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Violenza sessuale e diritto di cronaca - 11 febbraio 2010 [1696239]

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[doc. web n. 1696239]

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[comunicato stampa del 27 gennaio 2010]
[provv. 28 gennaio 2010]

Violenza sessuale e diritto di cronaca - 11 febbraio 2010

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Daniele De Paoli, segretario generale reggente;

VISTO il provvedimento del 28 gennaio scorso, con il quale il Garante in via d´urgenza ha disposto nei riguardi di: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it); Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), il blocco di ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata - anche rimuovendo i dati dai siti web delle relative testate ove gli stessi fossero ancora pubblicati – delle informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

VISTO che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Il Mattino S.p.a.; Giornalisti Poligraf. Ass.), nel fornire le proprie osservazioni all´Autorità, hanno evidenziato che le informazioni riferite negli articoli delle proprie testate giornalistiche erano state precedentemente diffuse in una conferenza stampa “tenuta dal Procuratore Capo della Repubblica di Salerno” subito dopo l´effettuazione degli arresti dei presunti responsabili della vicenda;

VISTO che alcuni editori (Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a.; SES -Società Ed. Siciliana S.p.a.) hanno rappresentato che le medesime informazioni riferite nei loro articoli erano già di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da alcune note di agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche;

VISTO che gli editori (ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a.; Il Mattino S.p.a.; Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a.; Società Europea di Edizioni S.p.a.; Comunicazione e Territori S.c.a.r.l.; Hansen Worldwide S.r.l.; Edizioni del Roma S.c.a.r.l., Editoriale del Mezzogiorno S.r.l.; SES -Società Ed. Siciliana S.p.a., Giornalisti Poligraf. Ass.) hanno affermato di aver adempiuto a quanto disposto dal Garante con il provvedimento citato e/o di aver provveduto a eliminare gli articoli in questione dai loro siti web;

VISTO che un editore (Soc. Ed. Alice Idea Mult.) non ha, allo stato, fatto pervenire alcuna osservazione in merito;

RILEVATO che non sono emersi nuovi elementi di rilievo tali da comprovare la sussistenza dei requisiti di liceità e correttezza del trattamento o, comunque, da modificare le valutazioni preliminari già espresse da questa Autorità;

RILEVATO, in particolare, che ai fini della liceità del trattamento in questione, non assume rilievo il fatto che le informazioni trattate siano già di dominio pubblico essendo state precedentemente diffuse da agenzia stampa e/o da altre testate giornalistiche o divulgate in conferenza stampa da parte dei medesimi organi inquirenti, in quanto devono sempre essere rispettati i principi e i limiti previsti dall´ordinamento in rapporto al lecito esplicarsi dell´attività giornalistica;

CONSIDERATO che il blocco del trattamento è un provvedimento a carattere temporaneo che, soddisfatte le esigenze anche probatorie che ne avevano disposto l´adozione, deve essere seguito da un ulteriore provvedimento che, sulla base di un esame compiuto del merito, disponga in modo stabile sulla liceità e correttezza del trattamento (art. 4, comma 1, lett. o) del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo  decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito “Codice”);

RITENUTO in particolare che, come già constatato nel citato provvedimento del 28 gennaio scorso, il trattamento in questione ha violato specifiche disposizioni del codice di procedura penale (art. 114, comma 6) e del codice di deontologia per l´attività giornalistica che richiama la Carta di Treviso (art. 7); rilevato che tali garanzie operano a maggior ragione con riferimento a minori vittime di violenze di natura sessuale e che tali principi sono stati più volte richiamati dall´Autorità (provvedimenti del 10 marzo e del 6 aprile 2004, nonché provvedimenti del 10 luglio e del 2 ottobre 2008 rispettivamente in www.garanteprivacy.it, doc. web nn. 109007110919561536583 e 1557470), la quale ha ricordato che, anche quando la vittima non viene individuata nominativamente, la diffusione di altre dettagliate informazioni che la riguardano può comunque renderla riconoscibile in violazione delle predette disposizioni normative;

RILEVATA pertanto, in riferimento al caso di specie, la manifesta illiceità dell´avvenuta diffusione di dati personali idonei, anche indirettamente, a identificare la minore vittima di violenza sessuale, in quanto tale diffusione lede la riservatezza e la dignità della medesima;

RITENUTA pertanto la necessità di disporre nei confronti delle società editrici dei quotidiani di cui sopra,  ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154 comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni ulteriore diffusione di qualunque informazione idonea, anche indirettamente, a identificare la minore vittima dell´atto di violenza sessuale già descritto, anche con riferimento alla diffusione di tali dati tramite i siti web delle testate e all´eventuale informazione sui contenuti della presente decisione;

RILEVATO che, in caso di inosservanza del detto divieto, si renderà applicabile la sanzione di cui all´art. 170 del Codice, oltre alla sanzione amministrativa di cui all´art. 162, comma 2 ter del Codice;

RITENUTO di disporre l´invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, alla quale è stata già inviata copia del provvedimento temporaneo di blocco, nonché al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza;

VISTA la documentazione in atti;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

RELATORE il dott. Mauro Paissan;

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

A) ai sensi degli artt. 139, comma 5, 143, comma 1 lett. c) e 154, comma 1, lett. d) del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196), vieta ai titolari del trattamento, allo stato identificati in: ANSA - Agenzia Nazionale Stampa Associata - Società Cooperativa; AGI - Agenzia Giornalistica Italia S.p.a.; Adn Kronos S.p.a; Gruppo Editoriale l´Espresso S.p.a. (editore di Repubblica.it); Il Mattino S.p.a (editore de IlMattino.it); Corriere Adriatico Sea - Società Editoriale Adriatica S.p.a. (editore de Il Corriere Adriatico); Società Europea di Edizioni S.p.a. (editore de IlGiornale.it), Comunicazione e Territori S.c.a r.l. (editore di Ecostiera.it); Hansen Worldwide S.r.l. (editore de Lacronacaitaliana.it); Giornalisti Poligraf. Ass. (editore di Italia Sera); SES -Società Ed. Siciliana S.p.a. (editore di Gazzetta del Sud); Edizioni del Roma S.c.a r.l. (editore di Roma); Soc. Ed. Alice Idea Mult. (editore di La Nuova del Sud); Editoriale del Mezzogiorno S.r.l. (editore del Corriere del Mezzogiorno), ogni ulteriore diffusione, con qualsiasi mezzo effettuata, di informazioni idonee, anche indirettamente, a identificare la minore vittima degli atti di violenza sessuale compiuti a XY;

B) dispone l´invio di copia del presente provvedimento alla competente Procura della Repubblica, nonché al competente Consiglio regionale dei giornalisti, per le valutazioni di relativa competenza.

Roma, 11 febbraio 2010

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Paissan

IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE
De Paoli