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Parere su una istanza di accesso civico -16 aprile 2018 [8983848]

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[doc. web n. 8983848]

Parere su una istanza di accesso civico - 16 aprile 2018

Registro dei provvedimenti
n. 226 del 16 aprile 2018

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della prof.ssa Licia Califano e della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto l’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto l’art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito “Codice”);

Vista la Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, adottata d’intesa con il Garante, intitolata «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013», in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666 (di seguito “Linee guida dell’ANAC in materia di accesso civico”);

Visto il provvedimento del Garante n. 521 del 15/12/2016, contenente la citata «Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico», in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807;

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore la dott.ssa Augusta Iannini;

PREMESSO

Con la nota in atti il Difensore civico della Città metropolitana di Roma Capitale, ha chiesto al Garante il parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell’ambito del ricorso avverso un provvedimento di diniego di un accesso, adottato dalla Polizia di Roma Capitale.

Nello specifico, dagli atti risulta che sia stata presentata un’istanza di accesso civico volta a ottenere «copie degli atti inerenti i relativi iter concessori svolti dal competente ufficio di polizia locale in ordine alla corretta applicazione delle norme stradali» per la realizzazione degli spazi di sosta di 3 posti personalizzati per disabili in indirizzo indentificato in atti.

L’amministrazione ha riscontrato l’accesso civico fornendo alcune informazioni, nonché copia di tre determinazioni dirigenziali, riguardanti l’istituzione di aree riservate ad autovetture a servizio di persone disabili.

Il soggetto istante, ritenendo insufficiente la documentazione ricevuta, ha insistito nella propria richiesta di accesso civico, precisando di voler ottenere anche l’ostensione delle «dichiarazioni rese dagli aventi diritto ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000 oggetto di verifica del competente ufficio», che come si legge nel ricorso presentato al Difensore civico, dovrebbero indicare anche l’«impossibilità di parcheggio in area privata (box–area condominiale), condizione per l’ottenimento dei relativi N.O.».

La Polizia di Roma Capitale non ha accolto la richiesta di accesso civico, rappresentando, fra l’altro, che:

-  «la conoscenza dei dati personali di persone disabili a cui è stato riservato uno stallo di sosta personalizzato, è idonea a rivelare lo stato di salute del disabile stesso; ovvero fornendo gli stessi dati, si avrebbe conoscenza di informazioni da cui si può desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, l’esistenza di una patologia oppure una condizione di invalidità, disabilità o handicap di una persona»;

- «gli atti delle commissioni ASL non sono ostensibili in quanto contengono dati sensibili relativamente allo stato di salute del richiedente (art. 22 comma 8 del Codice in materia di protezione dei dati personali decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»;

OSSERVA

1. Introduzione

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l’altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis» (art. 5, comma 2). L’esercizio di tale diritto «non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente […] e non richiede motivazione» (art. 5, comma 3).

La medesima normativa sancisce che l’accesso civico è rifiutato, fra l’altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) ed è, comunque «escluso», nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Sotto il profilo procedurale, inoltre, si evidenzia che «l’amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5, del d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico, è previsto che «l’Autorità nazionale anticorruzione, d’intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6). 

In proposito, l’Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d’intesa con il Garante, ha approvato le citate «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013».

Quanto al procedimento relativo all’accesso civico, si ricorda che il Garante deve essere sentito dal Difensore civico nel caso di ricorso a esso presentato, laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 8; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

2. Il caso sottoposto al Garante

Nel caso sottoposto all’attenzione del Garante risulta che sia stata presentata una richiesta di accesso ad atti relativi gli iter concessori della polizia locale per la realizzazione di spazi di sosta personalizzati destinati a soggetti disabili e, nello specifico, alle dichiarazioni rese da questi ultimi ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445del 28/12/2000.

Al riguardo, si osserva, in via preliminare, che i documenti richiesti contengono dati personali di soggetti disabili, ossia dati di natura sensibile in quanto idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati.

Si ricorda che il Codice prevede come i «dati idonei a rivelare lo stato di salute non poss[a]no essere diffusi» da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 8, del Codice). Analogamente, anche la normativa in materia di trasparenza prevede espressamente che «Restano fermi i limiti […] alla diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute […]» (art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). 

In particolare, è vietata la diffusione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia, l’esistenza di una patologia oppure una condizione di invalidità, disabilità o handicap di una persona (cfr., in proposito, provvedimenti del Garante n. 316 del 21/7/2016, doc. web n. 5440792; n. 290 del 6/7/2016, doc. web n. 5432325; n. 244 dell’1/6/2016, doc. web n. 5260571; n. 106 del 10/3/2016, doc. web n. 4916900; nonché le «Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati», del 15/5/2014 n. 243, in G.U. n. 134 del 12/6/2014 e in www.gpdp.it, doc. web n. 3134436, parte prima, parr. 2 e 9.e. e parte seconda, par. 1).

Tutto ciò evidenziato, si rileva che un eventuale accoglimento dell’istanza di accesso civico ai documenti richiesti comporterebbe la conoscenza dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati (ossia i soggetti disabili aventi diritto all’area di sosta personalizzata), per i quali è previsto un espresso divieto di diffusione da parte dei soggetti pubblici (art. 22, comma 8, del Codice e art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013).

In proposito si osserva che la stessa normativa statale di settore prevede che l’accesso civico è escluso nei «casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge» (art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013). Di conseguenza, considerata la particolare natura dei dati dei quali si richiede l’ostensione, si ritiene – conformemente anche ai precedenti orientamenti del Garante (cfr. i pareri resi nei seguenti provvedimenti: n. 188 del 10/4/2017, in www.gpdp.it, doc. web n. 6383249; n. 206 del 27/4/2017, ivi, doc. web n. 6388689; n. 98 del 22/2/2018, ivi, doc. web n. 8165944) – che nel caso di specie l’istanza di accesso civico a documenti contenenti dati e informazioni sulla salute, rientri in una delle ipotesi di “esclusione” dell’accesso civico, previste dal decreto legislativo citato.

Quanto riportato è confermato anche dalle Linee guida dell’Anac in materia di accesso civico con riferimento alle «Eccezioni assolute» all’accesso civico, laddove è indicato che «Nella valutazione dell’istanza di accesso, l’amministrazione deve […] verificare che la richiesta non riguardi atti, documenti o informazioni sottratte alla possibilità di ostensione o ad accesso “condizionato” in quanto ricadenti in una delle fattispecie indicate nell’art. 5-bis co. 3» (par. 6). Nello specifico, nel par. 6.2., intitolato «Altri casi di segreto o di divieto di divulgazione», è altresì precisato che «[…] alcuni divieti di divulgazione sono previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza con riferimento a: dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l’esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (art. 22, comma 8, del Codice; art. 7-bis, comma 6, d. lgs. n. 33/2013)».

Pertanto, nel quadro descritto, allo stato degli atti e ai sensi della normativa vigente, si concorda con quanto riportato nel provvedimento di diniego adottato dalla Polizia di Roma Capitale. Ciò in quanto si ritiene che, nel caso di specie, l’accesso civico agli atti richiesti debba essere escluso – ai sensi dell’art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013 – in quanto determinerebbe l’ostensione di dati idonei a rivelare lo stato di salute dei soggetti interessati per i quali è previsto un “divieto di divulgazione” dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 22, comma 8, del Codice. Cfr. anche art. 7-bis, comma 6, del d. lgs. n. 33/2013). 

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE 

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Difensore civico della Città metropolitana di Roma Capitale, ai sensi dell’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 16 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Soro

IL RELATORE
Iannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Busia