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Minori

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"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività" - Collana Contributi

"Massimario 2002" - Collana Contributi

"Massimario 2003" - Collana Contributi

Massime tratte dai volumi:
"Massimario 1997 - 2001. I principi affermati dal Garante nei primi cinque anni di attività"
 | "Massimario 2002" |
"Massimario 2003"
di Fabrizia Garri*, Luigi Pecora, Giuseppe Staglianò
cura editoriale di Maurizio Leante
* co-autore volumi 2002 e 2003

La pubblicazione parziale o integrale delle massime, in qualsiasi formato, è autorizzata a condizione che venga citata la fonte in maniera evidente e contestuale

| Indice generale 1997 - 2003 |


PRIVATI ED ENTI PUBBLICI ECONOMICI > Settori di attività > Attività giornalistica > Casi particolari > Minori

Contrasta con i principi posti dalla legge n. 675/1996 in tema di corretto espletamento dell´attività giornalistica la pubblicazione su un quotidiano dei dati personali di un minore, idonei ad identificarlo, ove tale pubblicazione non risulti essenziale sia rispetto al fatto di interesse pubblico oggetto della notizia, sia ai fini dell´esercizio del diritto di cronaca, tenuto anche conto della previsione dell´art. 13, comma 1 del d.P.R. n. 448/1998, che vieta la pubblicazione e la divulgazione di notizie idonee a consentire l´identificazione del minorenne coinvolto in un procedimento penale (fattispecie relativa ad un minore che, alla guida di un ciclomotore, aveva investito una persona, causandone il decesso).

  • Garante 17 giugno 1998, in Bollettino n. 6, pag. 87 [doc. web n. 38961]


Il Codice deontologico dei giornalisti - in particolare, l´art. 7, che richiama anche i principi posti dalla "Carta di Treviso" del 4/5 ottobre 1990 - pone il diritto alla riservatezza di minori "come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca". Nel pubblicare su un quotidiano un articolo dedicato alla vicenda di un minore, i responsabili della testata debbono quindi astenersi dal riportare un insieme di informazioni (iniziali del nome e cognome dell´interessato, nome dell´istituto scolastico e classe frequentata) che possono portare con facilità alla identificazione del soggetto, specie in presenza di un limitato contesto territoriale di riferimento (fattispecie relativa alla pubblicazione da parte del quotidiano della notizia del malore di una minorenne, resa identificabile, associandolo ai contraccolpi psicologici determinati dalla cessazione del funzionamento di un "pulcino elettronico").

  • Garante 16 giugno 1999, in Bollettino n. 9, pag. 63 [doc. web n. 40049]


Non risulta conforme ai principi in materia di trattamento dei dati nell´esercizio della professione giornalistica posti dalla legge n. 675/1996 - in particolare, artt. 12, comma 1, lett. e), 20, comma 1, lett. d) e 25 - e dal codice deontologico del settore - v. art. 7, che richiama anche i principi posti dalla "Carta di Treviso" - la pubblicazione, su di un settimanale, di un servizio giornalistico contenente dati personali (fotografie, didascalie, ecc.) di un minore, persona in certa misura già nota al pubblico, costituito da riprese a distanza di momenti della sua vita scolastica associate a fantasiosi commenti sul suo stato d´animo, ove essi possano avere incidenza sulla sua identità ed incrementare la spettacolarizzazione del suo caso.

  • Garante 7 ottobre 1999, in Bollettino n. 10, pag. 63 [doc. web n. 31027]


Ai sensi dell´art. 7, comma 3, del codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell´esercizio dell´attività giornalistica, il diritto del minore alla riservatezza dev´essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca anche qualora il minore sia coinvolto in fatti di cronaca e sussista un motivo di rilevante interesse pubblico alla conoscenza di talune notizie; in tale ipotesi, il giornalista, fermi restando i limiti di legge, può comunque decidere di diffondere notizie od immagini riguardanti i minori, facendosi carico della responsabilità di valutare se tale pubblicazione sia davvero nell´interesse oggettivo del minore, secondo i principi ed i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso".

  • Garante 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7 [doc. web n. 40923]


Ai sensi dell´art. 6, comma 1, del Codice deontologico, la condizione di notorietà che, nell´esercizio dell´attività giornalistica, giustifica la raccolta e la diffusione dei dati attinenti al ruolo ed alla vita pubblica dell´interessato, non solo non consente di raccogliere o diffondere informazioni attinenti alla sua sfera privata che non abbiano rilievo sotto tali profili, ma non può neanche comportare un affievolimento della tutela riconosciuta ai suoi congiunti e, segnatamente, ai minori. Ne consegue che, in assenza di consenso ed in difetto dei presupposti di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Codice deontologico, deve ritenersi illecita la pubblicazione di foto scattate in occasione dell´ingresso di un personaggio famoso e dei suoi figli minori in uno studio pediatrico.

  • Garante 28 maggio 2001, in Bollettino n. 20, pag. 7 [doc. web n. 40923]


La normativa posta in materia di trattamento dei dati personali nell´ambito dell´attività giornalistica dalla legge n. 675/1996 (in specie, art. 25) e dal codice di deontologia del settore (pubblicato su G.U.  3 agosto 1998, n. 179), secondo la quale il diritto alla riservatezza dei minori deve essere considerato sempre "primario" rispetto al diritto di critica e di cronaca (art. 7, comma 3 del codice), vieta di pubblicare i nomi delle persone di minor età coinvolte in fatti di cronaca e di fornire particolari in grado di condurre alla loro identificazione (art. 7, comma 1 del codice). Il giornalista che "per motivi di rilevante interesse pubblico" (art. 7 del codice) decide di diffondere notizie o immagini riguardanti minori deve farsi carico di valutare, sotto la propria responsabilità, l´esistenza dell´"oggettivo interesse" del minore alla diffusione delle informazioni che lo riguardano, secondo i principi e i limiti stabiliti nella "Carta di Treviso" (5/10/90 - 25/11/95). In relazione ai suddetti principi, il Garante ha ritenuto non conformi a diritto, provvedendo alle relative segnalazioni ai sensi dell´art. 31, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996:
1) la pubblicazione dei dati identificativi della madre della minore, del nome della scuola da questa frequentata, dell´indirizzo della famiglia e di una fotografia della madre che, a sua volta, mostrava una fotografia della figlia, tenuto conto della specifica situazione in cui era coinvolta la minore, relativa a presunte molestie sessuali subite in famiglia;
2) la messa in onda, nel corso di un telegiornale, di un´intervista in cui venivano diffusi i nomi e mostrate le fotografie di due minorenni allontanate dalla famiglia e affidate ad un istituto di accoglienza (nella specie, il Garante ha ritenuto violato anche il principio, fissato dall´art. 20, comma 1, lett. c), della legge n. 675/1996, di essenzialità dell´informazione rispetto al fatto di pubblico interesse riportato nell´intervista, costituito dall´intento di sensibilizzare l´opinione pubblica locale circa l´operato di alcuni assistenti sociali, che veniva fatto oggetto di critiche);
3) la pubblicazione della fotografia di un uomo, imputato di violenza carnale ai danni di un giovane, ritratto insieme alla nipote minorenne e ad altri congiunti. Riguardo sia a questi ultimi, sia alla minore, il Garante ha ritenuto violata anche la norma, posta dall´art. 5 del Codice deontologico, che impone di evitare riferimenti a congiunti o ad altri soggetti estranei ai fatti oggetto della notizia;
4) la pubblicazione non solo degli elementi identificativi di un minore autore dell´omicidio della fidanzata, anch´essa minorenne, ma anche di dettagli relativi al suo stato di salute rilevabili dalla pubblicazione di ampi stralci della perizia medico-psichiatrica disposta dal giudice minorile (e ciò in contrasto anche con l´art. 13 del d.P.R. n. 448/1988, che vieta la pubblicazione di notizie ed immagini idonee a consentire l´identificazione dei minorenni coinvolti in procedimenti penali).

  • Garante 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 11 [doc. web n. 40209]
  • Garante 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 13 [doc. web n. 42212]
  • Garante 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 15 [doc. web n. 39596]
  • Garante 15 novembre 2001, in Bollettino n. 23, pag. 9 [doc. web n. 30943]


La speciale tutela accordata ai minori dalla normativa in materia di protezione dei dati personali trova fondamento soprattutto nell´art. 7 del Codice di deontologia per il trattamento dei dati nell´esercizio dell´attività giornalistica, che, riconoscendo espressamente la prevalenza del diritto del minore alla riservatezza rispetto al diritto di critica e di cronaca, ed imponendo specifici vincoli agli organi di informazione per la pubblicazione di notizie e immagini riguardanti minorenni, garantisce il processo di maturazione di costoro, evitando che spettacolarizzazioni o strumentalizzazioni di episodi di cronaca ne compromettano l´armonico sviluppo.

  • Garante 10 aprile 2002, in Bollettino n. 27, pag. 3 [doc. web n. 1065203]


Secondo la disciplina posta dal codice di deontologia per l´esercizio dell´attività giornalistica, il diritto del minore alla riservatezza dev´essere sempre considerato primario rispetto al diritto di critica e di cronaca, al punto che il giornalista è tenuto ad effettuare autonome valutazioni al riguardo anche quando i dati siano divulgati da soggetti interessati quali i genitori, tenendo altresì presente, in riferimento agli atti di violenza, lo specifico divieto di divulgazione posto dall´art. 734 bis del codice penale.

  • Garante 2 maggio 2002, in Bollettino n. 28, pag. 49 [doc. web n. 1064906]


Ove nel corso di una trasmissione televisiva, che veda come protagonista un minore, vengano divulgate informazioni personali relative al medesimo e ai suoi rapporti familiari in violazione dei limiti posti all´attività giornalistica dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e dal codice deontologico del settore, in particolare per gli aspetti concernenti la salvaguardia della vita privata e della personalità dei minori, il Garante, all´esito degli accertamenti effettuati nell´ambito di un procedimento amministrativo di controllo, ed acquisite le necessarie informazioni da parte della testata e della redazione della trasmissione, può segnalare all´emittente televisiva la necessità di conformare, anche in relazione a future trasmissioni, il trattamento dei dati personali attinenti ai minori ai principi che disciplinano la materia.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]


Ai sensi del codice deontologico relativo al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell´attività giornalistica (in specie, l´art. 7), il diritto del minore alla riservatezza va considerato come "primario" rispetto al diritto di critica e di cronaca. Il trattamento delle informazioni che riguardano il minore e i suoi rapporti familiari - nella specie, effettuato nel corso di una trasmissione televisiva - può quindi essere giustificato, secondo la disciplina del codice, solo in presenza di motivi di rilevante interesse pubblico e per il perseguimento di un interesse oggettivo dello stesso minore. Spetta al giornalista farsi carico della responsabilità di tale valutazione, che non viene esclusa neppure dall´eventuale consenso alla diffusione delle informazioni manifestato dai genitori del minore.

  • Garante 11 dicembre 2002 [doc. web n. 1067209]


È illecita la pubblicazione su un settimanale delle fotografie dei bambini deceduti a causa di una calamità naturale, raccolte senza il consenso dei genitori presso le tombe ove le famiglie le avevano esposte con l´unica finalità relativa alla memoria e alla pietà per i defunti. Le esigenze di informazione su fatti di interesse pubblico non possono prescindere dalla liceità e correttezza delle modalità con cui i dati vengono acquisiti, tenendo anche conto della specifica tutela che la normativa posta dalla legge e dal codice deontologico dei giornalisti apprestano in favore dei minori coinvolti in fatti di cronaca, che non viene meno con la morte degli interessati.

  • Garante 19 dicembre 2002 [doc. web n. 1067167]

Scheda

Doc-Web
1510575
Data
01/01/04

Tipologie

Massimario

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