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NEWSLETTER del 29 ottobre 2026

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NEWSLETTER N. 555 del 29 ottobre 2026

 



Fascicolo sanitario, maggiore autonomia e privacy per i ragazzi che hanno compiuto 14 anni
Potranno accedere autonomamente ai propri dati sanitari

Parere favorevole del Garante Privacy al decreto del Ministero della salute, che consente ai ragazzi, compiuti i 14 anni, di poter accedere autonomamente, tramite la propria identità digitale e senza l’intermediazione dei genitori, ai dati e ai documenti sanitari presenti nel Fascicolo sanitario elettronico sulle prestazioni che possono essere erogate al minore in autonomia (ad esempio dal  consultorio).
I dati e i documenti interessati non saranno visibili tramite il Fascicolo sanitario o i servizi dell’ecosistema dei dati sanitari ai genitori e agli altri soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o agli eventuali delegati. 
Il decreto interviene anche sulle modalità di consultazione del fascicolo da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta che operano in specifici contesti organizzativi territoriali, come le Aggregazioni funzionali territoriali, le Case della comunità e gli Ospedali di comunità.
La novità (provvedimento n. 750 del 7 ottobre 2026) consentirà solo a tali soggetti e non anche a tutti i medici di base l’accesso ai fascicoli, oltre che dei propri assistiti, anche di quelli in cura presso tali strutture. 
Ulteriori disposizioni riguardano l’alimentazione dell’ecosistema sanitario con le informazioni contenute nei documenti oscurati del fascicolo, il cui trattamento sarà consentito esclusivamente per l’erogazione dei servizi dedicati all’assistito e un espresso rinvio al sistema nazionale deleghe anche per il FSE.

 


 

Concorso notai: sanzioni al Consiglio del Notariato e al Ministero della Giustizia
Violazione del trattamento dei dati dei partecipanti alle prove scritte

Il Consiglio Nazionale del Notariato (CNN) e il Ministero della Giustizia, sono stati sanzionati rispettivamente di 15mila e 20mila euro. Al centro dei provvedimenti, il trattamento dei dati personali dei candidati al concorso a 400 posti di notaio indetto nel 2024.
L’istruttoria ha preso il via da articoli di stampa, secondo i quali il Consiglio del Notariato aveva messo a disposizione su una propria piattaforma online un documento con i risultati delle prove scritte, recante annotazioni e commenti, palesemente di carattere non ufficiale, in corrispondenza dei nominativi di alcuni candidati.
Nel corso dell’istruttoria è emerso che il Consiglio aveva chiesto a un componente della commissione di trasmettere i risultati delle prove scritte e che lo stesso - agendo a titolo individuale, in assenza di autorizzazione da parte della commissione e del Ministero - aveva inviato per errore elenco degli ammessi all’orale con tali annotazioni e commenti.  
In tale contesto, sono emersi profili di violazione nei trattamenti dei dati posti in essere dalle due amministrazioni.
In particolare, il Ministero, che ha il compito di organizzare il concorso, aveva messo a disposizione i risultati delle prove scritte - peraltro includendo anche i nominativi dei non ammessi all’orale - all’ingresso della propria sede. Questi, come si evince dal provvedimento n. 761 del 7 ottobre 2026 del Garante Privacy, aveva proceduto in maniera difforme alla disciplina di settore, la quale prescrive la menzione dei soli candidati ammessi e prevede un ristretto ambito di conoscibilità degli esiti, limitato ai locali degli esami ove si sono svolte le prove scritte. 
Al Consiglio notarile è stato, invece, contestato con provvedimento n. 762 del 7 ottobre 2026, il fatto di aver chiesto a un membro della commissione di trasmettere l’elenco degli ammessi alla prova orale, così alterando il regime di pubblicità degli esiti delle prove stabilito dalla legge, e di aver successivamente condiviso tale elenco - peraltro in anticipo rispetto all’ufficializzazione dei risultati da parte del Ministero - con i notai iscritti a una propria piattaforma informatica di comunicazione istituzionale. Inoltre, il Consiglio notarile, anche se per breve tempo, ha condiviso la versione dell’elenco trasmessagli dal commissario, in parte difforme da quella del Ministero e contenente commenti e annotazioni non ufficiali.  
Considerato che la condotta aveva esaurito i suoi effetti, il Garante non ha ingiunto ulteriori misure correttive alle due amministrazioni.

 


Intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione. Sì condizionato alla Provincia autonoma di Trento
Necessarie maggiori garanzie per trattamento dati personali e effettivo esercizio diritti degli interessati

Con il provvedimento n. 760 del 7 ottobre 2026, il Garante Privacy ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento della Provincia autonoma di Trento che disciplina l’utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto dell’attività amministrativa e dei processi organizzativi, ponendo alcune condizioni per assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Tra le prime applicazioni previste figura il sistema di protocollazione e gestione documentale.
Nel valutare lo schema - che punta a migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese - l’Autorità ha individuato alcuni profili da rivedere per innalzare la tutela dei dati. In primo luogo, occorre definire con fonti normative adeguate gli elementi essenziali dei trattamenti. Il Garante ha rilevato, infatti, che alcuni aspetti relativi alle categorie particolari di dati personali e ai dati relativi a condanne penali e reati non possono essere disciplinati esclusivamente attraverso le schede tecniche predisposte dalle singole strutture amministrative, nelle quali si descrive l’impiego dell’IA in una determinata attività amministrativa.
È quindi necessario riformulare le disposizioni, rinviando ad atti di rango almeno regolamentare oppure, per le categorie particolari di dati, a un atto amministrativo generale della Provincia.
Un secondo aspetto riguarda l’effettiva possibilità di esercitare i diritti di rettifica e cancellazione da parte degli interessati. La valutazione d’impatto allegata allo schema evidenzia che correggere o cancellare un dato alla fonte non significa necessariamente modificarne gli effetti su un modello di IA già addestrato. Di fronte a questa criticità, il Garante sottolinea la necessità di adottare misure tecniche e organizzative che garantiscano l’effettivo esercizio dei diritti di rettifica e cancellazione, indipendentemente dal sistema o dal modello di intelligenza artificiale utilizzato. 

 


Richieste di cancellazione valide anche se inviate a email aziendali non dedicate

Gli sms promozionali devono dare la possibilità all’utente di poter cancellare facilmente gli invii indesiderati. Sono tenuti, pertanto, a indicare un recapito idoneo che consenta ai destinatari di esercitare facilmente i propri diritti.
Le aziende devono garantire che tali richieste siano gestite correttamente, anche quando vengono inviate a un indirizzo email aziendale diverso da quello posto nell’informativa privacy.
È quanto ribadito dal Garante della Privacy che, con provvedimento n. 644 del 23 settembre 2026, ha inflitto una sanzione di 5mila euro a Barbuti Spa, società di abbigliamento maschile, per non aver dato seguito a una richiesta di cancellazione dei dati e aver continuato a inviare sms promozionali indesiderati.
Il procedimento è nato dal reclamo di un interessato il quale, non trovando negli sms ricevuti indicazioni su come esercitare il proprio diritto di opposizione al marketing, aveva scritto all’indirizzo email aziendale dedicato ai contatti con il pubblico. Nonostante una risposta automatica di presa in carico, la richiesta era rimasta senza seguito e gli sms pubblicitari erano continuati. 
Nel corso dell’istruttoria, la società ha attribuito l’accaduto a un problema organizzativo: la casella email utilizzata per la richiesta non era presidiata da personale incaricato di gestire le istanze in materia di privacy. 
Il Garante ha chiarito che la presenza di un indirizzo dedicato non esonera le aziende dall’obbligo di riconoscere e gestire le richieste ricevute tramite altri canali aziendali. Ha inoltre ricordato che gli sms promozionali devono indicare un recapito idoneo per consentire ai destinatari di esercitare facilmente i propri diritti, ad esempio attraverso un link, un indirizzo email o rispondendo al messaggio sms con la parola “stop”. 
Oltre alla sanzione, l’Autorità ha ordinato alla società di adeguare le comunicazioni promozionali al Codice Privacy e di riferire entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento sulle misure adottate.

 


Vita digitale ed eredità digitale, il ruolo del Garante. Online il nuovo episodio del podcast

Il tema dell’eredità digitale pone una serie di interrogativi e questioni estremamente delicate, che hanno a che fare col dolore della perdita, talvolta drammatica o inaspettata. Ma cosa accade all'account sui social media di una persona che è venuta a mancare? 
E cosa fare dei suoi profili se un nostro parente è deceduto, anche per evitare quella spiacevole sensazione di veder vivere una pagina con messaggi e commenti degli amici ignari, quando invece quella persona non c’è più?
Negli ultimi anni, la gran parte delle piattaforme, ma non tutte, si è organizzata e ha messo a punto linee guida per la rimozione o la “memorizzazione” delle pagine dei propri cari. Alcune offrono la possibilità di creare un account commemorativo (gestito da un utente della stessa piattaforma, designato dal soggetto interessato, quando era in vita, come “contatto erede”), altre indicano procedure per la chiusura dell'account della persona, dopo averne “certificato” il decesso. Altre ancora, come TikTok, intervengono sugli account solo dopo un periodo di inattività, ma non offrono la possibilità di segnalare la scomparsa dell’utente.  Di questo e molto altro, parliamo nella nuova puntata di “A proposito di privacy” con Antonio Caselli, dirigente del Servizio studi e documentazione del Garante privacy.
L’episodio è disponibile sulle principali piattaforme e sul sito istituzionale dell'Autorità.

 


 

L'ATTIVITÀ DEL GARANTE - PER CHI VUOLE SAPERNE DI PIÙ
Gli interventi e i provvedimenti più importanti recentemente adottati dall'Autorità

Halloween, il vademecum del Garante privacy
Come festeggiare in allegria senza fastidi e seccature.
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Scontri di Milano: Garante Privacy blocca le immagini dell’undicenne
Avvertimento a chiunque: non diffondere contenuti che rendano identificabili i minori coinvolti
Leggi il comunicato del 28 ottobre 2026

Eu Kids Act, Stanzione: tutela dei minori senza sacrificare privacy e autonomia 
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NEWSLETTER del Garante per la protezione dei dati personali (Reg. al Trib. di Roma n. 654 del 28 novembre 2002)
Direttore responsabile: Stefano Sabella
Direzione e redazione: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, n. 11 - 00187 Roma.
Tel: 06.69677.2751 - Fax: 06.69677.3785
Newsletter è consultabile sul sito Internet www.gpdp.it

Scheda

Doc-Web
10313206
Data
29/10/26

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