Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
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SOGGETTI PUBBLICI > Settori di attività > Servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali
L´art. 1, comma 62 della legge n. 662/1996 stabilisce che le amministrazioni possono effettuare ispezioni e verifiche, avvalendosi dei propri servizi ispettivi, per accertare il rispetto da parte dei soggetti interessati delle norme in materia di incompatibilità. È quindi legittimo il trattamento dei dati personali che le aziende sanitarie locali effettuano nel compiere ispezioni e controlli, anche mediante accertamenti presso studi medici privati, per verificare l´osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità nell´esercizio dell´attività medica, rientrando tali trattamenti tra quelli che le aziende possono svolgere per esercitare le funzioni istituzionali ad esse attribuite, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti (art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996).
- Garante 30 novembre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 79 [doc. web n. 30931]