata come più volte statuito dallo stesso Garante; rilevato, comunque, che l´editore resistente si è già attivato per chiedere a Google la de-indicizzazione dell´articolo; rilevato, infine, che il Garante non è competente a quantificare il danno subito a seguito dell´asserito illecito trattamento dei dati personali;

VISTA la memoria inviata in data 27 giugno 2013 con la quale la ricorrente in relazione alle affermazioni dell´Editrice La Stampa S.p.A. ha sostenuto che la de-indicizzazione dell´articolo dai comuni motori di ricerca sarebbe dovuta avvenire immediatamente dopo la ricezione dell´istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013 e non dopo il ricorso al Garante; in ogni caso, la ricorrente ha rilevato che l´Editrice La Stampa S.p.A. avrebbe sempre rifiutato di pubblicare le rettifiche all´articolo del giornalista JH e di dare spazio almeno ad una sintesi del Lodo del Collegio dei Probiviri nazionali della CISL che hanno reintegrato la ricorrente nelle sue pregresse funzioni e mansioni, scagionandola dalle accuse che il segretario della CISL Funzione Pubblica le aveva rivolto e delle quali si dà ampiamente conto nell´articolo di stampa in questione;

VISTA la memoria inviata in data 28 giugno 2013 con la quale la ricorrente in relazione alla nota della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria ha sostenuto che "il blog Cattivi Pensieri è uno spazio" del sindacato CGIL e che, "indipendentemente dalle persone che lo gestiscono", di tale blog risponde legalmente il Segretario Generale della stessa CGIL Funzione Pubblica che ne ha la rappresentanza legale; in ogni caso, anche nei confronti della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria, la ricorrente ha sottolineato la tardività dell´intervento del citato Segretario Generale che avrebbe dovuto attivarsi per la deindicizzazione dell´articolo subito dopo aver ricevuto l´istanza ex art. 7 del 19 marzo 2013;

VISTA la memoria inviata in data 9 settembre 2013 con la quale l´Editrice La Stampa S.p.A. ha ribadito "l´estrema correttezza ed equilibrio con cui il giornalista ha operato, nel pieno rispetto del contraddittorio delle diverse parti coinvolte"; inoltre, nel rilevare che esulerebbe dalle competenze del Garante accertare se sia stato garantito o meno alla ricorrente il diritto di rettifica, sul punto l´editore ha sostenuto che né la comunicazione del 28 luglio 2010 né la comunicazione e-mail del 18 febbraio 2011 (allegate al ricorso) possono essere qualificate come rettifiche: la prima, infatti, costituirebbe "una lettera aperta di accuse nei confronti" del Segretario Generale della CISL Funzione Pubblica di Torino, "dal contenuto diffamatorio in danno di quest´ultimo, come tale non pubblicabile ai sensi della Legge n. 47/1948", mentre la seconda si sostanzierebbe nella richiesta di pubblicazione del citato Lodo dei Probiviri che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, avrebbe avuto ad oggetto il profilo, strettamente giuridico, relativo alla validità da attribuire alle dimissioni comunicate per iscritto dalla ricorrente in data 21 luglio 2010 e revocate nel corso della stessa giornata;

VISTA la nota datata 9 settembre 2013 con la quale il Segretario Generale della CGIL Funzione Pubblica di Alessandria ha ribadito di non essere "responsabile dei contenuti immessi sul blog "Cattivi Pensieri", che è autonomamente gestito dalla RSU CGIL del Comune di Alessandria, come verificabile effettuando una ricerca su Google"; rilevato che in data 6 settembre 2013 lo scrivente Segretario "ha nuovamente parlato con i responsabili del blog, i quali hanno confermato di avere fatto tutto quanto era nelle loro possibilità tecniche per dare positivo riscontro alla richiesta" della ricorrente;

VISTE le memorie inviate in data 18 settembre 2013 e 26 settembre 2013 con le quali la ricorrente ha ribadito le argomentazioni già contenute nei precedenti scritti difensivi;

RILEVATO che, a seguito del ricorso, le parti resistenti hanno provveduto a far interdire l´indicizzazione degli articoli in questione dai motori di ricerca esterni ai siti internet del quotidiano "La Stampa" e del blog "Cattivi Pensieri";

RITENUTO pertanto che deve essere dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso ai sensi dell´art. 149, comma 2, del Codice, avendo i resistenti aderito alla richiesta della ricorrente nel corso del procedimento;

RILEVATO che la richiesta di quantificazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente per effetto della condotta dei resistenti non rientra fra le competenze del Garante e che tale richiesta potrà, se del caso, essere avanzata dinanzi all´autorità giudiziaria ordinaria; ritenuto pertanto che tale richiesta deve essere ritenuta inammissibile;

VISTO che sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del procedimento in ragione delle specificità della vicenda e della sequenza dei rapporti intercorsi fra le parti;

VISTI gli artt. 145 e s. del Codice;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

a) dichiara inammissibile la richiesta di quantificazione del danno asseritamente subito dalla ricorrente;

b) dichiara non luogo a provvedere sul ricorso nei confronti di entrambi i resistenti in ordine al restante profilo;

c) dichiara compensate fra le parti le spese del procedimento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 10 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Califano

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia