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Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Aloisio Angelo - 12 febbraio 2015 [4174126]

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[doc. web n. 4174126]

Ordinanza di ingiunzione nei confronti di Aloisio Angelo - 12 febbraio 2015

Registro dei provvedimenti
n. 80 del 12 febbraio 2015

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

RILEVATO che la Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia ha contestato, con atto, che qui deve intendersi integralmente riportato, dell´8 novembre 2011 (notificato in pari data) al sig. Aloisio Angelo, nato a Cirò (CZ), l´8 dicembre 1937, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Aloisio Angelo" (di seguito "impresa Aloisio") con sede in Montichiari (BS), via C. Battisti n. 58, C.F. LSANGL37T08C725N, la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 13 e 161 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d. lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato Codice) per l´attivazione di n. 15 schede telefoniche in capo a 5 persone effettuata all´insaputa degli stessi interessati;

VISTO che nell´atto di contestazione dell´8 novembre 2011 si dichiara che "nel gennaio del 2007 questo Reparto ha concluso una complessa indagine di P.G. nei confronti di un sodalizio criminale dedito al traffico di stupefacenti. In tale contesto si accertava che i reali utilizzatori di molte utenze mobili, sottoposte ad intercettazioni, non corrispondevano ai formali intestatari. Gli approfondimenti eseguiti permettevano di acquisire dai formali intestatari delle sim card predette formali denunce di disconoscimento e di individuare una società, con sede nella provincia di Brescia, che, in qualità di "master dealer" della Vodafone Omnitel N.V., risultava aver attivato tali utenze"; "Le investigazioni espletate nei confronti del dealer "Aloisio Angelo" […] hanno permesso di rilevare come quest´ultima ditta ind.le abbia intestato numerose sim-card a terzi, risultati ignari di tali attribuzione […]"; "L´esito di tale attività portava alla raccolta di 5 querele relative a complessive 15 attivazioni di sim card, effettuate dalla "Aloisio Angelo" […]. Si provvedeva quindi ad acquisire dal gestore Vodafone N.V. copia di alcuni dei contrati stipulati e oggetto di querela […] dal cui esame si evidenziava la palese difformità tra le firme apposte in calce ai contratti e quelle riportate nei documenti anagrafici";

RILEVATO che dal rapporto relativo all´atto di contestazione di cui sopra, predisposto dal predetto Nucleo di Polizia Tributaria ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;

VISTI gli scritti difensivi del 7 dicembre 2011 in ordine alla predetta contestazione:

- con cui la parte ha rappresentato che: "Aloisio Angelo contesta di aver attivato le sim card elencate nel predetto verbale. I "moduli di identificazione Vodafone ricaricabile" forniti alla Guardia di Finanza di Brescia dalla Vodafone non risultano sottoscritti da Aloisio Angelo, indicano "Cav. Angelo Aloisio" dicitura mai utilizzata dalla impresa Aloisio Angelo e non possono che esser stati effettuati da terzi" e che "nel 2006/2007 la Wanted Electronics s.r.l., attraverso il rappresentante di zona […], ha proposto alla impresa Aloisio la vendita di telefonini completi di schede sim Vodafone. […] La ditta Aloisio non ha mai avuto alcun contatto diretto con la Vodafone, ma solo con la Wanted Electronics s.r.l., che ha fornito codice e password per poter accedere ad un loro programma e sistema ed eventualmente attivare sim Vodafone. Alla luce di tali circostanze, la Wanted Electronics s.r.l. avrebbe potuto attivare sim card Vodafone all´insaputa della impresa Aloisio utilizzando codice e password assegnati al "point" Aloisio Angelo e non viceversa […]";

- la parte, nelle medesime memorie, ha altresì rappresentato che "non vi sia alcuna prova certa che le supposte attivazioni siano state effettuate violando i dati delle cinque persone extracomunitarie elencate nel verbale di contestazione in oggetto. […] Appare alquanto verosimile che gli extracomunitari che avevano attivato sim card a proprio nome per connazionali clandestini, una volta chiamati dalla Guardia di Finanza e dal P.M. per fornire spiegazioni abbiano trovato conveniente disconoscere la sottoscrizione dei moduli d´identificazione Vodafone, per non essere implicati in indagini e reati alquanto gravi";

RITENUTO che le argomentazioni addotte non risultano idonee ad escludere la responsabilità della società in relazione alla contestazione di cui sopra per le motivazioni di seguito riportate:

- deve osservarsi, con riferimento al primo motivo di doglianza riportato nelle memorie difensive, che appare del tutto inverosimile che le attivazioni delle schede-sim all´insaputa dei cinque intestatari che le hanno disconosciute siano state effettuate anche ad insaputa del dealer che risulta aver curato le relative pratiche. Ciò, in primo luogo, perché, come dichiarato da Vodafone nella risposta alle richieste di informazioni del Gruppo di Investigazione sulla Criminalità Organizzata (G.I.C.O.) della Guardia di finanza in data 17 luglio 2008, le procedure per  l´abilitazione delle postazioni (workstation) dalle quali è possibile attivare schede-sim prevedono che il "Master Dealer" (in questo caso Wanted Electronics s.r.l.) comunichi al "point" (in questo caso la impresa Aloisio) i codici di primo accesso all´interfaccia web della workstation. Tali codici devono essere modificati dal point subito dopo il primo accesso cosicché il Master Dealer non ha nessuna possibilità di accedere al sistema Vodafone mediante credenziali attribuite al point. In questo senso, non ha alcun valore probatorio la circostanza, riferita dalla parte, che i moduli di identificazione dei clienti Vodafone rechino la dicitura "Cav. Angelo Aloisio" poiché non appare in alcun modo contestabile che le attivazioni siano state effettuate utilizzando le credenziali dell´impresa Aloisio per l´accesso al sistema Vodafone, credenziali che identificano univocamente l´impresa Aloisio medesima indipendentemente dalle diciture apposte nei moduli di identificazione. Con riferimento alle ulteriori argomentazioni difensive, deve rilevarsi che le stesse, oltre a ruotare su argomenti generici e privi di riscontro, appaiono logicamente in contrasto con le prime, poiché non si comprende come l´impresa Aloisio possa fornire elementi sulla corretta attivazione delle schede telefoniche contestate dagli intestatari nel momento in cui nega di aver effettuato tali attivazioni. Comunque, non può non evidenziarsi che gli intestatari hanno disconosciuto le schede telefoniche attivate a loro insaputa presentando denuncia-querela: non risulta a questa Autorità, né sono stati forniti elementi in questo senso da parte della difesa, che nei confronti dei querelanti sia stata sporta denuncia o avviato procedimento penale per il reato di calunnia di cui all´art. 368 c.p.

RITENUTO che, con riferimento al complessivo trattamento svolto dall´impresa Aloisio finalizzato all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei relativi intestatari, deve osservarsi altresì quanto segue:

- le modalità affinché l´attivazione di schede telefoniche sia svolta in una cornice di legittimità rispetto alle disposizioni del Codice sono state indicate nel provvedimento a carattere generale del 16 febbraio 2006 (pubblicato in G.U. n. 54 del 6 marzo 2006, rinvenibile in www.gpdp.it, doc. web n. 1242592),, nel quale si rappresenta, fra l´altro, che "tutti i soggetti coinvolti nel loro trattamento sono tenuti ad assicurare che i dati siano raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, e trattati anche successivamente in modo lecito e secondo correttezza, osservando le disposizioni del Codice e le altre norme rilevanti nel trattamento dei dati, compresa quella che prescrive di identificare abbonati ed acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile prima dell´attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a disposizione della scheda elettronica" e che "agenti e rivenditori rivestono la qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati utilizzati ai fini dell´attivazione dei servizi quando, in base alle modalità della propria attività, esercitano un potere decisionale reale e del tutto autonomo sulle modalità e sulle finalità del trattamento effettuato nel proprio ambito (cfr. art. 4, comma 1, lett. f) del Codice). In tal caso, essi devono adempiere autonomamente agli obblighi previsti dal Codice, con particolare riferimento a quelli, sopra specificati, di informativa, di raccolta del consenso eventualmente necessario e dell´adozione di idonee misure di sicurezza";

- nel caso in argomento, l´impresa Aloisio ha trattato dati personali di clienti del gestore di telefonia Vodafone, in forza di un rapporto in essere con la società Wanted Electronics s.r.l. (che aveva assunto il ruolo di Master dealer e che aveva fornito all´impresa Aloisio le credenziali per accedere al sistema Vodafone);

- le modalità per l´attivazione di schede telefoniche nei confronti di 5 intestatari si sono discostate da quelle stabilite nel richiamato provvedimento del Garante tant´è che le predette 5 persone hanno disconosciuto la titolarità delle schede telefoniche attivate a loro insaputa con denunce presentate alla Guardia di finanza fra il dicembre 2007 e il marzo del 2008: in tutte le denunce si rappresenta che le predette persone non hanno mai richiesto l´attivazione a proprio nome delle utenze oggetto di disconoscimento e non hanno mai dato incarico ad altri di provvedervi per proprio conto;

- alla luce di quanto in precedenza rilevato, e cioè che la difesa non risulta aver contestato in sede penale le denunce presentate dai 5 querelanti, appare non revocabile in dubbio il fatto che le schede telefoniche oggetto di disconoscimento sono state attivate all´insaputa degli intestatari e quindi contravvenendo alle disposizioni del richiamato provvedimento in materia di identificazione del soggetto che richiede l´attivazione di schede telefoniche. Solo attraverso l´osservanza delle disposizioni del provvedimento, recepite da tutti i gestori telefonici, sarebbe stato possibile ancorare le operazioni di trattamento dei dati personali svolto dall´impresa Aloisio al complessivo trattamento di cui il gestore telefonico è titolare;

- emerge pertanto che, con riferimento alle operazioni volte all´attivazione di schede telefoniche in assenza dell´intestatario e senza l´acquisizione di un suo valido documento, l´impresa Aloisio ha svolto trattamenti di dati personali esercitando un potere decisionale del tutto autonomo e svincolato dalle disposizioni che la legavano al gestore telefonico e al Master dealer, assumendo la veste giuridica di titolare del trattamento, così come delineato dal richiamato provvedimento del Garante del 16 febbraio 2006;

- a ciò si aggiunge che Vodafone, con riferimento alle attivazioni di schede telefoniche oggetto di attività di indagine da parte della Guardia di finanza di Brescia, ha rappresentato che "i rivenditori Autorizzati Vodafone Dealer/Master Dealer sono Titolari autonomi del trattamento dei dati personali dei clienti Vodafone e nella qualità di Titolare del trattamento dei dati, il Dealer/Master Dealer nomina "Incaricati" i soggetti che procedono, per conto dello stesso Titolare, alla raccolta, alla registrazione ed alla trasmissione a Vodafone dei dati personali dei propri Clienti";

- da ciò deriva che l´impresa Aloisio, in qualità di titolare del trattamento, avrebbe dovuto rendere agli intestatari delle schede telefoniche l´informativa contenente tutti gli elementi indicati nell´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati, circostanza che non risulta sia mai avvenuta;

- per tali ragioni e per quanto sopra osservato in ordine alle specifiche argomentazioni difensive della parte, si ritiene correttamente contestata all´impresa Aloisio la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 del Codice;

- in considerazione del fatto che tutte le attivazioni sono avvenute nel gennaio 2007, la predetta contestazione, notificata l´8 novembre 2011, risulta essere stata effettuata nel rispetto dei termini prescrizionali quinquennali di cui all´art. 28 della legge n. 689/1981 oltre che dei termini di notifica della contestazione di cui all´art. 14 della medesima legge, in relazione alla data dell´accertamento, da collocarsi in epoca successiva al 15 settembre 2011, data in cui il Pubblico Ministero di Brescia ha autorizzato la Guardia di finanza a utilizzare gli atti del procedimento penale n. 883/07 r.g.n.r.;

- in considerazione del fatto che le condotte finalizzate all´attivazione di schede telefoniche all´insaputa dei 5 intestatari e le correlate violazioni dell´art. 13 del Codice risultano autonome, distinte e indipendenti poiché poste in essere nei confronti di soggetti diversi e quindi con trattamenti di dati personali molteplici e diversi, appare correttamente applicato in tale contestazione il cumulo materiale con riferimento ai diversi intestatari delle schede telefoniche;

RILEVATO, quindi, che l´impresa Aloisio, sulla base delle considerazioni sopra richiamate, risulta aver commesso, in qualità di titolare ai sensi degli artt. 4 e 28 del Codice, la violazione di cui al successivo art. 161, per aver svolto trattamenti di dati personali finalizzati all´attivazione di n. 15 schede telefoniche all´insaputa di n. 5 intestatari, e quindi senza avere reso agli stessi l´informativa di cui all´art. 13 del Codice prima della raccolta dei dati personali;

VISTO l´art. 161 del Codice, nella formulazione vigente all´epoca dei fatti, che punisce la violazione delle disposizioni di cui all´art. 13 con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore;

CONSIDERATO che, nel caso in esame:

a) in ordine all´aspetto della gravità con riferimento agli elementi dell´entità del pregiudizio o del pericolo e dell´intensità dell´elemento psicologico, le violazioni risultano connotate da elementi specifici dettati dalla circostanza che l´impresa Aloisio, al fine di attivare indebitamente ben 15 schede telefoniche, ha violato le disposizioni in tema di informativa di cui all´art. 13 del Codice, contravvenendo a quanto stabilito dal Garante con il provvedimento del 16 febbraio 2006;

b) ai fini della valutazione dell´opera svolta dall´agente, deve essere considerato in termini non favorevoli il fatto che l´impresa Aloisio abbia negato gli addebiti tentando di addossare le responsabilità ad altro soggetto e quindi non adoperandosi in alcun modo per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione;

c) circa la personalità dell´autore della violazione, deve essere considerata la circostanza che l´impresa Aloisio non risulta gravata da precedenti procedimenti sanzionatori definiti in via breve o a seguito di ordinanza ingiunzione;

d) in merito alle condizioni economiche dell´agente, sono stati presi in considerazione gli elementi delle dichiarazioni reddituali per l´anno d´imposta 2013;

RITENUTO di dover determinare, ai sensi dell´art. 11 della legge n. 689/1981, l´ammontare della sanzione pecuniaria, in ragione dei suddetti elementi valutati nel loro complesso, nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila) per le violazioni di cui all´art. 161;

VISTA la documentazione in atti;

VISTA la legge n. 689/1981, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le osservazioni dell´Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;

RELATORE la prof.ssa Licia Califano;

ORDINA

al sig. Aloisio Angelo, nato a Cirò (CZ), l´8 dicembre 1937, nella sua qualità di titolare dell´impresa individuale "Aloisio Angelo", con sede in Montichiari (BS), via C. Battisti n. 58, C.F. LSANGL37T08C725N, di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione;

INGIUNGE

al medesimo sig. Aloisio di pagare la somma di euro 25.000,00 (venticinquemila), secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.

Roma, 12 febbraio 2015

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
CALIFANO

IL SEGRETARIO GENERALE
BUSIA