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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mitomet s.r.l. - 26 giugno 2014 [3716153]

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[doc. web n. 3716153]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Mitomet s.r.l. - 26 giugno 2014

Registro dei provvedimenti
n. 329 del 26 giugno 2014

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.a Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che, a fronte di una segnalazione inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione territoriale del lavoro di Torino, in data 29 novembre 2012, e inerente gli esiti di un´attività di controllo formalizzata con il "verbale dell´ispezione in materia di lavoro", datato il 29 novembre 2011, l´Ufficio del Garante ha richiesto elementi alla Mitomet s.r.l. P.Iva: 08333630013 (in liquidazione dal 16 ottobre 2013), già con sede in Torino, corso Stati Uniti n. 53 e con sede attuale in Trana (To), via Colla n. 16, in persona del legale rappresentante pro-tempore. Sulla base anche degli elementi acquisiti dalla con nota 26 gennaio 2012 e all´esito del procedimento amministrativo scaturito dalla citata segnalazione, l´Ufficio del Garante, con nota 7132/77877 del 16 marzo 2012, ha accertato che l´impianto di videosorveglianza utilizzato dalla stessa nel comprensorio di Rondissone, consente di visualizzare, su monitor e su smartphone, immagini riprese nei luoghi di lavoro della medesima e anche delle aziende Corema s.r.l., Sudmetal s.r.l. e Cuprum s.r.l., in tal modo effettuando trattamenti di dati personali mediante l´utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza senza che fossero adottate le misure previste, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 2) del paragrafo 4.6 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, che consistono nella "separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari";

VISTO il verbale n. 13474/77877 del 23 maggio 2012 con cui è stata contestata la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-ter, del Codice, in relazione al punto 2) del paragrafo 4.6 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010;

ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale risulta che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

RILEVATO che il trasgressore non risulta essersi avvalso delle facoltà previste dall´art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689 (non inviando all´Autorità scritti difensivi e documenti o chiedendo di essere sentito);

RILEVATO che la società ha effettuato, in concorso con altri titolari per effetto dell´art. 5 della legge n. 689/1981, un trattamento di dati (art. 4 comma 1, lett. a) e b) del Codice) mediante l´utilizzo di sistemi integrati di videosorveglianza, senza adottare le specifiche misure prescritte, ai sensi dell´art. 154, comma 1 lett. c) del Codice, al punto 2) del paragrafo 4.6 del provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell´8 aprile 2010, sulla base delle quali nel caso in cui si utilizzino impianti che prevedono un "collegamento telematico di diversi titolari del trattamento ad un "centro" unico gestito da un soggetto terzo", è necessaria la "separazione logica delle immagini registrate dai diversi titolari";

VISTO l´art. 162, comma 2-ter del Codice, che punisce la violazione dell´art. 154, comma 1 lett. c) del medesimo Codice con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro;

RITENUTO che, nel caso di specie ricorrono le condizioni per applicare l´art. 164-bis, comma 1, del Codice il quale prevede che se taluna delle violazioni di cui agli art. 161, 162, 163 e 164 è di minore gravità, i limiti minimi e massimi stabiliti negli stessi articoli sono applicati in misura pari a due quinti;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 12.000,00 (dodicimila);

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE la  dott.ssa Augusta Iannini;

ORDINA

alla Mitomet s.r.l. P.Iva: 08333630013 (in liquidazione dal 16 ottobre 2013), con sede in Trana (To), via Colla n. 16, in persona del legale rappresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria;

INGIUNGE

alla medesima società di pagare la somma di euro 12.000,00 (dodicimila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 26 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia