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Parere su una istanza di accesso civico - 18 agosto 2017 [6947348]

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[doc. web n. 6947348]

Parere su una istanza di accesso civico - 18 agosto 2017

Registro dei provvedimenti
n. 363 del 28 agosto 2017

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Visto l´art. 154, comma 1, lett. g), del Codice in materia di protezione dei dati personali - d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito "Codice");

Vista la richiesta di parere del Responsabile per la trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico, presentata ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Considerato che il predetto art. 5, comma 7, prevede che il Garante si pronunci entro il termine di dieci giorni dalla richiesta;

Ritenuto che il breve lasso di tempo per rendere il previsto parere non permetta allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del Garante;

Ritenuto quindi che ricorrano i presupposti per l´applicazione dell´art. 5, comma 8, del Regolamento n. 1/2000 sull´organizzazione e il funzionamento dell´ufficio del Garante, il quale prevede che «Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del Garante, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell´organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal Garante nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno»;

Vista la documentazione in atti;

PREMESSO

Con la nota in atti, il Responsabile per la trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto al Garante il parere previsto dall´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nell´ambito del procedimento relativo a una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego di un´istanza di accesso civico.

La richiesta di accesso civico è stata presentata da un Parlamentare e ha a oggetto la «certificazione acquisita dall´Ufficio […] in ordine alla insussistenza di incompatibilità, situazioni impeditive e conflitti d´interesse nella nomina [di un] commissario straordinario» di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria.

Dagli atti risulta che il soggetto controinteressato si sia opposto alla predetta richiesta di accesso civico, evidenziando che «l´atto di cui è richiesto l´acceso civico non rientra in nessuna delle fattispecie per le quali sussiste alcun obbligo di pubblicazione ai sensi degli articoli 12 e ss del D. Lg.vo 33/2013 e successive modificazioni» e che «Tale atto è stato prodotto [al] Ministero nell´ambito della procedura di nomina a commissario straordinario ma non rientra in alcun modo tra quelli ammessi ad accesso civico generalizzato, essendo coperto dalla tutela dei dati personali ovvero – in ogni caso – dalla tutela dell´attività professionale da me esercitata prima dell´assunzione dell´incarico di commissario straordinario […]».

A fronte di tale opposizione il Ministero ha negato la richiesta di accesso civico rappresentando che:

- «per la dichiarazione sostitutiva resa […] in vista della assunzione dell´incarico di commissario straordinario non esiste obbligo di legge alla pubblicazione, essendo il commissario straordinario un soggetto incaricato di una pubblica funzione con oneri a carico non del bilancio dello Stato ma di una società interamente privata dichiarata insolvente ed ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria».

- «Si tratta, in particolare, di una autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dagli articoli 2 e 3 del DM 10 aprile 2013 e alla insussistenza delle cause impeditive e di incompatibilità di cui all´art. 4 del medesimo DM, che per sua natura contiene "dati sensibili e/ o giudiziari", la cui "conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall´ostensione di tali informazioni - anche in contesti diversi (familiari e/o sociali)" potrebbe "essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l´interessato", sicché "in linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l´accesso generalizzato a tali informazioni" (vds. linee guida in data 28 dicembre 2016 n. 1309/2016 emanate dall´ANAC)»;

- «Le considerazioni suesposte non possono che condurre, nel bilanciamento degli interessi in gioco della trasparenza dell´azione amministrativa, da un lato, e della tutela della riservatezza del privato, dall´altro, alla determinazione di non accogliere l´istanza della S.V., come richiesto motivatamente dal controinteressato, dovendosi dare preminenza all´interesse alla riservatezza di quest´ultimo venendo in rilievo dati personali in conformità alle previsioni dell´art. 5 bis, comma 2, del d.lgs. 33/2013».

Nella richiesta di riesame del provvedimento di diniego sull´accesso civico l´istante, oltre a lamentare che «il provvedimento di diniego sia illegittimo per carenza dei presupposti e di adeguata e completa motivazione», ha evidenziato che:

- «in merito alle "autocertificazioni" non possa operare una presunzione di riservatezza che prescinda dal contenuto delle informazioni presenti nell´atto»;

- «Le informazioni oggetto dell´autodichiarazione richiesta all´interessato in merito all´assenza delle condizioni impeditive alla nomina di cui all´art. 4 del DM 10 aprile 2013 non appaiono direttamente riconducibili alla nozione di dato sensibile e/o giudiziario dalla cui divulgazione possa derivare un pregiudizio concreto alla tutela dell´interesse alla riservatezza. Si ritiene, invece, che la sussistenza dei presupposti per l´applicazione dei limiti indicati dall´art. 5-bis, comma 2, lettera a) debba essere oggetto di attenta ponderazione da parte dell´amministrazione, tenuta a fornire una congrua e completa motivazione dell´eventuale diniego all´accesso e fatta salva, comunque, la possibilità di consentire l´accesso parziale, ai sensi dell´art. 5, comma 4, con oscuramento di eventuali dati sensibili e/o giudiziari»;

- «nella Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2 del 30 maggio 2017 viene richiamato, come criterio guida nell´applicazione della normativa in materia di accesso civico generalizzato, il principio della tutela preferenziale dell´interesse conoscitivo. "Pertanto, nei casi di dubbio circa l´applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all´interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC., § 2.1.)". Nella fattispecie tale principio si ritiene disatteso dal momento che l´amministrazione ha ritenuto di dare preminenza all´interesse alla riservatezza pur in presenza di una posizione dubbia in ordine alla corretta interpretazione della citata normativa, come dimostra la circostanza che sia stata indotta a richiedere il parere dell´Avvocatura dello Stato».

A seguito della presentazione della richiesta di riesame, come previsto dalla disciplina di settore, il Responsabile per la trasparenza ha formulato una richiesta di parere a questa Autorità in cui si è rilevato che:

- «il commissario straordinario è soggetto incaricato di una pubblica funzione, con oneri a carico non del bilancio dello Stato, ma di una società interamente privata, dichiarata insolvente ed ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria»;

- «il modello di dichiarazione (vds. lo schema allegato che viene sottoposto alla firma degli interessati […]) prevede specificamente l´indicazione di dati personali e giudiziari del dichiarante»;

- «Non pare esservi dubbio, infatti, sulla circostanza che la autodichiarazione in questione contenga dati personali sia nella forma di dati comuni che di possibili, eventuali dati giudiziari»;

- «La richiesta proviene peraltro da un parlamentare, il quale sottolinea le finalità dell´istituto precipuamente funzionali "a rafforzare il carattere democratico dell´ordinamento, promuovendo un dibattito pubblico informato e un controllo diffuso sull´azione amministrativa". Tuttavia, anche nel caso dell´accesso civico generalizzato la protezione dei dati personali è individuata quale specifico caso di diniego, imponendo all´Amministrazione, nel rispetto del principio della trasparenza dell´azione amministrativa, di trovare un adeguato punto di equilibrio tra l´accesso civico cd. "generalizzato" del quisque de populo e la privacy del soggetto controinteressato».

OSSERVA

1. Premessa

La disciplina di settore in materia di accesso civico contenuta nel d. lgs. n. 33/2013 prevede, fra l´altro, che «Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull´utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall´articolo 5-bis» (art. 5, comma 2).

La medesima normativa sancisce che l´accesso civico è rifiutato, fra l´altro, «se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela [della] protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lett. a)) e che «l´amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell´articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso» (art. 5, comma 5).

In tale quadro, si ricorda che per «dato personale» si intende «qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale» (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

Con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (artt. 5, comma 7; 5-bis, comma 2, lett. a), d. lgs. n. 33/2013).

Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico, è previsto che «l´Autorità nazionale anticorruzione, d´intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all´articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adott[i] linee guida recanti indicazioni operative» (art. 5-bis, comma 6).

In proposito, l´Autorità Nazionale Anticorruzione-ANAC, d´intesa con il Garante, ha approvato le «Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico di cui all´art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013» con Determinazione n. 1309 del 28/12/2016 (in G.U. Serie Generale n. 7 del 10/1/2017 e in http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=6666, di seguito "Linee guida in materia di accesso civico". Cfr. anche Provvedimento del Garante contenente l´«Intesa sullo schema delle Linee guida ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all´accesso civico» n. 521 del 15/12/2016, in www.gpdp.it, doc. web n. 5860807).

2. Il quadro normativo

La società menzionata nel procedimento relativo all´accesso civico esaminato risulta essere un soggetto interamente privato, ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, a norma dell´art. 2, comma 2, del d.l. n. 347 del 23/12/2003, n. 347, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza» (convertito in legge n. 39 del 18/2/2004).

La disciplina sull´amministrazione delle grandi imprese in stato di insolvenza è contenuta nel d. lgs. n. 270 dell´8/7/1999 che definisce la natura e la finalità dell´amministrazione straordinaria quale «procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali» (art. 1).

Al riguardo, si ricorda che nei casi previsti dal citato decreto, per le imprese, dichiarate insolventi, «qualora presentino concrete prospettive di recupero dell´equilibrio economico delle attività imprenditoriali», la «procedura di amministrazione straordinaria si svolge ad opera di uno o tre commissari straordinari, sotto la vigilanza del Ministero [dello Sviluppo Economico]» (artt. 3, 27, 37, del d. lgs. n. 270/1999).

L´art. 38, del d. lgs. n. 270/1999 prevede che i commissari straordinari siano nominati dal Ministro dello Sviluppo Economico e stabilisce che, in ogni caso, «non p[ossa] essere nominato commissario straordinario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l´interdetto, l´inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l´interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado dell´imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l´impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell´impresa. Il commissario straordinario, nell´accettare l´incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma» (comma 1-bis).

Con regolamento adottato con D.M. del predetto Ministero n. 60 del 10/4/2013 sono stati disciplinati – come previsto dall´art. 39, comma 1, del d. lgs. 270/1999 – i requisiti «di professionalità» e «di onorabilità», nonché le «situazioni impeditive» (artt. 2-4).

Il citato regolamento stabilisce, inoltre, che il possesso dei predetti requisiti e l´assenza di cause impeditive «sono auto-certificati dall´interessato, a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ad ogni altro fatto, stato e qualità personale attinente alla specifica professionalità ed esperienza lavorativa maturata, ivi comprese le eventuali pendenze, a proprio carico, di procedimenti di cui all´articolo 5, l´applicazione di provvedimenti di cui al medesimo articolo e la pendenza di azioni giudiziarie penali o civili, avviate in relazione ad atti compiuti nell´esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese, salvi i poteri di verifica della veridicità delle dichiarazioni da parte del Ministero» (art. 6, comma 1).

3. La documentazione oggetto dell´accesso civico nel caso sottoposto all´attenzione del Garante

Su richiesta dell´Ufficio, il Ministero ha prodotto al Garante la documentazione acquisita per la nomina del commissario straordinario – oggetto della richiesta di accesso civico – che risulta consistere, in effetti, della dichiarazione del commissario straordinario richiesta dal citato D.M. n. 60/2013 presentata, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, e di un atto a essa allegato dal dichiarante, contenente un parere pro veritate, redatto da un avvocato circa l´esistenza o meno di ragioni di incompatibilità che potevano impedire la nomina, avuto riguardo ad alcuni incarichi precedentemente ricoperti in altre società.

4. Sulle valutazioni da effettuare

Con particolare riferimento al caso in esame, per i profili di competenza di questa Autorità in materia di protezione dei dati personali, si richiama in primo luogo il contenuto delle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, laddove è precisato, in particolare, che:

- «Nella risposta negativa o parzialmente tale, sia per i casi di diniego connessi all´esistenza di limiti di cui ai co. 1 e 2 che per quelli connessi all´esistenza di casi di eccezioni assolute di cui al co. 3, l´amministrazione è tenuta a una congrua e completa, motivazione, tanto più necessaria in una fase sicuramente sperimentale quale quella che si apre con le prime richieste di accesso. La motivazione serve all´amministrazione per definire progressivamente proprie linee di condotta ragionevoli e legittime, al cittadino per comprendere ampiezza e limiti dell´accesso generalizzato, al giudice per sindacare adeguatamente le decisioni dell´amministrazione» (par. 5.3; nonché «Allegato. Guida operativa all´accesso generalizzato», n. 13);

- «Il richiamo espresso alla disciplina legislativa sulla protezione dei dati personali da parte dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013 comporta [fra l´altro] che nella valutazione del pregiudizio concreto, si faccia, altresì, riferimento ai principi generali sul trattamento e, in particolare, a quelli di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, nonché al nuovo quadro normativo in materia di protezione dei dati introdotto dal Regolamento (UE) n. 679/20168» (par. 8.1.);

-  «Ai fini della valutazione del pregiudizio concreto [alla tutela della protezione dei dati personali], vanno prese in considerazione le conseguenze – anche legate alla sfera morale, relazionale e sociale – che potrebbero derivare all´interessato (o ad altre persone alle quali esso è legato da un vincolo affettivo) dalla conoscibilità, da parte di chiunque, del dato o del documento richiesto, tenuto conto delle implicazioni derivanti dalla previsione di cui all´art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013, in base alla quale i dati e i documenti forniti al richiedente tramite l´accesso generalizzato sono considerati come «pubblici», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 7 del d. lgs. n. 33/2013). Tali conseguenze potrebbero riguardare, ad esempio, future azioni da parte di terzi nei confronti dell´interessato, o situazioni che potrebbero determinare l´estromissione o la discriminazione dello stesso individuo, oppure altri svantaggi personali e/o sociali. In questo quadro, può essere valutata, ad esempio, l´eventualità che l´interessato possa essere esposto a minacce, intimidazioni, ritorsioni o turbative al regolare svolgimento delle funzioni pubbliche o delle attività di pubblico interesse esercitate, che potrebbero derivare, a seconda delle particolari circostanze del caso, dalla conoscibilità di determinati dati. Analogamente, vanno tenuti in debito conto i casi in cui la conoscibilità di determinati dati personali da parte di chiunque possa favorire il verificarsi di eventuali furti di identità o di creazione di identità fittizie attraverso le quali esercitare attività fraudolente» (ivi);

- «Nel valutare l´impatto nei riguardi dell´interessato, vanno tenute in debito conto anche le ragionevoli aspettative di quest´ultimo riguardo al trattamento dei propri dati personali al momento in cui questi sono stati raccolti, ad esempio nel caso in cui le predette conseguenze non erano prevedibili al momento della raccolta dei dati. Per verificare l´impatto sfavorevole che potrebbe derivare all´interessato dalla conoscibilità da parte di chiunque delle informazioni richieste, l´ente destinatario della richiesta di accesso generalizzato deve far riferimento a diversi parametri, tra i quali, anche la natura dei dati personali oggetto della richiesta di accesso o contenuti nei documenti ai quali di chiede di accedere, nonché il ruolo ricoperto nella vita pubblica, la funzione pubblica esercitata o l´attività di pubblico interesse svolta dalla persona cui si riferiscono i predetti dati» (ivi).

Dagli atti risulta che il Ministero abbia negato l´accesso alla dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, in quanto questo tipo di dichiarazione «per sua natura contiene "dati sensibili e/ o giudiziari", la cui "conoscenza da parte di chiunque che deriverebbe dall´ostensione di tali informazioni - anche in contesti diversi (familiari e/o sociali)" potrebbe "essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l´interessato", sicché "in linea di principio, quindi, andrebbe rifiutato l´accesso generalizzato a tali informazioni"».

È emerso, inoltre, che il soggetto controinteressato si sia opposto all´accesso civico rappresentando, fra l´altro, l´esistenza di un pregiudizio alla tutela dei propri dati personali nonché alla «tutela dell´attività professionale» esercitata dallo stesso «prima dell´assunzione dell´incarico di commissario straordinario».

L´istante ha peraltro presentato al Ministero la richiesta di riesame del provvedimento di diniego sull´accesso civico, richiamando anche la Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 2/2017 nella parte in cui si afferma che, alla luce del principio della tutela preferenziale dell´interesse conoscitivo, «nei casi di dubbio circa l´applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all´interesse conoscitivo che la richiesta mira a soddisfare» e, in via alternativa, ha chiesto – in ogni caso – la possibilità di concedere almeno un accesso parziale «con oscuramento di eventuali dati sensibili e/o giudiziari».

Nel quadro descritto, appare opportuno in primo luogo ricordare in via generale che, come avuto modo di precisare in altre occasioni sul «principio della tutela preferenziale dell´interesse conoscitivo» del richiedente l´accesso civico, richiamato dall´istante, questa Autorità ha già formalmente sollevato perplessità sia nel provvedimento con il quale ha espresso "l´intesa" sulle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico (Provv. n. 521 del 15/12/2016, doc. web n. 5860807), che nella lettera inviata dal Presidente Soro al Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione (in www.gpdp.it, doc. web n. 6439745). In quest´ultima il Garante ha, infatti, rappresentato che «non [è] possibile accordare una generale prevalenza al diritto di accesso generalizzato a scapito di altri diritti ugualmente riconosciuti dall´ordinamento (quali, ad es., quello alla riservatezza e alla protezione dei dati personali). Ciò in quanto si vanificherebbe il necessario bilanciamento degli interessi in gioco che richiede un approccio equilibrato nella ponderazione dei diversi diritti coinvolti, tale da evitare che i diritti fondamentali di eventuali controinteressati possano essere gravemente pregiudicati dalla messa a disposizione a terzi – non adeguatamente ponderata – di dati, informazioni e documenti che li riguardano. A tale bilanciamento sono, peraltro, tenute le pubbliche amministrazioni nel dare applicazione alla disciplina in materia di accesso generalizzato, secondo quanto ribadito dalle stesse linee guida dell´ANAC. Affermare che, nei casi dubbi, si dovrebbe dare applicazione al principio della tutela preferenziale dell´interesse conoscitivo del richiedente, produce il rischio di generare comportamenti irragionevoli in contrasto, per quanto attiene alla tutela della riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali, con la disciplina internazionale ed europea in materia (art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell´uomo e delle libertà fondamentali-Cedu; artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell´Unione europea; Direttiva 95/46/CE; Regolamento (UE) 2016/679, del 27 aprile 2016)».

Si richiama, inoltre, l´attenzione sulla circostanza che – a differenza dei documenti a cui si ha accesso ai sensi della l. n. 241/1990 – i dati e i documenti ricevuti a seguito di una istanza di accesso civico sono soggetti a un particolare regime di pubblicità, essendo previsto che «Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico […] sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell´articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).

5. Sull´esistenza di un pregiudizio concreto in materia di protezione dei dati personali

Ciò considerato, si rileva che la motivazione contenuta nel provvedimento di diniego del Ministero sull´istanza di accesso civico non consente di comprendere le effettive ragioni per cui l´ostensione della dichiarazione richiesta determinerebbe un pregiudizio concreto alla tutela della protezione di dati sensibili e giudiziari (come definiti nell´art. 4, comma 1, lett. d) ed e), del Codice) del commissario straordinario.

In via puramente astratta, infatti, si concorda con quanto rappresentato dal Ministero Sviluppo Economico, laddove si sostiene che in generale nelle dichiarazioni rese dai cittadini ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 è possibile che siano contenuti «dati sensibili e/o giudiziari», la cui conoscenza da parte di chiunque, anche in contesti diversi (familiari e/o sociali), potrebbe essere fonte di discriminazione o foriera di rischi specifici per l´interessato.

Tuttavia, nel caso di specie, la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, presentata dal commissario straordinario e prodotta dal Ministero al Garante, non contiene alcun dato sensibile o giudiziario.

Nel citato documento, infatti, risultano riportati i dati personali – quali nominativo, data e luogo di nascita, domicilio, telefono, fax, mail e firma autografa – del commissario straordinario e le relative dichiarazioni circa: il possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti dal D.M. n. 60/2013; l´inesistenza di cause impeditive e di incompatibilità previste dalla normativa di riferimento; la non conoscenza «di situazioni personali o professionali di conflitto di interesse anche potenziale»; l´inesistenza di condanne per i «reati di cui alla lettera a) dell´art. 5, comma 1, del dm 10 aprile 2013» e dell´applicazione «delle pene e misure previste dalle lettere b), c) e d) del citato articolo 5 del DM 10 aprile 2013)»; l´inesistenza di procedimenti penali pendenti «per i reati di cui al comma 2, dell´art. 5 del DM 10 aprile 2013», dell´avvio di «procedimenti per l´applicazione di misure di prevenzione di cui al d.lgs. 159/2011» e di azioni giudiziarie civili e penali pendenti «in relazione ad atti compiuti nell´esercizio di funzioni di amministrazione, direzione o controllo in enti o imprese».

In tale contesto, con particolare riferimento al caso in esame, si ritiene che, ai sensi della normativa vigente e tenendo anche conto delle richiamate indicazioni contenute nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, considerando il particolare regime di pubblicità cui sono sottoposti i dati e i documenti oggetto di accesso civico, solo l´ostensione di alcuni dati personali del commissario straordinario contenuti nella predetta dichiarazione che risultano «eccedenti» (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) – quali data e luogo di nascita, domicilio, telefono, fax, mail e firma autografa – è suscettibile di determinare, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui possono essere utilizzati da terzi, un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

Viceversa, non appare ricorrere il predetto pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali – considerando il ruolo esercitato dal commissario straordinario e la rilevanza pubblica che assume la procedura di amministrazione straordinaria – con riferimento a tutte le dichiarazioni rese nel caso di specie dal commissario straordinario ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, relative al possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità previsti e all´inesistenza di cause impeditive e di incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse, o di inesistenza di condanne per i reati previsti, dell´applicazione di misure di prevenzione e di procedimenti penali o azioni giudiziarie civili e penali pendenti.

Per tali motivi, si invita, quindi, l´amministrazione a valutare la possibilità di concedere un accesso civico parziale – ai sensi dell´art. 5-bis, comma 4, del d. lgs. n. 33/2013 – al documento contenente la dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 dal commissario straordinario, oscurando i dati personali eccedenti sopra elencati.

Quanto al parere pro veritate, allegato dal commissario straordinario alla citata dichiarazione, nel provvedimento di diniego del Ministero dell´istanza di accesso civico non è fatto cenno né all´esistenza del predetto allegato, né ai motivi per cui la relativa ostensione potrebbe determinare un pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali ai sensi dell´art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013.

In mancanza dei predetti elementi e considerando che, con riferimento al procedimento relativo all´accesso civico, il Garante deve essere sentito dal responsabile della prevenzione della corruzione nel caso di richiesta di riesame solo laddove l´accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013), non si ritiene che l´Autorità possa pronunciarsi nel merito dell´eventuale ostensione tramite accesso civico dell´allegato contenente il parere pro veritate.

Al riguardo, si richiama l´attenzione dell´amministrazione sulla necessità, in ogni caso, di verificare l´esistenza di eventuali ulteriori casi di esclusione dell´accesso civico previsti dall´art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. In particolare, considerando che il parere pro veritate è stato fornito da un legale al proprio cliente nell´ambito di un rapporto professionale di tipo privato, occorre valutare la sussistenza di ipotesi di segreto o divieto di divulgazione previste da disposizioni di settore quali ad esempio, come indicato anche nelle Linee guida dell´ANAC in materia di accesso civico, quelle riguardanti «il segreto professionale (art. 622 c.p. e 200 c.p.p.) e i "pareri legali" che attengono al diritto di difesa in un procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrale o amministrativa) come confermato anche dagli artt. 2 e 5 del dPCM 26.1.1996, n. 200» (par. 6.2.). Ciò anche ricordando che la vicenda del possesso dei requisiti di cui all´art. 38, comma 1-bis, del d. lgs. n. 270/1999 del commissario straordinario è stata oggetto di una specifica delibera dell´Autorità Nazionale Anticorruzione citata in atti, sottoposta dalla stessa al Ministro dello Sviluppo Economico per le valutazioni di competenza; e che, con riferimento alla società in amministrazione straordinaria in questione, dalla predetta delibera, si apprende che è stato recentemente presentato un esposto alla Procura della Repubblica.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE

esprime parere nei termini suesposti in merito alla richiesta del Responsabile per la trasparenza del Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell´art. 5, comma 7, del d. lgs. n. 33/2013.

Roma, 18 agosto 2017

IL PRESIDENTE
Soro