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Profili generali

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
a cura di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


SOGGETTI PUBBLICI > Operazioni di trattamento dei dati > Comunicazione e diffusione > Profili generali

L´informazione originariamente non associabile ad uno specifico interessato (c.d. dato anonimo) può divenire "dato personale" ex art. 1 della legge n. 675/1996 allorché, attraverso una successiva operazione di collegamento ad informazioni di diversa natura, risulti comunque idonea a rendere identificabile un soggetto. Ne consegue che, ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, in mancanza di specifiche norme di legge o di regolamento, non può ritenersi consentita la comunicazione a privati, da parte di un soggetto pubblico, di dati statistici apparentemente anonimi, qualora il campione dei dati da analizzare, benché richiesto per scopi scientifici e di ricerca, per genere e consistenza numerica consenta di risalire ai diretti interessati.

  • Garante 23 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 24 [doc. web n. 39568]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, la divulgazione al pubblico, da parte dei soggetti pubblici, delle informazioni a carattere personale, può essere effettuata solo ove prevista da disposizioni di legge o di regolamento (o anche da norme statutarie, da considerarsi, sul piano della gerarchia delle fonti, equipollenti a quelle regolamentari).

  • Garante 23 gennaio 1998, in Bollettino n. 3, pag. 28 [doc. web n. 41750]


Ai sensi dell´art. 27, comma 1 della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici non devono richiedere il consenso degli interessati per poter trattare i relativi dati personali, ma devono soltanto verificare che i singoli trattamenti e le categorie di dati siano riconducibili alle proprie finalità istituzionali e siano effettuati nel rispetto di eventuali limiti previsti dalle normative di riferimento o da disposizioni speciali; inoltre, il consenso non dev´essere richiesto neanche per la comunicazione e diffusione dei dati, allorché tali operazioni siano espressamente previste da una norma di legge o di regolamento ovvero, in via residuale, quando si rendano necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate. Resta fermo, in ogni caso, l´obbligo d´informativa di cui all´art. 10 della legge n. 675/1996.

  • Garante 13 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 62 [doc. web n. 40557]


In via generale, non sussiste incompatibilità di fondo fra la legge n. 675/1996 e le disposizioni a tutela della trasparenza della pubblica amministrazione. A tale regola non si sottrae la legge della regione Sicilia n. 15/1993 che, all´art. 1, comma 8, obbliga le amministrazioni regionali e gli enti del settore pubblico regionale a comunicare alla Presidenza della Regione gli incarichi attribuiti ed i compensi corrisposti nell´anno precedente a ciascun componente pubblico o privato di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, trattandosi di una forma di raccolta di dati che rientra fra le funzioni istituzionali di tale organo e che è validamente disciplinata dalla citata legge regionale.

  • Garante 30 marzo 1998, in Bollettino n. 4, pag. 68 [doc. web n. 40565]


Il termine "diffusione", dopo l´entrata in vigore della legge n. 675/1996, implica il riferimento ad un numero indeterminato di persone, non la comunicazione a singoli soggetti.

  • Garante 12 ottobre 1998, in Bollettino n. 6, pag. 110 [doc. web n. 39680]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3 della legge n. 675/1996, le università possono trasmettere elenchi di studenti o di laureati a soggetti privati o ad enti pubblici economici in base alle normative generali o agli ordinamenti dei singoli atenei.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


A seguito dell´entrata in vigore del d.lg. n. 204/1988 (art. 6, comma 4), le università, con autonome determinazioni, possono comunicare e diffondere dati relativi ad attività di studio e di ricerca - con la sola esclusione dei dati sensibili o attinenti a provvedimenti giudiziari - a laureati e dottori di ricerca per finalità di sostegno della ricerca e della collaborazione in campo scientifico e tecnologico.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


La legge n. 390/1991 (recante norme sul diritto agli studi universitari) ed il connesso d.P.C.M. 30 aprile 1997 (emanato ai sensi dell´art. 4 della legge n. 390/1991, recante norme in materia di uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari), contenenti - tra l´altro - disposizioni relative alla raccolta dei dati personali degli studenti ai fini della valutazione della condizione economica del nucleo familiare d´appartenenza per la determinazione della tassa d´iscrizione e dei contributi, costituiscono, ai sensi dell´art. 27 della leggen. 675/1996, adeguata base normativa per procedere alla raccolta, alla comunicazione e alla diffusione da parte delle università ad altre amministrazioni pubbliche dei dati afferenti agli iscritti (in particolare con riferimento ai servizi ed agli interventi non destinati alla generalità degli studenti), in quanto trattamenti riconducibili alle funzioni istituzionali delle amministrazioni interessate.

  • Garante 1 febbraio 1999, in Bollettino n. 7, pag. 54 [doc. web n. 30871]


Ai sensi dell´art. 19 della legge n. 675/1996, l´acquisizione della conoscenza dei dati da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento, laddove ritualmente nominati dal titolare, non costituisce "comunicazione" in senso tecnico.

  • Garante 29 marzo 1999, in Bollettino n. 8, pag. 50 [doc. web n. 40161]


Alle richieste avanzate da pubbliche autorità per finalità istituzionali, ove non riconducibili alle funzioni indicate nell´art. 4 della legge n. 675/1996, si applica la disciplina generale prevista per i flussi informativi fra soggetti pubblici e privati (art. 27 e 20 della legge).

  • Garante 6 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 69 [doc. web n. 41762]


Ai sensi dell´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, i soggetti pubblici possono comunicare dati personali a soggetti privati soltanto ove ciò sia previsto da norme di legge o di regolamento. Il d.lg. n. 281/1999 che, nell´integrare il d.lg. n. 297/1994 (art. 330 bis), ha disciplinato la divulgazione, da parte degli istituti scolastici di istruzione secondaria, dei dati relativi agli studenti, può trovare applicazione anche in caso di richiesta, da parte di un docente universitario, di elenchi di diplomati a scopo di ricerca, trattandosi di un´iniziativa che, in quanto volta a favorire - anche con il contributo dell´indagine statistica - la formazione, l´aggiornamento e la riqualificazione degli studenti e dei lavoratori, è riconducibile alle finalità specificamente contemplate dall´art. 17 dello stesso decreto.

  • Garante 1 febbraio 2000, in Bollettino n. 11/12, pag. 47 [doc. web n. 42168]


In assenza di una formale designazione come incaricati del trattamento, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, per lo svolgimento dei propri compiti, vengono a conoscenza di dati personali, devono essere considerati come soggetti terzi rispetto alle amministrazioni stesse, con conseguenti rilevanti limiti per la comunicazione e l´utilizzazione dei dati e quindi per la liceità del trattamento. Tale designazione è, infatti, indispensabile, in quanto permette di considerare legittimo il flusso delle informazioni personali nell´ambito degli uffici e tra i dipendenti dell´amministrazione titolare del trattamento (v. art. 19 della legge n. 675/1996).

  • Garante 23 maggio 2000, in Bollettino n. 13, pag. 21 [doc. web n. 40229]


In base alla legge n. 675/1996 (art. 27, comma 3) le amministrazioni pubbliche possono divulgare i nominativi di contribuenti che hanno dichiarato redditi superiori ad una certa soglia, trattandosi di informazioni la cui diffusione è prevista da una norma di legge (art. 69 del d.P.R. n. 600/1973). In base a tale normativa, i dati possono essere poi oggetto di ulteriore circolazione a cura dei mezzi di informazione, senza che sia necessario acquisire il consenso degli interessati (artt. 12 e 20 della legge n. 675/1996).

  • Garante 13 ottobre 2000, in Bollettino n. 14/15, pag. 9 [doc. web n. 41023]


La richiesta del documento matricolare da parte dell´ufficio del Ministero della difesa presso il quale l´interessato, ufficiale della Marina militare, presta servizio, nonché il successivo invio di tale documento da parte della competente Direzione generale, non danno luogo ad una operazione di comunicazione o di diffusione di dati, trattandosi invece di un´attività di utilizzo interno all´amministrazione militare di dati che vengono trattati da parte di organi e uffici in relazione alle proprie competenze e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

  • Garante 6 febbraio 2001, in Bollettino n. 17, pag. 30 [doc. web n. 40615]


L´interessato che, opponendosi alla prosecuzione del trattamento dei suoi dati personali, lamenti l´avvenuta violazione, da parte del titolare del trattamento, del disposto di cui all´art. 27, comma 3, della legge n. 675/1996, è gravato dall´onere di provare l´erronea o, comunque, l´impropria applicazione della normativa che, nel caso concreto, disciplina la comunicazione e la diffusione delle informazioni da un soggetto pubblico ad un soggetto privato o ad un ente pubblico economico (fattispecie attinente alla pretesa erronea applicazione della legge n. 241/1990 che, a detta dell´interessato, aveva indotto l´Ufficio delle entrate a rilasciare la copia di un contratto d´affitto ad un soggetto privo di un interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti).

  • Garante 3 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 62 [doc. web n. 1065263]


Non viola la normativa posta a tutela della riservatezza la pubblica amministrazione che, per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, comunica ad altro soggetto pubblico dati personali, anche sensibili, attraverso l´uso del telefax, strumento consentito dalla legge, ove la comunicazione venga espressamente indirizzata alla struttura dell´ente di destinazione deputata al trattamento delle specifiche informazioni trasmesse.

  • Garante 30 settembre 2002, in Bollettino n. 31, pag. 127 [doc. web n. 1066358]

Scheda

Doc-Web
1508611
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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